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    03.11.2023

    La nuova disciplina per le imprese energivore


    Il D.L. n. 131 del 29 settembre 2023 recante «Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio» è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (“D.L. n. 131/2023”) ed è quindi efficace dal 30 settembre in attesa della relativa conversione. Il relativo articolo 3 ha sensibilmente modificato il regime delle agevolazioni previste a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. energivore) a partire dal 1° gennaio 2024. L’efficacia delle disposizioni è, comunque, subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

     

     

     

    La riforma del regime delle agevolazioni a favore delle imprese energivore

     

    Le agevolazioni previste dall’articolo 4 a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (“Agevolazioni”) si applicheranno alle imprese che non trovandosi in stato di difficoltà[1]:

     

    (a) abbiano consumato non meno di 1 GWh nell’anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle Agevolazioni medesime; e

     

    (b) rispettino almeno uno dei seguenti requisiti:

    (i) operano in uno dei settori a rischio - anche alto - di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 del 18 febbraio 2022, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022» (“Comunicazione”);

    (ii) pur non operando in alcuno di tali settori, abbiano beneficiato nell'anno 2022 o nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore», avendo rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto;

    (iii) pur non operando in alcuno dei settori di cui al numero (i) e pur non rispettando il requisito di cui al numero (ii), operino in un settore o sotto-settore considerato ammissibile, in conformità a quanto previsto al punto 406 della Comunicazione. In tal caso, i termini e le modalità per la presentazione - da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria interessate - della proposta di ammissione del settore o del sotto-settore saranno stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

    Tralasciando l’aggiornamento di carattere pressoché formale derivante dall’adeguamento alla Comunicazione e ai relativi allegati, il D.L. n. 131/2023 prevede che:

    • ai fini della determinazione dell’Agevolazione non rilevi più l’indice di “intensità elettrica” di cui al precedente D.M. 21 dicembre 2017, ma il solo “valore aggiunto lordo” dell’impresa (c.d. “VAL”);
    • è aumentato il quantum, rispetto alle altre imprese, delle Agevolazioni per alcune tra le imprese energivore che soddisfano il proprio consumo di energia da “fonti che non emettono carbonio” per almeno il 50% di cui:
      • almeno il 10% mediante un “contratto di approvvigionamento a termine”; oppure
      • almeno il 5% tramite autoconsumo per mezzo di un collegamento diretto in sito o a distanza con collegamento diretto[2];
    • in alternativa all’implementazione degli obblighi previsti nella diagnosi energetica (cui sono comunque obbligate tutte le imprese energivore), le stesse possono:
      • dimostrare di coprire il proprio fabbisogno da “fonti che non emettono carbonio” per almeno il 30%;
      • investire almeno il 50% dell’importo dell’agevolazione in questione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra (si v. meglio infra per maggiori dettagli).

     

     

    Con riferimento alla determinazione dell’Agevolazione, nella seguente tabella, è riassunto il nuovo stato dell’arte:[3]

     

     

     

     

     

     

    Si evidenzia un approccio di favore nei confronti di quelle imprese che si attivino per consumare energia proveniente da “fonti che non emettono carbonio”. A tale proposito, si ritiene che detto inciso debba riferirsi a tutte quelle fonti di produzione di energia elettrica che non determinino un incremento dell’anidride carbonica presente in atmosfera anche qualora la produzione di energia comporti l’emissione di carbonio. In altre parole, si ritiene siano ricomprese anche quelle fonti di produzione di energia elettrica che, pur producendo emissioni di carbonio, non utilizzino fonti fossili e siano, quindi, neutrali rispetto al quantitativo di anidride carbonica.

     

     

     

    Il significato di “Contratto di approvvigionamento”

     

    Con riferimento all’espressione “contratto di approvvigionamento a termine” si ritiene che il legislatore faccia riferimento ai power purchase agreement (“PPA”), ma pare opportuno evidenziare alcune difficoltà interpretative. Da una parte, l’espressione “a termine” potrebbe far pensare ad un PPA senza consegna fisica dell’energia prodotta, ma, dall’altra, l’espressione “approvvigionamento” induce a ricondurre la fattispecie ai PPA con consegna fisica. Si potrebbe ipotizzare che con l’espressione “a termine” il legislatore abbia quindi inteso fare riferimento alla categoria dei PPA a lungo termine, ma senza indicarne una durata minima, e che l’“approvvigionamento” comporti la consegna fisica di energia elettrica prodotta anche da impianti esistenti, non dovendo la stessa derivare da nuovi impianti. La misura non avrebbe quindi l’effetto di favorire necessariamente l’installazione di capacità addizionale di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

     

    Si rileva, inoltre, che la norma fa riferimento solo ad alcune particolari configurazioni di autoconsumo e, in particolare, a quelle che escludono l’utilizzo della rete di distribuzione pubblica[4].

     

     

     

    segue: la diagnosi energetica – problemi di coordinamento

     

    Come già detto, le imprese che accedono alle Agevolazioni devono effettuare la diagnosi energetica[5] e sono tenute ad adottare una tra le seguenti misure:

    • attuare le raccomandazioni delle diagnosi, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita;
    • dimostrare di coprire il proprio fabbisogno da “fonti che non emettono carbonio” per almeno il 30%; oppure
    • investire almeno il 50% dell’importo dell’agevolazione in questione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra (si v. meglio infra per maggiori dettagli)

    La nuova disciplina sembrerebbe prevedere che l’attuazione delle raccomandazioni di cui alla diagnosi energetica sia alternativa alle altre due misure poc’anzi elencate. Infatti, l’utilizzo del termine “raccomandazioni della diagnosi” nel D.L. n. 131/2023, non trova esatta corrispondenza con la specifica norma avente ad oggetto il contenuto della diagnosi energetica, la quale prevede che in detto documento debbano essere specificati una serie di “interventi di efficienza” energetica da attuarsi[6]. Pertanto, occorrerebbe un intervento del legislatore affinché chiarisca: (i) se con raccomandazioni si faccia riferimento o meno agli interventi di efficienza energetica individuati in detta diagnosi; e se (ii) l’implementazione di uno degli interventi di cui alla diagnosi energetica sia ancora un obbligo, oppure se sia un’alternativa all’implementazione di una delle altre due nuove misure individuate dal legislatore del 2023. Infatti, se con “raccomandazioni” il legislatore dovesse riferirsi agli interventi di efficienza energetica, la realizzazione di detti interventi sarebbe alternativa all’implementazione di una delle altre due nuove misure individuate dal legislatore del 2023. Diversamente, sarebbe necessario chiarire il significato di raccomandazioni per coordinare gli obblighi derivanti dalla diagnosi energetica con le due diverse misure proposte dal legislatore del 2023.

     

    Con riferimento all’attuazione delle diagnosi, ricordiamo che l’accesso al meccanismo incentivante dei titoli di efficienza energetica[7] (o certificati bianchi) è subordinato, inter alia, alla verifica di sussistenza del requisito della c.d. addizionalità dell’intervento di efficientamento energetico ai sensi quale “non sono in ogni caso ammessi al sistema dei Certificati Bianchi i progetti di efficienza energetica predisposti per l’adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, fatti salvi i casi di progetti che generano risparmi addizionali rispetto alle soluzioni progettuali individuate dai vincoli o dalle prescrizioni suddetti e di progetti realizzati ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 che generano risparmi addizionali[8]. Stante l’obbligo normativo di realizzare gli interventi, questi, ove realizzati, non potranno quindi accedere al meccanismo incentivante, nella misura in cui non generino risparmi addizionali.

     

    Con riferimento alla prima delle alternative all’attuazione delle raccomandazioni di cui alla diagnosi energetica, pare evidente come il legislatore si riferisca ai già richiamati PPA e alle configurazioni di autoconsumo il cui impianto di produzione, anche in assetto cogenerativo, sia da fonti rinnovabili.

     

    Quanto all’autoconsumo, è opportuno precisare che il Legislatore non ha in questo limitato la fattispecie alle sole configurazioni di autoconsumo che non comportano l’utilizzo della rete pubblica di distribuzione.

     

    Infine, l’ultima alternativa all’attuazione delle raccomandazioni di cui alla diagnosi energetica introduce per la prima volta la possibilità di adempiere agli obblighi propri delle imprese energetiche tramite l’investimento in progetti di riduzione delle emissioni di gas serra il cui valore di riduzione delle emissioni sottratto alle emissioni effettivamente prodotte dall’impresa porti ad un livello inferiore a quello determinato a livello eurounitario[9], per ciascun settore, per l’assegnazione gratuita delle quote di emissione (c.d. EU Allowances).

     

    In altre parole, l’impresa energivora può adempiere ai propri obblighi per accedere alle relative Agevolazioni dimostrando di aver investito in uno o più progetti che comportino un determinato livello di riduzione dei gas serra da determinarsi sulla base della tipologia di impresa e delle dimensioni (in termini di emissioni) della stessa.

     

     

     

    Considerazioni conclusive

     

    In ogni caso, per poter avere un testo definitivo delle disposizioni esaminate, occorre attendere: (i) la conclusione dei lavori parlamentari per la conversione in legge del D.L. n. 131/2023 che dovranno terminare entro la fine di novembre 2023; e (ii) la pubblicazione di un Decreto Ministeriale del MASE con il quale saranno individuati “modalità e criteri” per il soddisfacimento delle condizioni e l’assolvimento degli obblighi di cui sopra.

     

     

     

    Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il Dipartimento Energy and Infrastructures

     

     

     

     

     

    [1] In merito alla caratterizzazione dello stato di difficoltà si veda la Comunicazione della Commissione Europea 2014/C, 249/01.

    [2] Art. 30, comma 1, lett. a, nn. 1 e 2.1, D.Lgs. n, 199/2021 e art. 3.6, Delibera ARERA n. 727/2022 e Allegato A alla Delibera ARERA 578/2013.

    [3] In ogni caso, i contributi dovuti dalle imprese energivore non potranno essere inferiori al prodotto tra 0,5 Euro/MWh e l’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.

    [4] Ci si riferisce, in particolare, alle configurazioni di cui all’art. 30, comma 1, lett. a), n. 1 e 2.1, D.Lgs. n. 199/2021.

    [5] Art. 8 D.Lgs. n. 102/2014.

    [6] Art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 102/2014.

    [7] D.M. 11 gennaio 2017.

    [8] Art. 6, comma 6, D.M. 11 gennaio 2017.

    [9] Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione europea, del 12 marzo 2021.