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    31.10.2017

    Minor valore del magazzino con rilevanza fiscale


    Tratto da il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore

     

    Nel bilancio 2016 le società Oic adopter che, per effetto di quanto disposto dall’Oic 29, hanno imputato direttamente a patrimonio netto la differenza di valore emergenti dalla modifica del criterio di valutazione delle rimanenze di magazzino, hanno considerato questa rettifica rilevante ai fini Irap seppur mai transitata a conto economico.

     

    Le regole contabili

     

    I cambiamenti di principi contabili possono essere attuati volontariamente al fine una migliore rappresentazione in bilancio degli accadimenti aziendali o richiesti obbligatoriamente da una norma o da un nuovo principio contabile. In tale ultimo caso, il cambiamento è contabilizzato con le regole contenute nelle disposizioni transitorie e, solo in assenza di tali indicazioni specifiche, con quelle dell’Oic 29 in base al quale gli effetti vengono contabilizzati nel saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui avviene il cambiamento di principio. Generalmente, la rettifica viene rilevata tra gli utili riportati a nuovo, tuttavia, è possibile imputarla anche ad un’altra componente del patrimonio netto, se ritenuto più appropriato.

     

    Il trattamento contabile

     

    Ipotizziamo che una società, non micro-impresa, durante il 2016 abbia rilevato un minor valore delle giacenze di prodotti finiti pari a 100 derivante dal passaggio dal Lifo al Fifo. L’applicazione della nuova impostazione contabile in esame comporta la rilevazione del minor valore tra le attività nella voce «C.I.4) Prodotti finiti e merci» movimentando, in contropartita, la voce di patrimonio netto «A.VIII Utili portati a nuovo», ovvero, un’altra componente del patrimonio netto, se ritenuta più appropriata.

     

    Le regole fiscali

     

    Si tratta ora di comprendere quale trattamento ai fini Irap debba essere applicato al differenziale rilevato a patrimonio netto. L’articolo 5, ultimo comma, del Dlgs 446/1997 prevede il criterio di derivazione rafforzata dell’imponibile Irap dalle regole civilistiche (ora introdotto anche ai fini Ires a seguito della modifica apportata all’articolo 83 del Tuir dall’articolo l’articolo 13-bis, del Dl 244/2016). Il Dm 3 agosto 2017, poi, per effetto del richiamo operato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), all’articolo 2, comma 2, del Dm 8 giugno 2011, ha confermato anche per i soggetti Oic, non micro-imprese, l’applicazione delle regole previste per le imputazioni a patrimonio netto effettuate a regime, relative alla determinazione della base imponibile Irap (e del reddito d’impresa). In particolare, quest’ultima disposizione, a sua volta modificata dello stesso Dm 3 agosto 2017, stabilisce che nell’ipotesi in cui le regole di contabilizzazione non prevedono in alcun momento l’imputazione al conto economico, tali componenti assumono rilievo fiscale, indipendentemente dall’imputazione a patrimonio netto, secondo le disposizioni e i principi generali della normativa Irap applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura.

     

    Il trattamento fiscale

     

    Tornando all’esempio, dunque, la differenza relativa al minor valore del magazzino pari a 100, emergente dalla modifica del criterio di valutazione, assume rilevanza fiscale indipendentemente dalla collocazione nel conto economico. L’applicazione di tale principio comporta la necessità di effettuare una variazione in diminuzione nel calcolo e nella dichiarazione Irap (analogamente a quanto previsto ai fini Ires).

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