Articolo a cura di Flavio Burrai per Fondi & Sicav.
Il consolidamento della riforma dei mercati dei capitali passa attraverso la regolamentazione secondaria. In quest’ottica, il documento per la consultazione pubblicato dalla Consob il 17 luglio 2026 rappresenta uno snodo importante per gli operatori del settore. L’obiettivo dell’Autorità è duplice: da un lato, allineare i Regolamenti intermediari, Mercati ed Emittenti alle recenti riforme europee (Mifid, Mifir, Aifmd e Ucitsd); dall’altro, introdurre mirati interventi di semplificazione e fine tuning.
Le maggiori novità
Per il risparmio gestito, le novità di maggiore rilievo derivano dall’attuazione della direttiva Aifmd 2. Il legislatore europeo ha significativamente ampliato il novero delle attività esercitabili dai gestori: a titolo esemplificativo, ai gestori di Oicvm è ora riconosciuta la possibilità di prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, parificandoli ai gestori di Fia. Al fine di assoggettare questi operatori alla disciplina di derivazione Mifid in tema di trasparenza e correttezza, la Consob propone di includerli espressamente nella definizione regolamentare di «intermediari autorizzati». Un tema importante sul fronte della gestione dei rischi riguarda gli strumenti di gestione della liquidità (Liquidity management tools - Lmt). La normativa armonizzata impone ai gestori di fondi aperti di selezionare e includere nei regolamenti almeno due Lmt, in aggiunta alla consueta sospensione delle sottoscrizioni e ai conti side pocket. La Consob interviene inoltre sugli obblighi informativi: la documentazione d’offerta dovrà dettagliare le condizioni di utilizzo di tali strumenti. Altra innovazione per la tutela degli investitori è l’introduzione dell’obbligo di comunicare tempestivamente e in via individuale (anche tramite canali digitali) l’attivazione o la disattivazione degli Lmt che incidono in misura significativa sul diritto di rimborso, come le restrizioni o i rimborsi in natura. Per i Fia di crediti, l’adeguamento richiederà un incremento della trasparenza, in quanto i gestori saranno tenuti a informare gli investitori di tutti i costi e le spese collegati all’amministrazione dei prestiti all’interno del prospetto o del documento d’offerta. Un intervento assai atteso riguarda, inoltre, il fenomeno del cosiddetto white label, ovvero i fondi istituiti su iniziativa di terzi delegati poi alla gestione. Per mitigare i rischi intrinseci, il nuovo art. 118-bis del Regolamento intermediari impone ai gestori di presentare alla Consob una relazione dettagliata sulle rigorose misure adottate per prevenire o gestire i conflitti di interesse derivanti dai rapporti con tali soggetti.
Ricerca e best execution
Allontanandoci dal perimetro strettamente legato ai fondi, la Consob interviene anche in tema di ricerca finanziaria e best execution, in attuazione del pacchetto europeo cosiddetto “Listing Act”. Viene di fatto superato il rigido principio dell’unbundling dei costi, ammettendo la possibilità di pagamenti congiunti per i servizi di esecuzione e di ricerca, a condizione che gli intermediari si dotino di solidi meccanismi di trasparenza. Resta ferma la facoltà di utilizzare un conto di pagamento dedicato, ma con regole riformulate che impongono una valutazione qualitativa annuale sulla ricerca acquistata e l’adozione di misure correttive in caso di esito negativo. Sul fronte della best execution, in un’ottica di riduzione degli oneri di compliance, viene eliminato l’obbligo per gli intermediari di pubblicare il report annuale sulle prime cinque sedi di esecuzione.
Distribuzione e consulenza
La consultazione tocca trasversalmente anche il mondo della distribuzione e della consulenza. Per i prodotti di investimento assicurativi (Ibip), si mira a semplificare l’informativa precontrattuale per allinearla a quella dell’Ivass, garantendo coerenza tra i diversi canali distributivi e abrogando norme inattuate sulla ricerca di terzi in ambito Ibip. Per i consulenti finanziari, si interviene sulle sanzioni irrogate dall’Ocf, tipizzando i criteri per la degradazione o l’incremento della sanzione e inserendo limiti minimi inderogabili (per esempio il doppio del minimo edittale in caso di conversione di sospensione in pecuniaria), al fine di garantire proporzionalità e certezza giuridica. Infine, quale presidio contro le truffe online, l’albo delle Sim (e delle imprese estere operanti in Italia) indicherà espressamente i domini internet ufficiali degli intermediari. Ci troviamo di fronte a un pacchetto regolamentare vasto. Le Sgr dovranno farsi trovare pronte per l’adeguamento della contrattualistica e dei prospetti: il termine per inviare le osservazioni alla Consob scade il 15 settembre 2026.