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    11.01.2021

    Legge di bilancio 2021 - Riallineamento del valore di avviamento


    La legge di bilancio 2021 ha esteso la possibilità di riallineare il valore fiscale al più alto valore di bilancio dell’avviamento e delle altre attività immateriali, anche se prive di tutela giuridica, risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2019, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 3% (art. 1, comma 83 della legge 30 dicembre 2020 n. 178).

     

    La facoltà di rivalutare i beni per le imprese che adottano i principi contabili nazionali, nonché, anche per le imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, di riallineare i valori fiscali ai più alti valori civilistici, è stata introdotta dall’art. 110 del DL 14 agosto 2020 n. 104, con riferimento ai beni di impresa risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019.

     

    In particolare, è possibile rivalutare tali beni, con effetto anche fiscale [1], ovvero riallineare i valori fiscalmente riconosciuti a quelli più alti iscritti in bilancio, a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva del 3%. La rivalutazione, ovvero il riallineamento, devono essere effettuati nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio dell’esercizio 2020 per le imprese con esercizio sociale coincidente con l’anno solare).

     

    Poiché la rivalutazione, ovvero il riallineamento, devono avere ad oggetto “beni”, per prassi l’avviamento e in generale le attività immateriali prive di tutela giuridica sono state ritenute escluse dall’ambito applicativo della rivalutazione.  Grazie alla specifica disposizione introdotta nella legge di bilancio 2021 – che inserisce un comma all’art. 110 del DL 104/2020 sopra citato – è ora possibile riallineare [2] il valore fiscale degli avviamenti risultanti dal bilancio al 31.12.2019, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 3%, significativamente più bassa rispetto alle aliquote introdotte in passato.

     

    In particolare, è possibile ottenere il riconoscimento fiscale dei disallineamenti a qualunque titolo esistenti tra il valore di bilancio ed il valore fiscale dell’avviamento (e delle altre eventuali attività immateriali), generalmente derivanti da operazioni di fusione, con allocazione del disavanzo ad avviamento, o da operazioni neutrali di conferimento di azienda.

     

    In base alla formulazione della norma sarebbero esclusi dal beneficio del riallineamento gli avviamenti emergenti da operazioni straordinarie effettuate nel corso del 2020.

     

    L'imposta sostitutiva da versare per ottenere il riconoscimento fiscale del valore dell'avviamento riallineato, pari al 3%, si applica sulla differenza tra il valore civilistico e il valore fiscale dello stesso, nell'importo esistente nel bilancio di esercizio 2020. Il riallineamento ha effetto fiscale dall’esercizio successivo a quello in cui è eseguito (2021) e pertanto, a partire da tale esercizio, l’ammortamento del valore riallineato è fiscalmente deducibile (l'effetto decorre invece dal 2024 per gli eventuali atti di realizzo).

     

    A fronte del riallineamento, una riserva del patrimonio netto deve essere vincolata al regime di sospensione di imposta, per l’importo corrispondente ai maggiori valori riallineati, al netto dell’imposta sostitutiva (in caso di incapienza delle riserve deve essere vincolata una corrispondente quota del capitale sociale). La riserva in sospensione di imposta può essere affrancata, in tutto o in parte, pagando un’ulteriore imposta sostituiva del 10%. In assenza di affrancamento, la riserva, se distribuita, concorrerà alla formazione del reddito imponibile della società distributrice [3].

     

     

     

    Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Barbara Aloisi o Irene Aquili

     

     

     

     

     

    [1] Ferma restando la possibilità di operare la rivalutazione solo ai fini civilistici. In tal caso, i maggiori valori non sono fiscalmente riconosciuti e pertanto l’imposta sostitutiva non deve essere versata.

    [2] Non è invece possibile operare la rivalutazione del valore di avviamento.

    [3] In caso ai soci percettori si applicherà l’ordinario regime di tassazione applicabile ai dividendi.

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