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    16.07.2026

    Quando il giudice diventa “digitale”: la proposta delle nuove sezioni specializzate


    1. Introduzione

    Negli ultimi anni la trasformazione digitale ha inciso profondamente sul modo in cui le imprese progettano, distribuiscono e utilizzano prodotti e servizi. Software, piattaforme digitali, servizi cloud, sistemi di intelligenza artificiale, infrastrutture IT, cybersecurity e gestione dei dati rappresentano oggi componenti essenziali dell’attività economica di pressoché ogni organizzazione.

    A questa evoluzione del mercato non è tuttavia corrisposta, almeno sino ad oggi, un’analoga specializzazione della giurisdizione civile.

    Le controversie aventi ad oggetto tecnologie digitali vengono infatti trattate, salvo specifiche ipotesi, secondo le ordinarie regole di competenza, con la conseguenza che giudici chiamati quotidianamente a decidere le più diverse tipologie di controversie si trovano spesso ad affrontare questioni caratterizzate da una significativa complessità tecnica, tecnologica e regolatoria.

    In questo contesto si inserisce il recente Disegno di Legge S. 1934 (“DDL”), presentato al Senato l’11 giugno 2026, che propone l’istituzione delle “Sezioni specializzate in materia digitale” presso i tribunali e le corti d’appello già sedi delle sezioni specializzate in materia d’impresa. 

    Pur trattandosi di una proposta ancora all’inizio dell’iter parlamentare, il DDL merita particolare attenzione, poiché rappresenta uno dei primi tentativi, nel panorama europeo, di costruire una giurisdizione specificamente dedicata alle controversie dell’economia digitale.

     

    2. Perché nasce l’esigenza di una giustizia specializzata

    La ratio della proposta appare piuttosto chiara.

    Le controversie digitali presentano caratteristiche che sempre più frequentemente le distinguono dal tradizionale contenzioso commerciale.

    L’accertamento giudiziale richiede spesso la comprensione di architetture software, infrastrutture cloud, algoritmi di intelligenza artificiale, sistemi di cybersecurity, modalità di trattamento dei dati personali, API, servizi SaaS, modelli di licensing, infrastrutture distribuite o sistemi automatizzati di decisione.

    In tali contesti, la componente tecnologica non costituisce un mero elemento accessorio del rapporto contrattuale, bensì il nucleo stesso della prestazione dedotta in giudizio.

    Il legislatore sembra quindi muovere da una considerazione ormai difficilmente contestabile: l’efficienza della tutela giurisdizionale dipende anche dalla capacità del giudice di comprendere il contesto tecnologico nel quale la controversia si inserisce.

    Si tratta di una logica non nuova nel nostro ordinamento. Analogamente a quanto avvenuto con le sezioni specializzate in materia d’impresa, la proposta mira a concentrare determinate controversie davanti a giudici dotati di competenze specialistiche, favorendo una maggiore uniformità interpretativa e una progressiva formazione di una giurisprudenza altamente qualificata.

     

    3. L’elemento centrale del DDL: la “prestazione digitale prevalente”

    L’aspetto probabilmente più innovativo della proposta non consiste tanto nell’istituzione di nuove sezioni specializzate, quanto nel criterio utilizzato per individuarne la competenza.

    Il DDL non si limita infatti ad elencare categorie di controversie, ma introduce la nozione di “rapporto giuridico a prestazione digitale prevalente”, destinata a rappresentare il principale criterio di attribuzione delle controversie.

    Sarebbero devolute alle nuove sezioni le controversie nelle quali la componente digitale costituisce l’oggetto principale del rapporto, comprendendo, tra le altre, attività di sviluppo, progettazione, implementazione, integrazione, manutenzione, concessione in uso, gestione o sfruttamento economico di software, sistemi digitali, infrastrutture cloud, piattaforme online, servizi digitali, banche dati e sistemi di intelligenza artificiale.

    La scelta appare particolarmente significativa perché sposta l’attenzione dalla natura soggettiva delle parti coinvolte alla natura oggettiva della prestazione contrattuale.

    In altri termini, ciò che rileva non è se una controversia riguardi una società tecnologica, bensì se il cuore del rapporto giuridico sia rappresentato dalla fornitura o dall’utilizzo di una prestazione digitale.

     

    4. Le possibili ricadute per le imprese

    Dal punto di vista delle imprese, la proposta potrebbe produrre effetti che vanno ben oltre la sola individuazione del giudice competente.

    Una maggiore specializzazione della giurisdizione potrebbe infatti incidere sulla prevedibilità delle decisioni giudiziarie, riducendo il rischio che controversie analoghe ricevano soluzioni profondamente differenti in ragione della maggiore o minore familiarità del singolo giudice con le tecnologie oggetto della lite.

    Per gli operatori del settore ICT ciò potrebbe tradursi in una maggiore certezza nella gestione del rischio contrattuale.

    Non meno rilevante potrebbe essere l’impatto sulla fase di redazione e negoziazione dei contratti.

    Se il contenzioso digitale inizierà progressivamente a sviluppare orientamenti giurisprudenziali specialistici, sarà verosimilmente necessario ripensare anche alcune clausole oggi frequentemente utilizzate nella contrattualistica tecnologica, dalle Service Level Agreement (SLA) ai livelli di disponibilità dei servizi cloud, dalle limitazioni di responsabilità alle clausole relative alla cybersecurity, sino alle previsioni dedicate all’intelligenza artificiale, alla governance dei dati e alla gestione degli incidenti informatici.

    In tale prospettiva, il DDL non interessa soltanto chi gestisce il contenzioso, ma anche chi, come noi, quotidianamente assiste le imprese nella strutturazione dei rapporti contrattuali e nella definizione dei modelli di governance dei progetti digitali.

     

    5. Le questioni ancora aperte

    Come ogni proposta di riforma, anche il DDL lascia aperti numerosi interrogativi.

    Il primo riguarda proprio la nozione di “prestazione digitale prevalente”.

    Sebbene la scelta di adottare un criterio sostanziale appaia condivisibile, non sarà sempre agevole individuare quando la componente digitale costituisca il vero oggetto del rapporto e quando, invece, rappresenti soltanto uno strumento attraverso il quale viene resa una diversa prestazione principale.

    Si pensi, ad esempio, ai contratti complessi di digital transformation, agli appalti tecnologici integrati, ai progetti ERP, alle implementazioni di sistemi di intelligenza artificiale o ai servizi gestiti (managed services), nei quali elementi digitali, consulenziali e organizzativi risultano spesso strettamente intrecciati.

    Ulteriori profili interpretativi potrebbero inoltre emergere nel coordinamento con l’attuale disciplina delle sezioni specializzate in materia d’impresa e nella delimitazione dei rispettivi ambiti di competenza.

    Non meno importante sarà verificare se alla specializzazione formale degli uffici giudiziari corrisponderà un effettivo investimento nella formazione tecnica dei magistrati e nell’organizzazione degli uffici, condizione essenziale affinché la riforma possa raggiungere gli obiettivi perseguiti.

     

    6. Uno sviluppo da seguire con attenzione

    L’istituzione delle sezioni specializzate in materia digitale rappresenta, allo stato, una proposta normativa ancora suscettibile di modifiche nel corso dell’iter parlamentare. 

    Indipendentemente dal testo che verrà eventualmente approvato, il DDL coglie tuttavia un fenomeno ormai evidente: il diritto delle tecnologie digitali non costituisce più una disciplina di nicchia, ma uno dei principali terreni sui quali si sviluppano i rapporti economici contemporanei.

    Per le imprese che operano nel settore digitale, o che fondano sempre più i propri processi su software, dati e intelligenza artificiale, la crescente specializzazione della giustizia rappresenta un’evoluzione destinata ad incidere non soltanto sulla gestione del contenzioso, ma anche sulla progettazione dei contratti, sulla governance dei progetti tecnologici e, più in generale, sulla gestione del rischio legale.

    In questa prospettiva, il DDL costituisce un segnale significativo dell’evoluzione dell’ordinamento verso una giustizia maggiormente consapevole delle peculiarità dell’economia digitale e delle sfide poste dall’innovazione tecnologica.

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