In data 23 luglio 2016 è entrata in vigore la c.d. Legge Europea che modifica alcune disposizioni dell’ordinamento nazionale adeguandone i contenuti al diritto europeo.
Con particolare riferimento alle norme in materia di lavoro sono state introdotte modifiche in materia di assolvimento dell’obbligo formativo nel settore marittimo ed in relazione ai diritti dei lavoratori a seguito del subentro di un nuovo appaltatore.
L’articolo 24 introduce (ai commi da 6 a 10) alcune novità in relazione alla modalità indiretta dell’obbligo formativo connesso al regime della tonnage tax. Al riguardo si segnala, infatti, che l’articolo 157 del TUIR individua tra le ipotesi di perdita di efficacia dell’opzione della tonnage tax anche il mancato rispetto dell’obbligo di formazione dei cadetti. Tale obbligo è assolto, alternativamente, con l’imbarco di un allievo ufficiale per ciascuna delle navi rientranti nell’opzione, oppure con il versamento di un importo annuo a favore del Fondo nazionale marittimi o di poli formativi accreditati dalle regioni.
L’art. 24 al comma 6 stabilisce che nell’ipotesi in cui l’importo formativo non risulti di un’entità inferiore al 10 per cento dell’importo dovuto e comunque inferiore alla soglia di 10mila euro non si determini una decadenza automatica dal regime di tonnage tax. Sull’importo dell’omesso versamento si applicherà una sanzione pari al 50 per cento.
E’ stata introdotta, altresì, una procedura di regolarizzazione dell’omesso versamento, che dovrà essere versato entro 1 anno dalla scadenza prevista oltre alle sanzioni pari al 20 per cento e agli interessi legali. Si precisa, tuttavia, che tale ravvedimento non è possibile nel caso in cui la violazione sia stata accertata da parte degli ufficiali finanziari. La norma chiarisce, infine, che le sopra citate novità si applicano ai versamenti dovuti a decorre dalla data di entrata in vigore della legge.
L’art. 30 della Legge Europea modifica l’art. 29, comma 3 del D.lgs. n. 276/2003 in tema di appalti, stabilendo che nei casi di acquisizione di personale già impiegato in un appalto a seguito del subentro di un nuovo appaltatore è esclusa l’applicazione della disciplina dettata dall’art. 2112 c.c. in tema di trasferimento di azienda o di ramo d’azienda solo qualora: (i) il nuovo appaltatore sia dotato di una propria struttura organizzativa e operativa; (ii) siano presenti degli elementi di discontinuità che determinato una specifica identità d’impresa.
Si tratta di criteri che debbono sussistere insieme e che andranno verificati “in concreto” dando luogo probabilmente a numerosi contenziosi e dubbi interpretativi.
In base alla nuova previsione le conseguenze derivanti dall’applicazione della disciplina in tema di trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c. sono molto rilevanti in quanto il nuovo appaltatore sarà tenuto a subentrare in tutti i rapporti di lavoro che facevano capo al precedente appaltatore, dovendo garantire la continuità del rapporto, l’anzianità di servizio, i trattamenti retributivi, l’inquadramento e rispondendo in via solidale con il precedente datore di lavoro per i crediti di lavoro esistenti al momento del trasferimento.
Anche sotto il profilo procedurale, l'applicazione della disciplina dell'art. 2112 c.c. comporterà l'onere per l'appaltatore uscente e per quello subentrante di attivare preventivamente la procedura sindacale prevista dall'art. 47 legge 428/90, in presenza di determinati requisiti dimensionali.