Con il recentissimo decreto legge il Governo è intervenuto ancora sulla disciplina del concordato preventivo, dettando una disciplina certa delle vendite “competitive” di aziende e beni in ogni fase e tipologia di concordato, e consentendo che le vendite possano avere luogo anche prima dell’omologazione del concordato.
Le offerte concorrenti di acquisto di aziende o beni
Nei notissimi casi “San Raffaele” e “La Perla” i Tribunali di Milano e Bologna – in presenza di indici di incongruità del prezzo – avevano imposto al debitore che aveva designato nella proposta un acquirente dei complessi aziendali di svolgere una gara competitiva immediata, prima dell’adunanza dei creditori, per la selezione dell’affittuario dell’azienda in vista della cessione che, come di consueto, sarebbe intervenuta solo dopo l’omologazione del concordato. Questo orientamento applicativo ha avuto un seguito piuttosto diffuso, ma non uniforme tra i Tribunali italiani, generando diverse incertezze tra gli operatori e gli investitori interessati a rilevare beni e complessi aziendali nell’ambito del concordato.
L’orientamento è stato oggi recepito dal legislatore, che ha dettato regole certe in proposito.
Il nuovo art. 163-bis l.fall. prevede – per qualsiasi tipologia di concordato, indipendentemente dalla forma della cessione dei beni ai creditori – che il commissario giudiziale deve sempre valutare motivatamente la congruità del prezzo previsto nel piano per la cessione di aziende o rami d’azienda e di beni determinati, quando la proposta preveda un acquirente già individuato.
Se risulta che il prezzo offerto può non rispondere al migliore interesse dei creditori, il commissario giudiziale deve chiedere al Tribunale di aprire un procedimento competitivo, se vi sono probabilità di conseguire una migliore soddisfazione dei creditori.
Con il decreto che dispone la gara il Tribunale – che può procedere in tal senso anche d’ufficio – stabilisce quanto segue:
La gara deve comunque concludersi prima dell’adunanza dei creditori ed il debitore deve modificare la proposta ed il piano concordatario in conformità all’esito della gara, in modo che i creditori siano chiamati a votare sulla proposta aggiornata.
L’art. 163-bis, primo comma, l.fall. stabilisce inoltre che l’offerta ed il piano possono prevedere che il trasferimento dell’azienda o dei beni abbia luogo anche prima dell’omologazione del concordato.
L’art. 182 l.fall. viene invece modificato come segue:
La disciplina delle offerte concorrenti di acquisto nel concordato preventivo – che si applica in quanto compatibile anche alle offerte di affitto dell’azienda – introduce diversi elementi di importante novità e rilievo:
La nuova disciplina sembra quindi potenzialmente destinata ad incidere in profondità sullo svolgimento delle procedure concordatarie e sulla stessa prassi fino ad oggi invalsa di prevedere un periodo di affitto dell’azienda precedente alla vendita. Peraltro, la cessione prima dell’esdebitazione richiede che l’acquirente non risponda in solido dei debiti inerenti l’azienda ceduta: la modifica dell’art. 182 l.fall. dispone in questo senso, rendendo applicabile (tra altre disposizioni) l’art. 105, quarto comma, l.fall. ad ogni vendita intervenuta dopo il deposito della domanda di concordato.
L’entrata in vigore
La nuova disciplina dell’art. 163-bis l.fall. è applicabile ai procedimenti di concordato preventivo introdotti dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 83/2015, intervenuta con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in data 27 giugno 2015.
Le modifiche all’art. 182 l.fall. sono invece applicabili anche i procedimenti di concordato preventivo già pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 83/2015 (salvo che per l’effettuazione della pubblicità delle vendite, che richiedono l’emanazione delle specifiche tecniche per il nuovo “portale delle vendite pubbliche”).
Per ulteriori informazioni: Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.com
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