Tratto da il Sole 24 Ore
Il reverse charge o inversione contabile è un meccanismo di assolvimento dell'Iva per i casi in cui, in deroga alle regole ordinarie del sistema, il debitore d'imposta è il cessionario/committente dell'operazione e nonil cedente/prestatore. Quando si applica il reverse charge, il cessionario/committente è tenutoad assolvere atutti gli obblighi che sorgono ai fini lva e in particolare alla fatturazione (mediante integra- zione della fattura ricevuta o emis- sione dell'autofattura) e all'assolvimento (mediante rilevazione della fattura integrata o dell'autofattura sia nel registro delle vendite che nel registro degli acquisti). In tutti i casi in cui non vi siano limiti soggettivi o oggettivi alla detrazione, per effetto della doppia annotazione l'Iva non risulterà quindi dovuta.
Errori nella fatturazione attiva o nella gestione di quella passiva riferita a operazioni rientranti nell'ambito applicativo del reverse charge, possono essere sanzionati secondo le re- gole definite nel 2016 in attuazione dei principi di tassatività e di proporzionalità delle sanzioni rispetto all'effettiva gravità dei comportamenti (si veda l'articolo nella pagina a fianco).
L'articolo 17 del Dpr 633/1972 disciplina sia il reverse esterno che quello interno. Esaminiamoli nel dettaglio.
Reverse esterno
L'articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972 prevede che il meccanismo del reverse charge si applichi a tutte le operazioni territorialmente rilevanti in ltalia, effettuate da soggetti non residenti, nei confronti di soggetti passivi ivi domiciliati o residenti o di sta- bili organizzazioni in ltalia di soggetti domiciliati e residenti all'estero. Nel caso in cui il cessionario o committente dell'operazione sia un soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia, il reverse charge esterno non è dunque applicabile.
Premesso che nell'ambito del reverse charge esterno sono ricompre- si anche gli acquisti intracomunitari per i quali il cessionario è il debitore d'imposta, le modalità operative di assolvimento dell'Iva sono due: l'integrazione della fattura ricevuta nel caso in cui il cedente/prestatore sia un soggetto passivo stabilito in uno degli Stati dell'Unione europea e l'emissione di autofattura nel caso in cui il cedente/prestatore sia stabilito al di fuori dell'Unione europea.
Reverse interno
Il reverse charge si applica, confinalità antievasive, anche a specifiche operazioni principalmente individuate dal comma 6 dell'articolo 17, il quale prevede che al pagamento del- l'imposta sia tenuto il cessionario/ committente per:
le prestazioni di servizi (diverse da quelle di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completa- mento relative ad edifici), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore (la disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori);
Il reverse interno, inoltre, si applica alle cessioni di oro da investimento e di oro industriale (articolo 17, comma5), alle cessioni di rottami e cascami, nonché alle cessioni dei semilavorati di alcuni metalli (articolo 74, comma 7 e 8) e alle cessioni di pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (articolo 74, comma 7).
Depositi Iva
Il meccanismo del reverse charge si applica, mediante integrazione della fattura di acquisto, anche all'estrazione dal deposito Iva di beni di provenienza intra Ue (articolo 50-bis, comma 6, Dpr331/1993earticolo17, comma2delDpr633/72).
Per i beni oggetto di precedente importazione, dal i° aprile 2017, il soggetto che provvede all'estrazione con pagamento dell'imposta mediante reverse charge deve prestare idonea garanzia con contenuti, modalità e casi definiti con il Dm del 23 febbraio 2017.