YOUR
Search

    28.09.2026

    Porti a impatto zero: il MIT detta le regole del gioco per le concessioni cold ironing


    1. Introduzione

    L’elettrificazione delle banchine portuali (c.d. cold ironing) rappresenta uno degli strumenti cardine della transizione verso una mobilità marittima sostenibile, in quanto il suo primario obiettivo è ridurre le esternalità negative legate all’utilizzo di combustibili fossili durante lo stazionamento delle navi in porto, consentendo alle navi ormeggiate di disattivare motori e generatori ausiliari di bordo, sostituendo l’autoproduzione energetica con un collegamento diretto alla rete elettrica terrestre. 

    Una vera e propria svolta regolatoria organica sul cold ironing si sta registrando nel 2026, fino ad oggi articolata in due atti complementari che formano un sistema unitario. Il primo è il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 gennaio 2026, n. 10 (di seguito, il “Decreto”), adottato ai sensi dell’art. 34-bis, comma 1, D.L. 162/2019, il quale fissa le definizioni operative, le modalità di affidamento, i requisiti del gestore, gli obblighi informativi ed il meccanismo di monitoraggio delle misure di agevolazione. Il secondo, invece, è costituito dalle linee guida per il rilascio delle concessioni del servizio di cold ironing e la predisposizione degli atti di gara (le “Linee Guida”), varate il 16 luglio 2026 dalla Direzione generale per i Porti, la Logistica e l’Intermodalità a seguito di un percorso di consultazione che ha visto coinvolte le Autorità di Sistema Portuale, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e le principali associazioni di categoria dei settori portuale ed energetico.

    L’obiettivo delle Linee Guida è quello di tradurre le previsioni del Decreto in indirizzi operativi per la predisposizione dei bandi, al fine di garantire criteri chiari, uniformi e trasparenti per tutte le Autorità di Sistema Portuale (l’“AdSP”) nella predisposizione e nello svolgimento delle gare per le concessioni, in un momento in cui numerosi impianti risultano ormai completati o prossimi al collaudo e necessitano quindi di una cornice procedurale uniforme per l’avvio del servizio.

    La disciplina nazionale sopra descritta rappresenta la risposta dell’ordinamento interno al fenomeno del cold ironing, funzionalmente e teleologicamente connessa con il più ampio contesto eurounitario, presidiato da termini perentori e da adempimenti puntuali posti a carico degli operatori marittimi e dei gestori portuali, di cui la stessa costituisce lo strumento attuativo sul piano interno.

     

    2. Il quadro in breve

    Richiamando brevemente quanto già analizzato nel precedente contributo avente ad oggetto il sistema di cold ironing (consultabile qui: Dell’elettrificazione delle banchine portuali: il sistema di cold ironing), è opportuno ricordare come il servizio di cold ironing, inteso come l’“insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all’erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto”, integri un servizio di interesse economico generale - SIEG, così come previsto dall’articolo 34-bis, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 che, in combinato disposto con l’articolo 6, comma 10, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, individua nei principi stabiliti dal Codice degli appalti (i.e., dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e, di seguito, “Codice Appalti”) i canoni per la regolazione delle procedure di affidamento per l’individuazione del gestore dell’infrastruttura per l’erogazione dei servizi di cold ironing. Ad ogni modo, tra gli strumenti contrattuali applicabili si segnalano il partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale, incluse le forme della finanza di progetto e il contratto misto di concessione.

    Nel solco di tale cornice regolatoria in materia di contratti pubblici e concessione di servizi, le Linee Guida - e, di riflesso, il presente contributo - si soffermano su alcuni profili ritenuti centrali per orientare la valutazione ed il processo decisionale delle AdSP nelle procedure di affidamento del servizio di cold ironing..

     

    3. Definizione ed organizzazione dell’affidamento del servizio di cold ironing

    Addentrandoci nel testo delle Linee Guida, le stesse provvedono alla disciplina della fase concretamente operativa, ovverosia quella della predisposizione degli atti di gara, a partire dalla delimitazione del suo ambito: le AdSP possono organizzare la procedura per lotti o singoli porti del sistema, in applicazione dei principi di risultato, economicità, efficienza ed efficacia. 

    Prima ancora di redigere il bando, tuttavia, il documento richiede un passaggio istruttorio preliminare, prevedendo una fase di organizzazione del servizio, durante la quale l’AdSP è chiamata al confronto con tutti i portatori di interesse, tra i quali rientrano certamente (i) l’Autorità marittima per i profili di sicurezza della navigazione e security portuale; (ii) i portatori di interesse del settore elettrico, con riguardo alle caratteristiche tecniche delle sottostazioni, alle specifiche tecniche di collegamento nave-terra e alle modalità di approvvigionamento energetico; (iii) gli utenti portuali, con riguardo al fabbisogno energetico e alla frequenza degli approdi e (iv) i terminalisti titolari di concessioni ex articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 o ex articolo 36 del Codice della Navigazione che insistono sulla stessa banchina.

    Proprio con riferimento a detti ultimi soggetti, viene in rilievo una delle questioni più delicate affrontate dal documento in esame, ovverosia quello della convivenza tra più concessioni sulla medesima area demaniale: difatti, quando l’impianto di cold ironing insiste su aree già oggetto di concessione, l’AdSP deve regolare sia il collegamento operativo tra i concessionari, sia l’incidenza reciproca sull’equilibrio economico-finanziario. Qualora da questa coesistenza derivino squilibri economici, le Linee Guida indicano come rimedi la riduzione della parte fissa del canone o, se insufficiente, il riequilibrio economico della concessione preesistente attraverso strumenti giuridici dell’ordinamento.

    Sono proprio queste risultanze - relative, tra l’altro, agli obblighi e ai livelli qualitativi del servizio, alle caratteristiche tecniche e operative, alla gestione e manutenzione dell’infrastruttura, ai criteri tariffari, alla distribuzione dei rischi, alla continuità operativa e alle interferenze con le attività terminalistiche e portuali - a confluire nella predisposizione della documentazione di gara: il bando, il capitolato, il modello di PEF da allegare ai sensi dell’articolo 182, comma 5, del Codice Appalti e il contratto a valle dell’affidamento. Ciò risponde all’esigenza che la stazione appaltante definisca, con il maggior dettaglio possibile, il perimetro delle attività affidate al concessionario ed il relativo contesto regolatorio ed economico di riferimento.

     

    4. Manutenzione, continuità operativa e coperture assicurative

    Al di là dei rapporti con gli altri concessionari, resta poi da garantire il funzionamento tecnico dell’infrastruttura nel tempo, a partire dagli oneri manutentivi: ai sensi dell’articolo 1, comma 1, n. 6, del Decreto, il servizio di cold ironing comprende infatti la gestione e la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, degli impianti necessari al suo svolgimento e le Linee Guida, di riflesso, richiedono che sia l’AdSP a definire con puntualità gli oneri manutentivi a carico del concessionario, tenendo conto delle garanzie residue rilasciate dai fabbricanti e degli eventuali obblighi manutentivi già affidati ai soggetti che hanno realizzato gli impianti per un periodo successivo al collaudo, evitando sovrapposizioni o vuoti di responsabilità.

    A ciò si affianca l’esigenza di garantire la continuità del servizio anche in caso di guasti o emergenze: il concessionario, per tale ragione, deve predisporre un piano di continuità operativa e di gestione delle emergenze, aggiornato periodicamente e contenente le procedure di intervento in caso di guasti o interruzioni, i tempi massimi di ripristino, le misure di sicurezza, il coordinamento con l’AdSP, l’Autorità marittima e i terminalisti, l’informazione agli utenti e le soluzioni per mitigare il rischio di interruzione.

    A completamento di detto assetto, le Linee Guida disciplinano infine il regime assicurativo: le AdSP provvedono affinché il bando preveda l’impegno dei partecipanti a stipulare idonea polizza a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio del servizio e dalla gestione dell’infrastruttura, inclusi i danni a terzi, prevedendo un massimale coerente con il valore economico dell’affidamento stesso.

     

    5. Tariffe e sostenibilità economico-finanziaria della concessione

    Le Linee Guida si soffermano diffusamente sulla struttura delle tariffe applicabili agli utenti del servizio: la formula tariffaria è articolata su una componente per il servizio di connessione/disconnessione, una componente energia (in regime di prezzo fisso, indicizzato o ibrido, anche tramite un Power Purchase Agreement - PPA) e una componente legata alla potenza impegnata. 

    Affinché gli operatori economici possano formulare un’offerta consapevole su queste basi, le Linee Guida richiedono che l’AdSP metta a disposizione una base informativa adeguata (articolo 182, comma 2, del Codice Appalti), allegando al bando un set informativo con i dati storici di traffico e di consumo elettrico delle navi scalanti il porto o in esso residenti, riferito alle singole toccate nave, su un orizzonte non inferiore a tre anni ed individuando come parametri di riferimento la domanda energetica di riferimento (“Ebase”, espressa in MWh/anno) e il numero totale di connessioni di riferimento (“Nconn”, espresso in numero di eventi/anno), utili a misurare gli scostamenti e ad attivare eventuali meccanismi di riequilibrio.

    Su queste basi informative si costruisce poi lo strumento cardine dell’intera procedura, i.e. il Piano Economico-Finanziario (“PEF”). L’articolo 182, comma 5, del Codice Appalti richiede infatti che bandi e relativi allegati, ivi compresi lo schema di contratto e il PEF, siano definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità, intesa come reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, sostenibilità di tali fonti e congrua redditività del capitale investito, mentre l’articolo 185, comma 5, dello stesso Codice Appalti impone alla commissione giudicatrice di verificare l’adeguatezza e la sostenibilità del PEF prima di attribuire il punteggio all’offerta economica.

    Il PEF, dunque, è lo strumento mediante il quale si attua la concreta distribuzione del rischio operativo tra concedente e concessionario, e la sua adeguatezza presuppone che gli atti di gara identifichino con chiarezza le prestazioni poste a carico del concessionario e ne quantifichino l’onere economico, tenendo conto anche dell’eventuale incidenza delle concessioni che ricadono sulla stessa area o banchina su cui insiste la struttura di cold ironing. 

    Il predetto equilibrio economico-finanziario, ai sensi dell’articolo 177, comma 5, del Codice Appalti, sussiste quando i ricavi attesi del progetto sono in grado di coprire i costi operativi e di investimento, di remunerare e rimborsare il capitale di debito e di remunerare il capitale di rischio. Data la durata potenzialmente pluriennale degli affidamenti, le AdSP possono prevedere meccanismi periodici di verifica dell’equilibrio economico-finanziario, anche mediante l’aggiornamento di parametri economici, tariffari o gestionali, o valutare l’inserimento di clausole di rinegoziazione ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del Codice Appalti.

    Da detta valutazione discende, tra l’altro, anche la determinazione della durata dell’affidamento ai sensi dell’articolo 178 del Codice Appalti, secondo cui la durata delle concessioni è limitata ed è determinata dall’ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti, non potendo, per le concessioni ultraquinquennali, superare il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati insieme con un ritorno sul capitale investito. 

    Ciò detto, l’intervallo di durata delle concessioni del servizio di cold ironing può essere indicativamente compreso tra 5 e 10 anni, secondo quanto emerso dalla consultazione con gli stakeholder del settore energetico condotta in fase di elaborazione delle Linee Guida in oggetto.

    Da ultimo, a presidio di detto equilibrio, le Linee Guida richiedono che l’AdSP valuti l’inserimento, nella documentazione di gara e nel contratto di concessione, di obblighi di separazione contabile in capo al concessionario, funzionali a garantire trasparenza nella determinazione delle tariffe e la verificabilità dell’equilibrio economico-finanziario della concessione, assicurando la separata evidenza contabile delle componenti economiche riferibili alla gestione del servizio, alla manutenzione dell’infrastruttura, agli eventuali contributi pubblici ricevuti e alle attività ulteriori o accessorie svolte e garantendo una verifica della coerenza tra costi, investimenti e tariffe, della corretta destinazione dei contributi pubblici e del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario.

     

    6. Requisiti di qualità e monitoraggio dell’affidamento

    Con riferimento al periodo successivo all’avvio della concessione, il documento in esame disciplina i meccanismi di controllo dell’affidamento nel tempo, sotto il profilo qualitativo, tariffario ed economico-finanziario: il servizio è certamente organizzato ed esercitato sotto il controllo dell’AdSP, nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione, tenendo presente che, poiché il servizio è erogato tramite un punto di prelievo (POD) della rete elettrica, trovano già applicazione i livelli di qualità previsti dalla relativa regolazione di settore. Il ruolo del concessionario, pertanto, si concentra principalmente sulla capacità di garantire la continuità e l’affidabilità del servizio, muovendo sempre dai requisiti minimi di qualità individuati nell’adeguatezza quali-quantitativa dell’organico, nella continuità e affidabilità del servizio, nella corretta programmazione della manutenzione e nella tempestività degli interventi in caso di interruzione.

    A ciò si aggiungono le tariffe che, a loro volta, devono essere trasparenti, non discriminatorie, coerenti con i costi e i requisiti di qualità, oltreché orientate all’efficienza energetica: a presidio di questi obblighi, le AdSP costruiscono un sistema di controllo periodico, con cadenza almeno biennale, per verificare la coerenza tra servizio reso, le tariffe applicate e i requisiti minimi di qualità.

    A quanto fin qui descritto si affianca un più ampio monitoraggio dell’affidamento nel suo complesso, con le AdSP che prevedono appositi sistemi di monitoraggio tecnico, operativo ed economico-finanziario, con obblighi di rendicontazione periodica in capo al concessionario, finalizzati a verificare il rispetto degli obblighi concessori, il mantenimento dei livelli di servizio, la corretta applicazione delle tariffe, l’adeguatezza della manutenzione e il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario.

     

    7. Conclusioni

    Alla luce di quanto sin qui esaminato, è possibile trarre alcune considerazioni conclusive sull’assetto regolatorio del cold ironing: se il pacchetto normativo 2026 segna, da un lato, un progresso nella sistematizzazione della materia, dall’altro lato, ha già evidenziato alcune tensioni applicative segnalate dalla comunità armatoriale. Sul piano organizzativo, infatti, è stato già rilevato il rischio di un modello eccessivamente frammentato, auspicando una pianificazione nazionale coordinata tra porti, operatori energetici e sistema armatoriale, oltre a bandi capaci di garantire livelli di servizio e tariffe adeguati, mentre resta da chiarire la reale convenienza economica del servizio.

    Ad ogni modo, è certamente un profilo di segno propositivo la possibile sinergia tra cold ironing, Comunità Energetiche Rinnovabili e configurazioni di autoconsumo collettivo, sulle quali si sono già registrate iniziative di settore, in parte convergenti con gli strumenti facoltativi già previsti dalle Linee Guida, quali i sistemi di accumulo energetico e le configurazioni per l’autoconsumo diffuso.

    VIRTUAL SATURATION OF THE GRID: THE NEW OPEN SEASON MODEL AND ITS IMPACT ON M&A TRANSACTIONS IN THE RENEWABLES SECTOR
    Background The total capacity of applications for connection to the RTN…
    Read more
    IN THE EVENT OF FORFEITURE, THE REPAYMENT OBLIGATION LIES WITH THE PERSON WHO ACTUALLY RECEIVED THE INCENTIVES
    In judgment No. 6267 of 3 August 2026, the Second Division of the Council of…
    Read more
    Energy Law Italy Outlook | July 2026
    The new issue of Energy Law Italy Outlook is now available online. Prepared by…
    Read more
    Italy's carbon reimursement scheme faces trade-off between EU approval and market impact
    Italy’s proposed carbon costs reimbursement for gas-fired power producers may…
    Read more
    The final FER-X decree: the new quotas and the main changes compared to the transitional regime
    1. Premises  On June 18th, the Minister of the Environment and Energy…
    Read more
    “Decreto Bollette”: the role of GSE as guarantor of last call also for contracts entered into through the “Bacheca PPA”
    On 18 April 2026, Law No. 49/2026 was published in the Gazzetta Ufficiale,…
    Read more
    Important clarifications on the PAS by the Council of State
    With judgment No. 3325 of 28 April 2026, the Italian Council of State upheld the…
    Read more
    TRANSACTIONAL RISK INSURANCE IN ENERGY AND INFRASTRUCTURE M&A TRANSACTIONS
    Among the contractual risk-allocation tools typically used in M&A transactions,…
    Read more
    Investing in Data Centres: risks and opportunities following the conversion into law of the "DL Bollette"
    In order to catch up with international competitors, over the past year the…
    Read more