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    23.11.2021

    La trasformazione progressiva penalizza la super ACE


    Il caso è quello della trasformazione progressiva da società di persone a società di capitale (ma le considerazioni che seguono valgono anche nel caso opposto), che porta all’applicazione di una differente disciplina tributaria (da soggetto IRPEF a soggetto IRES) e, conseguentemente, alla necessità di spezzare in due distinti periodi d’imposta l’esercizio fiscale. Un primo periodo d’imposta, in cui si applica la disciplina IRPEF, che è compreso tra l’inizio del periodo d’imposta medesimo e la data di efficacia della trasformazione. Un secondo periodo d’imposta, in cui la società trasformata applica la disciplina IRES, che è relativo alla frazione del periodo d’imposta compresa tra la data successiva a quella di efficacia della trasformazione e quella di chiusura del periodo d’imposta.

     

    La disciplina della super ACE (cfr. art. 19, comma 2, D.L. 25 maggio 2021, c.d. “Decreto Sostegni bis”) premia le variazioni in aumento del capitale proprio che intervengono nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, prevedendo l’applicazione di un’aliquota ACE del 15%, in luogo di quella ordinaria dell’1,3%, su di un incremento massimo del capitale proprio di Euro 5.000.000. Tale disciplina, di particolare favore, non prevede le limitazioni dell’ACE ordinaria, il cui valore non può eccedere in ciascun esercizio quello del patrimonio netto risultante dal relativo bilancio. Parimenti, non si applica alla super ACE il meccanismo di calcolo pro rata temporis, rilevando gli incrementi su base annua e indipendentemente dalla circostanza che gli stessi derivino da versamenti effettuati prima o dopo il Decreto Sostegni bis.

     

    Il riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 penalizza quelle società soggette a trasformazione progressiva in corso d’anno che hanno incrementato il proprio capitale proprio, rispettivamente, prima e dopo la trasformazione (ovvero a trasformazione realizzata). In tale ipotesi, sulla base della lettera della norma, solo gli incrementi intervenuti prima della trasformazione rileveranno ai fini della super ACE, in quanto ricadenti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Mentre non rientrano nell’agevolazione gli incrementi successivi all’efficacia della trasformazione, che non ricadono nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, ma nel periodo d’imposta ancora successivo.

     

    L’effetto penalizzante, di cui si auspica la sterilizzazione per via normativa, è tanto meno giustificabile alla luce dell’esclusione del meccanismo di calcolo pro rata temporis della super ACE e della sua applicabilità anche a incrementi effettuati prima dell’entrata in vigore dell’agevolazione.

     

    Tratto da Diritto Bancario

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