Tratto da il Sole 24 Ore - Norme & Tributi Focus
Viene considerata non emessa la fattura cartacea se c’è l’obbligo di formato digitale
La legge di Bilancio 2018 prevede alcune novità nel regime sanzionatorio in materia di Iva: è introdotta una sanzione fissa nel caso di Iva addebitata erroneamente in fattura in misura superiore al dovuto e sono estese le sanzioni per omessa fatturazione al caso di emissione di una fattura in formato cartaceo in luogo di quello elettronico.
Iva addebitata per errore
L’articolo 1, comma 935, della legge di Bilancio 2018 ha modificato l’articolo 6, comma 6 del Dlgs 471/1997, disciplinando, così, la fattispecie in cui il cessionario/committente abbia detratto una maggiore imposta, rispetto a quella effettivamente dovuta, erroneamente addebitata e assolta dal cedente/prestatore. È il caso in cui, ad esempio, il fornitore applica un’aliquota superiore a quella corretta, oppure, fattura una prestazione con Iva che, in realtà, avrebbe dovuto essere fatturata in regime di esenzione o di non imponibilità. Al contrario, sono estranei alla fattispecie le ipotesi disciplinate da altre specifiche disposizioni quali, ad esempio, il caso del fornitore che addebita l’Iva quando, invece, avrebbe dovuto applicare il reverse charge, per il quale continuano a trovare applicazione le disposizioni dei commi 9-bis e seguenti del medesimo articolo 6 in questione.
Più in particolare, con la modifica normativa, da un lato, al cessionario/committente viene irrogata la sanzione fissa da 250 a 10mia euro, dall’altro, gli viene riconosciuto il diritto alla detrazione, a condizione che l’imposta sia stata comunque assolta dal cedente/prestatore. È comunque sancito che la restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.
Infine, il riconoscimento del diritto alla detrazione dell’imposta erroneamente addebitata e assolta dal cedente, comporta che la sua indicazione nella dichiarazione Iva non dà luogo alla dichiarazione infedele in base all’articolo 5 del Dlgs 471/1997, a differenza di quanto accadeva in passato. Prima di tale modifica normativa, inoltre, al cessionario/committente che avesse detratto l’Iva addebitatagli per errore veniva disconosciuta la detrazione con irrogazione della sanzione del 90% per indebita detrazione.
Con riferimento alla modifica in esame, trova applicazione il favor rei con il limite dell’atto ormai divenuto definitivo, secondo l’articolo 3 del Dlgs 472/1997, ad esempio, per omessa impugnazione oppure perché si è usufruito dell’istituto del ravvedimento operoso.
Fattura elettronica
L’articolo 1, comma 909, lettera a), numero 7, della legge di Bilancio 2018 ha sostituito l’articolo 1, comma 6 del Dlgs 127/2015, modificando, così, la sanzione amministrativa applicabile al caso di emissione di fattura, per operazioni tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quella elettronica. È il caso in cui sia stata emessa una fattura in formato cartaceo o in un formato diverso da quello strutturato xml, senza avvalersi per la veicolazione del Sistema di interscambio (Sdi). In tale ipotesi, la fattura si considera non emessa e si applica la sanzione, prevista in caso di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette a Iva (articolo 6, Dlgs 471/1997), compresa fra il 90% e il 180% (con un minimo di 250 euro) dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. La sanzione è dovuta nella misura da 250 a 2.000 euro, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
Il cessionario/committente destinatario di fatture non elettroniche, che ha operato la detrazione dell’Iva addebitatagli, deve regolarizzare la fatturazione adempiendo agli obblighi documentali previsti dall’articolo 6, comma 8 del Dlgs 471/1997 avvalendosi dello Sdi, per non incorrere nella sanzione amministrativa, pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro.
Infine, in caso di omissione o errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, si applica la nuova sanzione (nuovo comma 2-quater dell’articolo 11 Dlgs 471/1997) di 2 euro per ciascuna fattura, comunque entro il limite di mille euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite di 500 euro, se la violazione viene sanata entro i 15 giorni successivi alla scadenza. Non si applica il cumulo giuridico.
L’entrata in vigore delle modifiche sopra descritte, secondo quanto riportato nel comma 916 dell’articolo 1 della legge di bilancio, riguarda le fatture emesse dal 1° gennaio 2019.