Con le sentenze nn. 63 e 64/2024, pubblicate in data 22 marzo 2024, il T.A.R. per l’Emilia-Romagna (sezione staccata di Parma) ha rigettato tre ricorsi avverso l’annullamento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (“PAUR”), relativo alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico nel Comune di Noceto (PR) di potenza di picco pari a 5.756,1 KWp e di titolarità dalla NB4 S.r.l. assistita dall’Avv. Giovanni Battista De Luca, Partner dello studio legale ADVANT Nctm (dipartimento di Energy & Infrastructures).
I ricorsi presentati dai privati proprietari di immobili limitrofi alle aree interessate dal progetto si inseriscono nel contenzioso amministrativo generato dalla sindrome cd. Nimby (“Not In My Back Yard”) per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, spesso osteggiata dai proprietari di immobili situati nelle zone vicine alle aree di progetto attraverso la presentazione di ricorsi con cui, genericamente, si lamenta la violazione degli strumenti urbanistici vigenti e si dichiara di agire a tutela dell’asserito interesse paesaggistico asseritamente leso.
Nella prospettazione dei ricorrenti, il PAUR sarebbe stato illegittimo poiché:
I giudici amministrativi hanno invece confermato la legittimità dell’operato dell’Amministrazione regionale, in quanto, all’esito della variazione urbanistica prodotta dal PAUR, tutte le aree interessate dall’impianto e dalle opere connesse risultavano ricadere in “ambiti agricoli di rilievo paesaggistico” e, dunque, in aree idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici ai sensi dell’Allegato 1 (lettera B, punto 7) della Deliberazione di Assemblea Legislativa (“D.A.L”) della Regione Emilia-Romagna n. 28/2010.
Infatti, il TAR ha avuto occasione di ribadire che l’autorizzazione unica rilasciata ex art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 configura, anche ai sensi delle linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010, “ove occorre, variante allo strumento urbanistico” (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 7 febbraio 2024, n. 471).
Tale effetto automatico di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica, derivante dall’autorizzazione unica e riconosciuto dalla stessa legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 4/2018 (art. 21, commi 1 e 3), è funzionale alla realizzazione in tempi celeri, nell’ottica di una maggiore semplificazione e dell’accelerazione procedimentale, di opere di pubblica utilità quali gli impianti fotovoltaici.
Riguardo la natura di “cava dismessa” di parte delle aree di progetto, il TAR ha respinto le argomentazioni dei ricorrenti, chiarendo che tale qualificazione fosse solo un elemento valutativo ad abundantiam, richiamato nello Studio di Impatto Ambientale (“S.I.A.”) ed in sede di conferenza di servizi, ma non posto a fondamento della valutazione dell’idoneità dell’area interessata dall’intervento (basata sulla qualificazione complessiva della stessa in ambito agricolo di rilievo paesaggistico).
In definitiva, per la valutazione in tema di idoneità delle aree d’impianto e delle opere connesse ai fini autorizzativi, la destinazione urbanistica rilevante consiste in quella determinata all’esito del procedimento di autorizzazione unica, specialmente laddove il provvedimento autorizzatorio abbia eventualmente prodotto una variante agli strumenti urbanistici ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003.