La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di optare per l’affrancamento degli utili e delle riserve di utili delle società partecipate estere a regime fiscale privilegiato, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva su tali utili, di importo ridotto rispetto a quello ordinariamente dovuto. A seguito dell’affrancamento, gli utili medesimi non saranno più assoggettati a tassazione all’atto dell’incasso.
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In base alle disposizioni vigenti, gli utili provenienti da società estere residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato – come individuati dall’articolo 47-bis TUIR[1] - sono integralmente imponibili per il soggetto percipiente residente in Italia, ovvero in misura pari al 50% in caso di svolgimento di un’attività economica effettiva da parte del soggetto non residente[2].
L’art. 1, commi da 87 a 95, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha introdotto la possibilità per persone fisiche e giuridiche che detengono, nell’ambito dell’attività d’impresa, partecipazioni in soggetti esteri residenti o localizzati in stati o territori a regime fiscale privilegiato, siano essere dirette o indirette (quest’ultime per il tramite di soggetti controllati), di optare per l’affrancamento degli utili dalle stesse prodotti e risultanti dal bilancio relativo all’ultimo esercizio chiuso antecedentemente al 1° gennaio 2022 (esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 o ad una data anteriore).
L’affrancamento degli utili black list consente la loro esclusione dalla formazione del reddito, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva del 9% per i soggetti IRES (e del 30% per i soggetti IRPEF), che può essere ridotta al 6% a condizione che: (i) gli utili siano percepiti dalla società controllante residente entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2023 (di regola, 30 giugno 2024), e (ii) gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto.
In sostanza, il regime sostitutivo consente un risparmio d’imposta medio di circa 15 o 18 punti percentuali per i soggetti IRES – a seconda che si applichi l’imposta sostitutiva nella misura rispettivamente del 9% o del 6%, che si riduce a 3 o 6 punti percentuali per gli utili black list tassabili limitatamente al 50% del loro ammontare (senza tuttavia considerare l’impatto dell’eventuale imposizione locale).
L’opzione può essere esercitata distintamente per ogni partecipata e, con riferimento a questa, con riguardo a tutti o parte degli utili e riserve di utili e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi da presentarsi per il periodo di imposta 2022.
L’imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette detenute per il tramite di società controllate.
Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato in un’unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2022 e non è ammessa la compensazione.
Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nell’entità estera è incrementato, dell’importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all’imposta sostitutiva e diminuito dell’importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti. L’affrancamento è pertanto da valutarsi in ipotesi di prevedibile cessione della partecipazione black list, in quanto consente di ridurre l’importo della plusvalenza integralmente tassabile.
Il quadro normativo sarà completato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 con l’emanazione delle disposizioni di attuazione da parte del Ministro dell’economia e delle finanze.
Il contenuto di questa nota ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Laura Frisoli e Barbara Aloisi.
[1] In particolare, sono considerati utili black list quelli formati in capo a società partecipate residenti in Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea (cui si aggiungono Islanda, Norvegia e Liechtenstein), ove risultano assoggettate a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella italiana, in caso di partecipazioni di controllo, ovvero, per le partecipazioni non di controllo, laddove il livello nominale di tassazione sia inferiore al 50% di quello applicabile in Italia, tenuto conto dei regimi speciali. Poiché le regole per individuare i regimi fiscali privilegiati sono state oggetto di numerose modifiche nel corso del tempo, per verificare se nel periodo di "formazione" dell'utile la società partecipata risulta residente in uno Stato a fiscalità privilegiata o ordinaria occorre considerare le regole vigenti nelle rispettive annualità di imposta. Tuttavia, l’utile non è soggetto a tassazione integrale se lo Stato estero, al momento della distribuzione, non integra più i presupposti per essere considerato un "paradiso fiscale" e tale condizione risulta verificata, applicando le regole attuali, anche agli esercizi di maturazione dell’utile.
[2] La tassazione integrale dei dividendi black list non opera, invece, se si dimostra che dalla partecipazione non sia conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi nello Stato a fiscalità privilegiata (art. 47-bis comma 2 lett. b) del TUIR).