Il 23 gennaio 2017 il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato il Regolamento (UE) 2017/352 [1] (“Reg. 2017/352”) che “istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti” [2].
Il Reg. 2017/352 [3], emanato con il precipuo scopo di migliorare l’efficienza degli scali europei attraverso la facilitazione dell’accesso ai servizi nei porti e l’emanazione di norme in tema di trasparenza finanziaria, ha confermato il vivo interesse dell’Unione Europea per i traffici marittimi, considerati fondamentali per il mercato interno, e per l’efficiente funzionamento della rete transeuropea di trasporto [4].
L’adozione di tale atto normativo nasce quindi dall’esigenza: (i) di rendere disponibili, efficienti e affidabili i servizi portuali; (ii) di affrontare aspetti relativi alla trasparenza dei finanziamenti pubblici e dei diritti portuali, nonché agli interventi di semplificazione amministrativa nei porti (tra cui la semplificazione delle procedure doganali e (iii) della revisione delle restrizioni alla fornitura di servizi portuali.
Per far fronte alle suesposte esigenze, il Legislatore europeo ha scelto di utilizzare - come atto normativo - un “regolamento”.
È bene ricordare come i regolamenti dell’Unione Europea siano atti normativi avente portata generale, obbligatori in tutti i propri elementi e, soprattutto, direttamente applicabili negli ordinamenti degli Stati membri [5].
La portata generale si estrinseca nel fatto che i regolamenti - a differenza delle decisioni - non sono indirizzati a specifici destinatari, bensì ad una o più categorie di destinatari astrattamente determinate: le norme contenute nei regolamenti, pertanto, disciplinano direttamente la materia a cui si riferiscono.
L’effetto diretto immediato dei regolamenti comporta quindi che essi non richiedano - a differenza delle direttive - l’adozione di provvedimenti nazionali di attuazione da parte degli Stati membri, trovando, come detto, immediata applicazione negli ordinamenti di tali Stati. In altre parole, i regolamenti sono da subito efficaci negli ordinamenti degli Stati membri, al pari delle leggi di ciascuno Stato, senza la necessità di essere trasposti in leggi nazionali e/o di ulteriori atti di recepimento.
Il Reg. 2017/352, tuttavia, richiedeva (rectius: richiede) comunque agli Stati membri alcuni interventi ai fini della sua corretta attuazione. Ne è la prova l’articolo 16 del Regolamento in esame.
Ai sensi del predetto articolo 16, infatti, “ogni Stato membro provvede affinché sia in vigore una procedura efficace per gestire i reclami derivanti dall’applicazione del presente regolamento per i suoi porti marittimi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento”.
Lo stesso articolo precisa poi che deve esserci “un’effettiva separazione funzionale tra la gestione dei reclami, da un lato, e la proprietà e la gestione di porti, la fornitura di servizi portuali e l’utilizzo del porto, dall’altro”. La gestione dei reclami, stabilisce il Reg. 2017/352, deve pertanto essere “imparziale e trasparente e rispetta[re] debitamente il principio della libertà d’impresa”.
Ebbene, ad oggi non ci parrebbe essere stata ancora individuata, nel nostro ordinamento, l’autorità deputata alla gestione dei reclami in parola [6], né definita un’apposita procedura per la gestione di tali reclami.
Quanto appena osservato fa specie anche perché - ai sensi dell’art. 16, comma 3, del Reg. 2017/352 - gli Stati membri dovrebbero garantire che “gli utenti del porto e le altre parti interessate siano informati su dove e come presentare un reclamo e quali autorità siano preposte alla gestione dei reclami”.
A fronte di questa “lacuna” nella corretta implementazione del Reg. 2017/352, non escluderemmo due possibili scenari:
1. la Commissione europea potrebbe avviare una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia: trattasi di un procedimento a carattere giurisdizionale eventuale, disciplinato dagli articoli 258 e 259 TFUE, volto a sanzionare gli Stati membri dell’Unione Europea responsabili della violazione degli obblighi derivanti dal diritto unionale (vedasi il “classico” caso della mancata e/o incompleta attuazione di una direttiva);
2. l’Unione Europea, per mezzo della Commissione europea, potrebbe intervenire direttamente - in virtù del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del Trattato sull’Unione Europea (“TUE”) [7]- per superare l’impasse.
Questo secondo scenario, in particolare, potrebbe determinare in concreto il rischio che la competenza nella gestione dei “reclami” derivanti dall’applicazione del Reg. 2017/352 venga affidata, in virtù del già citato principio di sussidiarietà, ad Organi dell’Unione con limitata conoscenza della specificità del complesso impianto normativo che regola la nostra Industry nell’ordinamento italiano.
In altri termini, vi sarebbe il rischio di vedere la gestione degli eventuali reclami affidata ad un soggetto che potrebbe risultare privo della competenza specifica e della “sensibilità” necessarie a comprendere al meglio il panorama normativo, giurisprudenziale e fattuale di riferimento.
È dunque legittimo auspicarsi che il nostro Paese individui quanto prima l’autorità a cui affidare la gestione dei reclami, predisponendo a tal fine adeguate procedure in linea con i parametri dettati dal Legislatore europeo.
Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Mattia Salvatori.
[1] Il Reg. 2017/352 è stato recentemente modificato ad opera del Regolamento (UE) 2020/697 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 al fine di consentire all’ente di gestione di un porto o all’autorità competente di concedere flessibilità per quanto riguarda la riscossione dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale alla luce della crisi economica determinata dall’epidemia di COVID-19.
[2] Per ulteriori approfondimenti sul tema, Vi invitiamo a consultare i numeri del nostro Shipping & Transport Bulletin dei mesi di (i) ottobre - novembre 2018; (ii) febbraio - marzo 2019; (iii) aprile - maggio 2019 e (v) giugno - luglio 2019.
[3] Per espressa previsione del Reg. 2017/352, lo stesso non ha trovato tuttavia applicazione in relazione ai contratti di servizio portuale conclusi anteriormente alla data del 15 febbraio 2017.
[4] Difatti, come evidenziato dai considerando (1) e (2) del Regolamento, i porti “contribuiscono alla competitività a lungo termine delle industrie europee nei mercati mondiali” e la loro completa integrazione in catene di trasporto e logistiche “è necessaria per contribuire alla crescita e ad un utilizzo e funzionamento più efficiente della rete transeuropea di trasporto e del mercato interno”.
[5] Cfr. articolo 288, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”)
[6] Ai sensi del Reg. 2017/352 gli Stati membri avrebbero dovuto informare la Commissione della procedura di gestione dei reclami e delle autorità rilevante entro il 24 marzo 2019 (cfr. art. 16, c. 7). Non che possa risultare di particolare conforto, ma sul punto parrebbero in ritardo anche gli altri Stati membri.
[7] Trattasi del principio per cui l’Unione europea non interviene, se non nei settori di sua esclusiva competenza, a meno che la sua azione non sia considerata più efficace di quella intrapresa a livello nazionale, regionale o locale. Il principio di sussidiarietà è strettamente connesso al principio di proporzionalità, secondo cui l’azione dell’UE non può andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi dei trattati.