Tratto da il Sole 24 Ore - NORME E TRIBUTI
Dal 1° gennaio 2018 non sarà più dovuta la presentazione ai fini fiscali degli elenchi Intrastat riepilogativi, con periodi di riferimento a partire da tale data, concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute. Resta, invece, inalterato l’obbligo di presentazione, alle stesse scadenze, degli elenchi Intra relativi all’ultimo trimestre 2017 e al mese di dicembre 2017, così come l’obbligo di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi Intra relativi a periodi di riferimento antecedenti. È uno dei chiarimenti contenuti nella nota 110586 del 9 ottobre scorso pubblicata ieri sul sito dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Secondo quanto precisato nel documento, a partire dal 1° gennaio 2018, ai fini fiscali, permarrà soltanto l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti Ue mentre, ai fini statistici, permane - con alcune limitazioni - l’obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti e alle cessioni di beni nonché alle prestazioni di servizi rese e ricevute. La nota fa seguito alla pubblicazione del provvedimento 194409/2017 con il quale l’agenzia delle Entrate e quella delle Dogane, d’intesa con l’Istat, hanno adottato misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi Intra e si colloca in un più ampio processo finalizzato alla razionalizzazione dei flussi informativi relativi alle operazioni intra Ue con l’obiettivo di evitare duplicazioni di adempimenti a carico dei contribuenti Iva senza perdere in qualità e completezza dei dati. Altre novità applicabili agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018 riguardano la presentazione del modello Intra-2bis relativo all’acquisto di beni. La presentazione di tali elenchi, ai solo fini statistici, resta obbligatoria, con riferimento a periodi mensili, per i soggetti Iva per i quali l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 200mila euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, mentre, per gli altri contribuenti l’obbligo viene assolto con la comunicazione trimestrale dei dati delle fatture. Per quanto riguarda i modelli Intra 2-quater relativi all’acquisto di servizi, la presentazione di tali elenchi, ai solo fini statistici, resta obbligatoria, con riferimento a periodi mensili, per i soggetti Iva per i quali l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 100mila euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, mentre, per gli altri contribuenti, anche in questo caso, l’obbligo viene assolto con la comunicazione trimestrale dei dati delle fatture. Per quanto riguarda i modelli Intra 1-bis relativi alle cessioni di beni, l’indicazione dei dati statistici è facoltativa per i soggetti Iva che presentano gli elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100mila euro. L’ultima semplificazione è relativa alla compilazione del campo «Codice servizio» in quanto viene ridimensionato il livello di dettaglio richiesto (passaggio dal Cpa a 6 cifre al Cpa a 5 cifre) da indicare nei modelli Intra 1-quater e Intra 2-quater relativi alla parte statistica delle prestazioni di servizi rese e ricevute