Come oramai noto, da alcune settimane sta circolando la bozza del c.d. “Decreto Energia” (“Decreto”) recante, tra l’altro, misure urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche.
Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, il Decreto dovrebbe giungere in Consiglio dei Ministri a fine agosto subito dopo la pausa estiva.
L’attuale bozza del Decreto
Ai fini che qui rilevano, il Decreto prevede l’introduzione di un articolo 10-bis nel D.Lgs. n. 190/2024 (c.d. TU FER) volto a regolare le soluzioni di connessione alla rete elettrica degli: (i) impianti a fonti rinnovabili (con l’esclusione degli eolici offshore); (ii) impianti di storage (BESS e pompaggio idroelettrico).
Sulla base dell’attuale bozza:
è previsto che ARERA disciplini entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto le modalità e le condizioni tecniche ed economiche per la connessione delle suddette tipologie di impianti. In particolare, da un lato, Terna e, dall’altro i distributori di rete locali, dovranno allocare sia la capacità di rete disponibile che eventualmente quella in eccesso rispetto a quella disponibile tramite procedure trasparenti e non discriminatorie;
a decorrere dall’adozione della suddetta disciplina da parte di ARERA, perdono efficacia le soluzioni di connessione afferenti a progetti di impianti a fonti rinnovabili (con l’esclusione degli eolici offshore) e storage non autorizzati e il cui progetto definitivo delle opere di rete non sia stato già validato/benestariato dal distributore o da Terna;
la perdita dell’efficacia della soluzione di connessione non può costituire motivo di sospensione del procedimento autorizzativo o ambientale in corso relativo al progetto di impianto;
in deroga a quanto procede, restando efficaci le soluzioni di connessione relative ai progetti che hanno ottenuto già un provvedimento di esclusione dall’assoggettabilità a VIA (c.d. Screening VIA) o quelli che hanno già ottenuto un provvedimento di VIA, purché tali provvedimenti abbiano avuto ad oggetto anche le opere di rete;
anche se le relative soluzioni di connessione conservano efficacia, ai fini dell’assegnazione definitiva della capacità di rete è in ogni caso necessario che il progetto ottenga l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio.
Considerazioni preliminari
Dalla bozza di Decreto appare emergere – con l’eccezione degli impianti off-shore che appaiono esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione della norma – un quadro regolatorio in materia di connessione alla RTN pressoché rivoluzionato rispetto a quello vigente con impatti, quantomeno nel breve periodo, sulle iniziative già avviate o in fase di prossimo avviamento.
Ed infatti, laddove le attuali disposizioni fossero integralmente confermate, è verosimile che per le iniziative in stato più avanzato si assista nei prossimi mesi ad una vera e propria corsa all’ottenimento dello Screening VIA, della VIA o del benestare onde tentare di prevenire il rischio di decadenza delle STMG ottenute.
In merito, vale la pena evidenziare, in via preliminare, che la deroga disciplinata dal Decreto rischia di rivelarsi discriminatoria, consentendo ai progetti che – in ragione delle loro caratteristiche – sono sottoposti a procedimenti ambientali, di “conservare” la STMG nonostante non abbiano ottenuto la validazione/benestare del progetto definitivo delle opere di rete.
Ulteriori coni d’ombra riguardano, poi, la prossima declinazione delle sopra citate procedure “trasparenti e non discriminatorie” (le quali, teoricamente ed in linea con l’obbligo di connessione di terzi alla RTN, non dovrebbero essere “competitive” nel verso senso della parola) nonché gli iter autorizzativi relativi alle iniziative le cui STMG saranno decadute.
Bisognerà, infatti, comprendere come l’ente competente al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, potrà essere nella posizione di pronunciarsi su un progetto di connessione che non è più attuale, tenuto conto che sia la PAS che l’autorizzazione unica hanno ad oggetto di norma sia l’impianto di generazione che le opere di rete.
Emerge inoltre con chiarezza che diventerà ancora più dirimente accelerare e snellire le procedure autorizzative connesse allo sviluppo delle rinnovabili visto che i progetti che ottengono più velocemente il titolo abilitativo saranno quelli che otterranno per primi la capacità di rete in via definitiva, a discapito dei progetti non autorizzati.
Questi, anche se prossimi al termine dell’iter autorizzativo, vedranno aumentare il rischio di perdere la capacità assegnata nel contesto della procedura indetta da Terna in caso di saturazione definitiva della relativa micro-zona con potenziali aggravi economici in termini di maggiori costi da sostenere per la relativa connessione (e.g., qualora la sottostazione previamente identificata fosse stata nel mentre saturata e sia necessario optare per una soluzione più distante e più onerosa).
In merito, è verosimile che si assisterà all’instaurazione di molteplici contenziosi da parte degli operatori interessati, a causa dell’improvviso venir meno del loro diritto acquisito sulla capacità di rete previamente prenotata.
Per avere un quadro chiaro, completo ed esaustivo in merito alla futura nuova disciplina (e alle conseguenti reazioni dei player di mercato) sarà comunque necessario attendere l’entrata in vigore della normativa e dei successivi provvedimenti attuativi dell’ARERA (che, orientativamente dovrebbero, essere pubblicati entro febbraio 2026 laddove fosse confermata l’entrata in vigore del Decreto entro la fine del corrente mese).
Il presente articolo, a cura di Piero Viganò, Giovanni Battista De Luca, Lorenzo Piscitelli e Ernesto Rossi Scarpa Gregorj, è il terzo di una serie di articoli pubblicati sulla saturazione virtuale della rete. I precedenti sono:
Italia, rete elettrica sotto pressione: la sfida della saturazione tra immissione e prelievo