Le banche, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio e gli istituti di moneta elettronica (“intermediari”), per citare gli intermediari più rilevanti e diffusi disciplinati dai testi unici bancario e finanziario, svolgono attività e prestano servizi che, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, sono sempre stati, in prevalenza, esenti da IVA.