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    21.03.2025

    Verso la sostenibilità energetica dei data center: un percorso tutto da costruire


    Il carattere energivoro dei Data Center e la mancanza di accesso ai vantaggi riservati alle imprese energivore ad alto rischio di delocalizzazione

    La crescente dipendenza dai servizi digitali sta comportando una domanda senza precedenti di infrastrutture per l’elaborazione e l’archiviazione dei dati. I data center, tra le infrastrutture più energivore del pianeta, sono al centro della rivoluzione digitale e dell’intelligenza artificiale e il loro consumo energetico ed idrico non può più essere ignorato. Sistemi di raffreddamento e apparecchiature di supporto devono infatti essere continuamente alimentati per garantire il funzionamento dei servizi digitali senza interruzioni. 

    Per quanto, tuttavia, si tratti con ogni evidenza di energivori, i data center non possono oggi ancora accedere ai vantaggi riservati alle imprese ad alto rischio di delocalizzazione, in quanto pare arduo dimostrare che si tratta di un settore a rischio delocalizzazione, presupposto degli attuali aiuti di stato alle imprese energivore.

    A questo si aggiunge che il codice ATECO (63.11) attribuito dal primo gennaio 2025 ai data center, allo stato, non rientra tra quelli che possono accedere alle agevolazioni per gli energivori. 

     

    Il contesto normativo europeo e nazionale

    Con il Regolamento Delegato (UE) 2024/1774 del 13 marzo 2024, la Commissione Europea ha costituito un nuovo sistema di valutazione della sostenibilità dei data center diretto a consentire raffronti tra centri dati e promuovere nuovi assetti o interventi adeguati di efficientamento in centri dati nuovi o esistenti, che possano tradursi non solo in una riduzione considerevole del consumo idrico ed energetico, ma anche in un più ampio ricorso alle energie rinnovabili, nell'aumento dell'efficienza della rete o nel riutilizzo del calore di scarto nelle strutture e nelle reti di riscaldamento circostanti. 

    Tra le altre, il regolamento indica le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione che devono essere comunicati alla banca dati europea dai gestori di centri dati con una domanda di potenza delle tecnologie dell'informazione installate pari ad almeno 500 kW e che sono necessari per l'istituzione di un sistema per classificare la sostenibilità dei centri dati e di una metodologia di misurazione e calcolo comune dell'Unione. Esso definisce inoltre i primi indicatori di sostenibilità dei centri dati che saranno calcolati sulla base delle informazioni e degli indicatori chiave di prestazione comunicati alla banca dati europea sui centri dati.

    Ad oggi, in Italia non esistono, invece, norme specificamente dedicate ai data center.

    Un primo disegno di legge in materia risale allo scorso 24 giugno 2024 (c.d. “DDL Pastorella”) che reca la “Delega al Governo in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati” al fine di:

    a) prevedere una disciplina di carattere generale dei centri di elaborazione dati, nel rispetto dei princìpi costituzionali, dell’ordinamento dell’Unione europea e del diritto internazionale, definendo, in tale ambito, procedure autorizzative semplificate per la costruzione di nuove infrastrutture e un relativo codice ATECO; 

    b) assicurare il potenziamento della rete elettrica nazionale per garantire la concreta attuazione dello sviluppo infrastrutturale;

    c) promuovere lo sviluppo tecnologico e sostenere l’economia digitale, incentivando gli investimenti pubblici e privati nell’innovazione tecnologica per il settore dei centri di elaborazione dati;

    d) favorire il riconoscimento e la crescita del settore, ottimizzando l’utilizzo delle risorse e riducendo l’impatto ambientale, nel rispetto dei princìpi di semplificazione burocratica e delle disposizioni in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati; 

    e) definire i parametri e i livelli di sicurezza, resilienza, ripristino ed efficienza energetica dei centri di elaborazione dati, nel rispetto degli standard e delle disposizioni internazionali in materia; 

    f) facilitare la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni e delle imprese e l’offerta di servizi performanti ai cittadini attraverso lo sviluppo di competenze progettuali, di costruzione e di mantenimento delle infrastrutture ad alta tecnologia; 

    g) adottare iniziative per garantire la competitività dell’Italia nelle strategie infrastrutturali e digitali europee e la sovranità tecnologica per le infrastrutture dei centri di elaborazione dati; 

    h) promuovere la formazione e lo sviluppo di competenze specifiche nel settore dei centri di elaborazione dati, anche prevedendo l’istituzione di programmi educativi specifici in collaborazione con enti di alta formazione.

    Con il disegno di legge n. 1259 del 2025 (“DDL Basso”) è stato sostanzialmente ripreso il contenuto del DDL Pastorella, prevendendo ulteriori finalità e, nello specifico:

    a) agevolare il riutilizzo e la riqualificazione di siti con la presenza di centrali a carbone dismesse o in dismissione per la realizzazione di nuovi centri di elaborazione dati e delle infrastrutture energetiche di supporto, anche attraverso incentivi finanziari;

    b) creare una cabina di regia interministeriale composta dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per coordinare lo sviluppo delle infrastrutture dei centri di elaborazione dati;

    c) valutare l'accelerazione delle richieste per i progetti di nuovi centri di elaborazione dati che prevedano l'utilizzo di soluzioni energetiche pulite, le sperimentazioni innovative di teleriscaldamento e di raffreddamento, la riduzione di richieste di acqua;

    d) sostenere i sistemi di accumulo di energia a basso impatto ambientale per rendere i centri di elaborazione dati più sostenibili ed efficienti.  

    Entrambi i DDL non indicano quale tipo di meccanismo incentivante dovrebbe essere adottato, né le tipologie di procedure autorizzative astrattamente da implementare. Non è nemmeno indicato sulla base di quale principio l’incentivo sarebbe compatibile con la normativa eurounitaria relativa agli aiuti di Stato.

     

    Incentivi esistenti e PPA

    Ad oggi, non esistono meccanismi incentivanti pensati esclusivamente per i data center. Tuttavia, dal punto di vista regolatorio i data center, costituiscono “unità di consumo”. In quanto tali, possono questi costituire una configurazione di autoconsumo (individuale o, in presenza dei relativi presupposti, collettivo), con collegamento diretto o tramite rete pubblica a impianti di produzione di energia elettrica da FER.

    L’autoconsumo tramite rete pubblica è incentivato dal Decreto ministeriale n. 414 del 7 dicembre 2023 (“DM CACER”) che definisce le modalità di concessione di incentivi, volti a promuovere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili anche inseriti in configurazioni di comunità energetiche, gruppi di autoconsumatori e autoconsumatori a distanza. 

    In particolare, il DM CACER incentiva la quota di energia “autoconsumata” dall’unità di consumo e prodotta dall’unità di produzione. La medesima energia è anche oggetto di contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata.

    L’autoconsumo individuale con collegamento diretto all’unità di produzione, invece, può configurare alternativamente, a scelta delle parti e a seconda della maggiore convenienza:

    • un Sistema Semplice di Produzione e Consumo (“SSPC”) ai sensi del Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (“TISSPC”), che, in estrema sintesi, beneficia di uno sconto sugli oneri di sistema;

    • un autoconsumo a distanza con linea diretta ai sensi del Testo Integrato di Autoconsumo Diffuso (“TIAD”), che beneficia del solo contributo di valorizzazione sull’energia autoconsumata.

    Ovviamente le due ultime configurazioni permettono al cliente finale, oltre ai vantaggi sopra citati, un risparmio diretto in bolletta pari alla minor energia non prelevata dalla rete a autoconsumata.

    Da ultimo, è evidente il frequente ricorso ai PPA prevalentemente virtuali, da parte delle big tech per assicurarsi un prezzo fisso dell’energia da prodursi da impianti da fonti rinnovabili addizionali, il cui ruolo - con l’applicazione delle regole che affidano al GSE la funzione di garante di ultima istanza e con l’attesa crescita della capacità di stoccaggio elettrico - potrebbe essere ulteriormente ampliato e diversificato, con l’adozione di contratti a profilo invece che a volume. 

    ***

    [1] Questo contributo fa seguito ad altri in cui sono stata analizzati gli aspetti relativi alle autorizzazioni ambientali (https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/energia-tra-innovazione-tecnologica-e-impatto-ambientale ) e agli aspetti urbanistici nella Regione Lombardia (https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/linee-guida-per-la-realizzazione-dei-data-center ).

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