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    03.02.2023

    Le principali novità fiscali dalla Legge di Bilancio per il 2023 in materia di lavoro autonomo, dipendente e assimilato


    Con la recente approvazione della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (“Legge di Bilancio 2023”) sono state introdotte nel nostro ordinamento alcune importanti misure relative alla disciplina fiscale del lavoro autonomo, dipendente e assimilato, di seguito riepilogate.

     

     

    1. Regime forfetario per gli autonomi (articolo 1, comma 54 della Legge di Bilancio 2023)

    In materia di regime fiscale agevolato per gli autonomi, c.d. “regime forfetario”, disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, fruibile dalle persone fisiche esercenti attività di impresa e di arti o professioni, l’articolo 1, comma 54 della Legge di Bilancio 2023 ha innalzato a 85.000 euro la soglia dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, ragguagliati ad anno, che consente di applicare l’imposta forfetaria del 15% sostitutiva delle aliquote progressive previste dal regime ordinario.

     

    La perdita dei requisiti di accesso al regime o la verifica di una condizione ostativa, come infra definiti, determina la fuoriuscita dal regime forfetario a decorrere dall’anno successivo a quello in cui una delle dette circostanze si verifichi; tuttavia, qualora i ricavi conseguiti o i compensi percepiti superino la soglia di 100.000 euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione dallo stesso periodo d’imposta del superamento.

     

    In merito ai requisiti di accesso, vale rammentare come il regime forfetario sia applicabile laddove, con riferimento al periodo d’imposta precedente, oltre al rispetto della citata soglia di ricavi conseguiti o compensi percepiti, non siano sostenuti costi superiori a 20.000 euro per:

    • lavoro accessorio;
    • lavoratori dipendenti;
    • collaboratori (Cfr. articolo 50, comma 1, lett. c) e c-bis) del TUIR);
    • utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro;
    • somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari.

    Inoltre, i compensi percepiti a titolo di diritto d’autore concorrono alla soglia degli 85.000 euro solamente se inerenti alla attività di lavoro autonomo svolta dal professionista.

     

    Con riferimento, poi, alle condizioni ostative, è utile ricordare che il regime forfetario non può applicarsi in caso di:

    • utilizzo di regimi speciali IVA (ad esempio, agenzie di viaggio o rivenditori di beni usati);
    • residenza fiscale all’estero (ad eccezione dei residenti in Paesi UE/SEE che producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo);
    • esercizio di attività consistenti, in via esclusiva o prevalente, nella cessione di fabbricati o porzioni di essi, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
    • contemporaneamente all’esercizio di attività di impresa, di arti o professioni, lo svolgimento di attività quali:
      • partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari;
      • controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, di arti o professioni;
    • esercizio di attività prevalente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono o erano in essere rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o con soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili;
    • percezione di redditi da lavoro dipendente e assimilati nell’anno precedente eccedenti la soglia di 30.000 euro (tuttavia, la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato).

    Il regime forfetario non ha alcun limite di durata, pertanto può essere applicato fintantoché siano soddisfatti i requisiti e verificate le condizioni di accesso.

     

     

    2. Imposta sui redditi incrementali (articolo 1, commi da 55 a 57 della Legge di Bilancio 2023)

    La Legge di Bilancio 2023 ha istituito una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 15% per la porzione di reddito di impresa o di lavoro autonomo relativo al 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente, c.d. “Flat tax incrementale”.

     

    La misura in parola interessa le persone fisiche titolari di reddito di impresa e/o di lavoro autonomo che non fruiscono del regime forfetario di cui alla Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

     

    Ai fini del calcolo dell’entità dell’incremento reddituale è necessario considerare la differenza tra il reddito di impresa e/o di lavoro autonomo conseguito nel 2023 e il medesimo reddito di importo più elevato dichiarato nei periodi d’imposta dal 2020 al 2022, e decurtarla di un importo pari al 5% del maggiore dei redditi di tale triennio. L’incremento reddituale che potrà beneficiare dell’imposta sostitutiva al 15% non potrà in ogni caso essere superiore a 40.000 euro.

     

    L’applicazione dell’imposta flat al 15% sul reddito incrementale relativo al 2023 non rileva sotto il profilo degli acconti d’imposta (IRPEF e addizionali) per il periodo d’imposta 2024. Pertanto, assumendo il ricorso al metodo di computo storico degli acconti, rileva quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando la Flat tax incrementale.

     

    La Flat tax incrementale è applicabile limitatamente al periodo d’imposta 2023.

     

     

    3. Premi di risultato e partecipazione agli utili (articolo 1, comma 63 della Legge di Bilancio 2023)

    La Legge di Bilancio 2023 ha disposto la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate nel 2023 ai lavoratori dipendenti del settore privato sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili dell’impresa.

     

    Possono fruire dell’agevolazione i lavoratori del settore privato con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato (inclusi i somministrati) e titolari, nell’anno precedente a quello di percezione dei premi, di redditi di lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro. Sono esclusi dall’agevolazione i lavoratori parasubordinati e i lavoratori del settore pubblico.

     

    La corresponsione di premi di risultato è legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione da contratti collettivi aziendali, i quali prevedano anche criteri di misurazione e verifica che consentano di stabilire se vi sia stato o meno un miglioramento delle performance aziendali in un prefissato periodo di tempo congruo.

     

    Pertanto, per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, è necessario che nel periodo di tempo congruo sia stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, e che questo sia stato verificato e misurato in modo oggettivo tramite degli indicatori previamente individuati nell’ambito del contratto.

     

    Possono beneficiare dell’aliquota agevolata i premi di ammontare variabile fino a un massimo di 3.000 euro lordi annui. Tale importo deve essere considerato al lordo dell’imposta sostitutiva e al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.

     

    Si rammenta, infine, che l’articolo 1, comma 184 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto la possibilità di sostituire il premio, in tutto o in parte, con beni e servizi di welfare aziendale, esclusi, entro determinati limiti, dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.

     

     

     

    Il contenuto di questa nota ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Paolo Rampulla e Pierantonio Carpenzano.

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