Tra le modalità di contabilizzazione dei crediti previste nel principio contabile nazionale e quelle disciplinate nei principi internazionali rimangono ancora delle differenze significative.
In ambito nazionale i crediti devono essere valutati al valore di presumibile realizzo e l’eventuale svalutazione deve essere rilevata nell’esercizio in cui si ritiene probabile che il credito abbia perso valore (modello delle «perdite sostenute»).
Il principio contabile prevede che tale valutazione si fondi sulla verifica della sussistenza di determinati indicatori quali, ad esempio, una violazione del contratto, un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale, significative difficoltà finanziarie del debitore, la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria e la presenza di dati osservabili che indichino l’esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un credito, ivi incluso, condizioni economiche nazionali o locali sfavorevoli o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni economiche del settore economico di appartenenza del debitore.
Secondo quanto previsto nel paragrafo 5.5. del principio contabile internazionale Ifrs 9 Strumenti finanziari, in bilancio deve essere rilevato un fondo a copertura anche delle perdite attese su crediti. Il modello di valutazione delle «perdite attese», peraltro, è uno degli effetti più rilevanti dell’adozione di questo principio che, in sintesi, richiede di rettificare il valore dei crediti, anche se performing, in relazione alle aspettative sul rischio di credito dei singoli (o gruppi di) crediti. Contabilmente, dunque, per tutti i crediti per i quali vi sia stato un aumento significativo del rischio di credito successivo alla rilevazione iniziale andranno stimate e contabilizzate le perdite attese lungo tutta la vita del credito mentre per i crediti performing la stima riguarda un periodo di dodici mesi.
Passando al tema della derecognition o cancellazione dei crediti, si rileva un sostanziale allineamento sulla scelta del criterio fondamentale per determinare se cancellare o meno il credito dal bilancio (trasferimento sostanziale di tutti i rischi inerenti il credito). Tuttavia, vale la pena di evidenziare che se le regole Ifrs fanno riferimento al concetto generale di trasferimento dei rischi e benefici relativi al credito, nel principio nazionale il riferimento è limitato ai rischi. In ambito Oic, infatti, si è ritenuto di dover privilegiare l’esposizione della società ai rischi inerenti al credito come elemento fondamentale nella scelta del modello di contabilizzazione nonché di rendere il più possibile agevole la ricostruzione del corretto trattamento contabile nei casi in cui, in virtù delle clausole che regolano il contratto di cessione, al trasferimento dei rischi non corrisponda il trasferimento dei benefici.
Un’ulteriore differenza che deriva dall’esigenza di semplificazione, è rappresentata dalla non introduzione in ambito Oic di un modello contabile ad hoc per le cessioni di crediti che comportano il trasferimento parziale dei rischi, rispetto al quale gli Ias impongono di considerare l’ulteriore elemento del trasferimento del controllo (capacità del cessionario di rivendere il credito acquistato) al fine di valutare la possibilità di una cancellazione parziale del credito, secondo il criterio del continuing involvement (coinvolgimento residuo).
Tratto da il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore