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    15.03.2017

    Flat Tax: res non dom aggiornamento


    Lo scorso 8 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento attuativo n. 47060 del regime dei neo domiciliati, previsto dall’art. 24-bis del t.u.i.r., introdotto dalla legge di bilancio 2017.

     

    L’Agenzia delle Entrate ha inoltre dichiarato che verrà pubblicata a breve una circolare esplicativa con la quale verranno forniti i necessari chiarimenti sul funzionamento del nuovo regime.

     

    L’art. 24-bis t.u.i.r prevede un’agevolazione su base opzionale per i neo residenti attraverso la tassazione forfettaria di 100.000 euro annui per tutti i redditi di fonte estera. Possono godere dell’agevolazione i soggetti che non siano stati residenti in Italia per almeno nove periodi di imposta sui dieci che precedono l’inizio della validità dell’opzione.

     

    Il provvedimento ha ad oggetto le modalità con cui esercitare l’opzione per il nuovo regime.

     

    Viene chiarito che l’opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione riferita al periodo di imposta in cui la persona fisica ha trasferito la propria residenza fiscale in Italia, o nella dichiarazione riferita al periodo di imposta successivo. Nella dichiarazione si dovranno fornire una serie di dati quali l’attestazione dello status di non residente per almeno nove periodi di imposta sugli ultimi dieci, la giurisdizione della precedente residenza fiscale prima dell’esercizio dell’opzione, nonché gli Stati esteri per i quali non si intende usufruire delle agevolazioni previste dal neo regime.

     

    L’opzione per il periodo di imposta 2017, dovrà quindi essere esercitata entro il 30 settembre 2018.

     

    Fermo restando il soddisfacimento dei requisiti, il provvedimento ha inoltre confermato l’applicabilità dell’agevolazione anche ai cittadini italiani che in passato si erano traferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata e per i quali vige la presunzione ex art. 2, comma 2-bis, t.u.i.r.

     

    La novità di maggior rilievo prevista dal provvedimento consiste nella facoltatività dell’interpello per l’ammissibilità al beneficio.

     

    In altre parole la sussistenza delle condizioni per accedere all’agevolazione viene rimessa alla valutazione individuale del soggetto, il quale può decidere di presentare interpello o meno, fermo restando che l’opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione.

     

    L’istanza può essere inoltrata all’Agenzia anche prima della ricorrenza dei requisiti della residenza ai sensi dell’art. 2 del t.u.i.r.

     

    Posta la complessità e la delicatezza della materia, onde evitare di incorrere in errori valutativi da cui possono derivare conseguenze sfavorevoli, dovrà essere valutata caso per caso l’opportunità di presentare comunque interpello all’Agenzia delle Entrate e, in ogni caso, farsi assistere da un professionista di fiducia.

     

     

     

     

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