Ad oggi in Italia sono presenti circa 160 Data Center (“DC”) la cui domanda energetica si attesta intorno ai 30 GW di potenza con più del 70% della richiesta concentrata tra Lombardia e Piemonte ma in netta crescita in altre Regioni, tra cui Lazio e Puglia.
Il riferimento è, principalmente, agli Edge DC (aventi una dimensione tra 400 e 1.800 mq e consumi energetici <5MW) che si distinguono dai Medium DC (tra 2.000 e 9.000 mq con consumi >5MW) e dagli Hyperscale DC (oltre 9.000 mw con consumi >100MW).
In tale contesto, le ultime settimane sono state caratterizzate da novità di non marginale rilievo per la futura diffusione dei DC sul territorio nazionale.
Il riferimento è, in particolare:
al “nuovo” procedimento unico per la realizzazione di DC disciplinata dalla bozza del c.d. “Decreto Energia”, circolata il 24 luglio u.s. e che dovrebbe entrare in vigore entro la fine del corrente mese;
alla strategia per l’attrazione in Italia degli investimenti industriali esteri in DC resa pubblica dal MIMIT il 16 luglio e che sarà in consultazione sino al 16 agosto p.v. (la “Strategia”).
Il procedimento unico per l’autorizzazione dei DC
Al fine di accelerare gli iter amministrativi correlati al rilascio dei titoli abilitativi volti a garantire l’operatività dei DC, l’articolo 3 del Decreto Energia introduce un procedimento autorizzativo unico.
Sulla scia delle semplificazioni implementate negli ultimi anni per gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, ora, anche per i DC si prevede, dunque, una sorta di autorizzazione unica o PAUR, mirata snellire e velocizzare l’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni preordinate e connesse a vario titolo alla costruzione ed esercizio dell’intervento.
Segnatamente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3 del Decreto Energia:
l’autorizzazione, sia per la realizzazione sia per l’ampliamento, dei DC (aziendali, in co-ubicazione, in co-hosting o relativi campus) e delle relative reti connesse di utenza (di qualunque tensione nominale), è rilasciata nell’ambito di un procedimento autorizzativo unico da parte dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale. Per l’effetto, nel caso di DC con potenza fino a 300 MW, l’autorità competente sarà la relativa Regione (o Provincia delegata) e, nel caso di potenze superiori, il MASE;
in virtù del principio di adeguatezza, nel caso di procedimenti di competenza Regionale o Provinciale, la funzione di autorità competente non può essere a sua volta delegata o attribuita ad altri enti di livello sub-provinciale;
l’istanza di autorizzazione unica deve includere tutta la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti nulla osta e assensi ivi inclusi, ove necessari, quelli per l’autorizzazione integrata ambientale, la valutazione di impatto ambientale, l’autorizzazione paesaggistica o culturale, per l’utilizzo delle acque e per le emissioni atmosferiche:
l’autorizzazione unica è rilasciata in esito ad apposita conferenza di servizi e il relativo procedimento deve avere una durata non superiore a dieci mesi decorrenti dalla verifica della completezza della documentazione allegata all’istanza. Tale termine non è prorogabile se non per circostanze eccezionali e, comunque, per un massimo di tre mesi;
nel caso in cui il progetto sia sottoposto a screening a VIA e lo stesso si concluda prevedendo la necessità di attivare il procedimento di VIA, la relativa istanza dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 90 giorni, decorsi i quali l’istanza si intende come rinunciata ed il procedimento archiviato;
per i progetti di DC dichiarati dal Consiglio dei ministri di preminente interesse strategico nazionale, la relativa autorizzazione unica è rilasciata da un commissario straordinario di governo in coerenza con le disposizioni dettate dal DL 104/2023;
per i DC che, alla data di entrata in vigore del Decreto, abbiano già ottenuto i titoli abilitativi (ivi inclusi i provvedimenti ambientali) necessari alla realizzazione dell’iniziativa ma non anche l’autorizzazione per le opere connessione, la stessa deve essere rilasciata dalla Regione competente. Tale norma fa espresso riferimento alle opere di connessione con tensione superiore a 220 kV e non anche alle opere con tensioni inferiori.
Meccanismi di attrazione di nuovi investimenti
Con la Strategia il MIMIT ha avviato una analisi di settore per individuare punti di forza e di debolezza del sistema Italia e attuare tutte quelle azioni ritenute necessarie per attrarre investimenti esteri, velocizzando le procedure di installazione e creare un ecosistema attrattivo per potenziali stakeholder interessati.
In quest’ottica, i principali campi di azione individuati consistono:
nell’identificazione del segmento industriale dei DC, già iniziata con l’introduzione dal 1° gennaio 2025 del codice ATECO 63.10.10 tra quelli relativi alle “infrastrutture informatiche, elaborazione dati, hosting e attività connesse” (ATECO 63.10), in attesa di un codice ATECO specifico e unitario con la pubblicazione nel 2027 dei nuovi Codici;
nell’introduzione di una specifica destinazione d’uso per i DC;
nella semplificazione dei processi autorizzativi (da attuare, si assume, tramite il sopra citato Decreto Energia);
nell'identificazione delle migliori aree di sviluppo, mediante potenziamento del SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture), con georeferenziazione multilivello di approdi sottomarini, reti elettriche, aree industriali dismesse, cablaggi e fonti rinnovabili;
Il documento è attualmente in consultazione pubblica e tutti i soggetti interessati possono avanzare le proprie proposte o osservazione entro il 16 agosto p.v.
In parallelo a tali iniziative, appare quanto mai opportuno promuovere e incentivare lo sviluppo delle reti e delle fonti energetiche rinnovabili, in connessione con l’incremento della domanda energetica atteso nei prossimi anni, considerando eventualmente un riconoscimento formale dei DC come “soggetti energivori”, obbligati, da un lato a rispettare le c.d. condizionalità green, ma dall’altro beneficiari di agevolazioni sugli oneri di sistema e, in generale, sul prezzo dell’energia.
Considerazioni preliminari
Con particolare riferimento al Decreto Energia (che a differenza della Strategia non ha contenuto meramente programmatico), la bozza attualmente disponibile appare presentare molteplici punti aperti che necessiteranno di essere chiariti nelle successive fasi di entrata in vigore ed applicazione della normativa di settore.
Tra gli altri:
non è specificato se la relativa autorizzazione possa costituire, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Tale omissione appare mal conciliarsi con il termine massimo di conclusione del procedimento (10 mesi) che appare difficilmente osservabile laddove si renda necessario richiedere ed ottenere la relativa variazione urbanistica;
tranne che per i progetti già autorizzati e che debbano ottenere i titoli abilitativi per le opere di connessione con tensione superiore a 220 kW, non è prevista alcuna disposizione transitoria o clausola di salvaguardia con riguardo alle iniziative già avviate o in fase di avviamento, con la conseguenza che si dovrebbe applicare agli stessi il c.d. principio del tempus regit actum non senza rilevanti problemi di coordinamento e di competenza tra i vari enti preposti;
non v’è alcun riferimento a provvedimenti attuativi (e.g., linee guida) volte a fornire maggiori dettagli in ordine alla documentazione da produrre, ai contenuti minimi dell’istanza, ai vincoli eventualmente ostativi alla realizzazione degli interventi, alla possibilità o meno di classificare le opere come di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai fini dell’eventuale attivazione di procedure espropriative ecc.;
non sono presenti riferimenti concreti ad eventuali sistemi di incentivazione e meccanismi di attrazione mirati a promuovere in concreto la realizzazione dei DC.
I DC rappresentato uno snodo essenziale verso l’effettiva transizione digitale del Paese e, se, da un lato, gli operatori di settore si mostrano disponibili a sopportare i tradizionali rischi di mercato, dall’altro, non sono altrettanto disponibili ad assumersi i rischi tipicamente legati alla discrezionalità delle pubbliche amministrazioni.
In tale prospettiva, la Strategia e il Decreto Energia appaiono idonei a rappresentare un primo lieve impulso verso la progressiva valorizzazione dei DC nel panorama nazionale; tuttavia, da una prima analisi della bozza attualmente in circolazione, per un concreto cambio di paradigma è auspicabile che siano introdotte delle disposizioni integrative e correttive o, quantomeno, dei provvedimenti attuativi da adottare in tempi rapidi.
Quanto sopra con l’obiettivo di mitigare i medesimi ostacoli e situazioni di incertezza che negli ultimi anni hanno caratterizzato lo sviluppo di altri impianti strategici (i.e., i progetti rinnovabili) per i quali i c.d. “procedimenti autorizzativi unici” sono stati negli ultimi anni sovente interpretati dai player di mercato non come un incentivo bensì come una barriera agli investimenti come è stato d’altro canto testimoniato dallo stesso legislatore con il progressivo ampliamento del perimetro applicativo dei c.d. regimi semplificati quali l’attività libera e la PAS.
Approfondimento a cura di Piero Viganò, Giovanni Battista De Luca, Lorenzo Piscitelli, Ernesto Rossi Scarpa Gregorj e Paola Putignano.