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    09.01.2017

    Legge di Bilancio 2017: agevolazioni per persone fisiche che intendono trasferire la propria residenza fiscale in Italia


    La Legge di Bilancio 2017 introduce una agevolazione destinata a persone fisiche che intendono trasferire la propria residenza fiscale in Italia, in linea con quanto previsto in altri paesi tra cui il Regno Unito, la Svizzera ed il Portogallo.

     

     

     

    La agevolazione consiste nella applicazione su base opzionale di una imposta sostitutiva forfetaria su tutti i redditi prodotti all’estero, in alternativa alla tassazione ordinaria su base mondiale con aliquote progressive fino al 43%.  L’esercizio dell’opzione, subordinato alla preventiva risposta favorevole da parte dell’Agenzia delle entrate a seguito di interpello, permette di assoggettare i redditi prodotti all’estero, a prescindere dall’importo, ad una imposta sostitutiva pari a 100.000 euro.  Sono escluse dal regime le sole plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni “qualificate”[1] realizzate nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione. L’opzione è sempre revocabile e cessa di produrre i propri effetti decorsi 15 anni dall’esercizio.

     

    Il soggetto che esercita l’opzione può altresì scegliere di estenderla ad uno o più dei propri familiari a patto che soddisfino anch’essi le condizioni per l’esercizio; in questo caso l’ulteriore imposta sostitutiva dovuta sarà pari a 25.000 euro per ciascun familiare.

     

     

     

    Possono beneficiare della agevolazione tutte le persone fisiche, indipendentemente dalla cittadinanza, che non siano state fiscalmente residenti in Italia per almeno nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

     

     

     

    Il predetto regime impositivo è compreso in un pacchetto di misure volte a favorire gli investimenti in Italia e ad attrarre persone benestanti e lavoratori che dispongono di una elevata qualificazione e specializzazione professionale, o che rivestono ruoli direttivi.

     

     

     

    In Italia è per altro vigente un regime delle imposte sulle successioni e donazioni, tra i più favorevoli d’Europa (l’imposta di successione/donazione verso il coniuge ed i parenti in linea retta, è attualmente calcolata con l’aliquota del 4% ed una franchigia di esenzione pari a 1 milione di euro).  A tal proposito, la Legge di Bilancio 2017 ha previsto un’ulteriore agevolazione per i soggetti che intendono esercitare l’opzione suddetta.  Per le successioni e per le donazioni effettuate nei periodi di imposta di validità dell’opzione, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti in Italia.  In altre parole vi è una deroga al principio di tassazione su base mondiale in favore di quello su base territoriale.

     

     

     

    La decisione del Regno Unito di uscire dall’Unione Europea (Brexit) e le restrizioni, a partire da aprile 2017, alle regole sui cosiddetti “resident not domiciled”, renderanno particolarmente appetibile il trasferimento della residenza nel nostro Paese in particolare per le persone fisiche che risiedono nel Regno Unito e che detengono un’ingente patrimonio.

     

     

     

     

     

    Nctm Studio Legale fornisce assistenza legale specializzata ai soggetti che intendono trasferire in Italia la propria residenza, offrendo la massima competenza nell’ambito del diritto tributario, compliance fiscale, diritto di privato internazionale e di famiglia, diritto del lavoro e diritto dell’immigrazione, al fine di non trascurare nessun aspetto connesso a questo particolare evento .

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.

     

    Per ulteriori informazioni contattare Paolo Rampulla paolo.rampulla@advant-nctm.com

     

     

     

    [1] Ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c), t.u.i.r., una partecipazione è qualificata quando essa rappresenta complessivamente:

    • una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25% ovvero una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 20%, per le società non quotate;
    • una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% ovvero una percentuale dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2%, per le società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati.

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