Tratto da il Sole 24 Ore
Nel bilancio 2016 le società Oic adopter hanno applicato per la prima volta le nuove regole di contabilizzazione introdotte dal Dlgs 139/2015 con riferimento alle operazioni di acquisto di obbligazioni proprie destinate alla rivendita sul mercato.
Le regole contabili
Il nuovo articolo 2423-bis del Codice civile, al comma 1-bis, infatti, prevede che la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto. In applicazione di tale principio, l’Oic 19 pubblicato nel dicembre 2016 ha previsto che il riacquisto di obbligazioni proprie deve essere trattato contabilmente come un’estinzione anticipata del prestito mediante rimborso con disponibilità liquide, anche nel caso in cui le obbligazioniacquistate non sono annullate e sono successivamente rivendute sul mercato. Infatti, se la società che ha riacquistato sul mercato le obbligazioni le iscrivesse tra le attività dello stato patrimoniale, si giungerebbe al risultato di avere, da una parte, nell’attivo titoli di debito che rappresentano crediti verso la società stessa e, dall’altra, nel passivo debiti per obbligazioniparimenti verso sé stessa. La contabilizzazione che meglio rappresenta la sostanza dell’operazione, dunque, è quella che prevede l’iscrizione delle obbligazioni proprie in riduzione del relativo debito e l’imputazione nell’area finanziaria del conto economico, delle eventuali differenze positive o negative tra costo sostenuto e valore contabile delle obbligazioni proprieacquistate (regola già prevista nell’Oic 20 del 2005 per gli acquisti finalizzati all’estinzione anticipata o alla detenzione).
Il trattamento contabile
Ipotizziamo che una società durante il 2016 abbia acquistato per 1,2 milioni di euro obbligazioni proprie del valore nominale di 1 milione di euro. L’operazione deve essere contabilizzata rilevando l’importo di 1 milione di euro in diminuzione del debito obbligazionario e l’importo di 200 mila euro tra gli oneri finanziari, a fronte di un’uscita di cassa di 1,2 milioni di euro.
Le regole fiscali
Premesso che l’articolo 13-bis, del Dl 244/2016, ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, il Dm 3 agosto 2017, per effetto del richiamo operato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), all’articolo 2, comma 1, del Dm 1° aprile 2009, ha poi confermato anche per i soggetti Oic, che il regime fiscale è individuato in base alla qualificazione contabile (estinzione di un prestito obbligazionario), e non, invece, in base alla qualificazione giuridico-formale (acquisto di titoli).
Il trattamento fiscale
Tornando all’esempio, dunque, la contabilizzazione degli oneri finanziari rilevati a conto economico assume piena rilevanza fiscale senza che rilevi la qualificazione giuridico-formale dell’operazione. In sede di conteggio dell’Ires relativa al 2016, dunque, nessuna variazione specifica deve essere operata ad eccezione di quanto potrebbe derivare in fase di applicazione del test del Rol (articolo 96 del Tuir). Pare, infatti, corretto affermare che ai componenti positivi o negativi rilevati in sede di acquisto di obbligazioniproprie, stante la natura sostanzialmente finanziaria da attribuire al differenziale tra prezzo di riacquisto e valore nominale dell’obbligazione, si applichi la disciplina all’articolo 96 del Tuir.