Con sentenza del 23 aprile 2026, nella causa C-132/25, M.M. Ristorazione Srl c. Villa Ramazzini Srl, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione la disciplina italiana che consentiva il mantenimento delle inibitorie cautelari in materia di proprietà industriale anche in assenza dell'instaurazione del giudizio di merito.
1. Ambito della decisione: provvedimenti anticipatori e non anticipatori
La sentenza incide esclusivamente sulle inibitorie cautelari e, più in generale, sui provvedimenti anticipatori ai sensi dell'art. 132, comma 4, CPI. Non modifica invece il regime già applicabile alle misure conservative.
Provvedimenti non anticipatori (descrizione e sequestro). Per queste misure, l'obbligo di instaurazione del giudizio di merito era già previsto prima della sentenza in commento. L'art. 132, commi 2 e 3, CPI stabilisce che, se il merito non è avviato entro il termine perentorio (venti giorni lavorativi o trentuno giorni di calendario), il provvedimento perde automaticamente efficacia. La sentenza C-132/25 non introduce alcuna novità per questa categoria.
Provvedimenti anticipatori (inibitorie). L'art. 131 CPI attribuisce al giudice il potere di vietare la prosecuzione o la reiterazione della violazione. Tale misura era stata esentata dall'obbligo di merito dall'art. 132, comma 4, CPI, che rimetteva a ciascuna parte la facoltà — e non l'obbligo — di promuovere il giudizio di merito. È questa esenzione che la CGUE ha dichiarato incompatibile con l'art. 9, par. 5, della Direttiva 2004/48/CE.
2. La decisione della Corte
La questione trae origine da un'inibitoria cautelare emessa dal Tribunale di Roma che vietava l'uso del segno "Mò Mò Pizza, Sapori e Salute", ritenuto interferente con il marchio "Mò Mò". Il giudizio di merito non era stato poi instaurato. La Corte di Cassazione aveva sospeso il procedimento e rimesso la questione alla CGUE.
La Corte ha affermato che la natura "anticipatoria" di un provvedimento non lo sottrae alla disciplina europea delle misure provvisorie. Anche un'inibitoria idonea ad anticipare gli effetti di una sentenza definitiva resta una misura cautelare e, come tale, deve essere accompagnata dalle garanzie della Direttiva Enforcement. Tra queste vi è il diritto del convenuto a ottenere la revoca o la cessazione degli effetti della misura qualora il ricorrente non coltivi la controversia nel merito.
La Corte valorizza l'equilibrio tra tutela effettiva dei diritti IP e salvaguardia dei diritti di difesa: le misure cautelari devono essere rapide ed efficaci, ma non possono trasformarsi in provvedimenti sostanzialmente definitivi senza un accertamento pieno. Il principio di economia processuale non può prevalere sulle garanzie poste dagli artt. 3 e 9 della Direttiva 2004/48, letti anche alla luce dell'art. 50 TRIPS e degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
3. Efficacia retroattiva
Che la decisione possa avere effetto anche su decisioni passate è confermato dalla giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, secondo la quale l'interpretazione del diritto dell'Unione ha efficacia retroattiva (ex tunc): essa chiarisce il significato della norma europea come avrebbe dovuto essere intesa sin dall'origine, con la conseguenza che la disciplina nazionale incompatibile deve essere disapplicata anche con riferimento a situazioni sorte anteriormente alla pronuncia.
4. Indicazioni pratiche per le inibitorie già ottenute
Ma attenzione che la sentenza non determina la caducazione automatica delle inibitorie già emesse. L'art. 9, par. 5, della Direttiva 2004/48 — come espressamente chiarito dalla Corte — richiede un’iniziativa del convenuto: senza un'istanza di revoca o di declaratoria di inefficacia presentata dal resistente, l'inibitoria continua a produrre i propri effetti.
È altresì essenziale precisare che l'istanza di revoca non costituisce un giudizio di merito e non ne comporta l'apertura: si tratta di un'istanza che il resistente presenta al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, il quale si pronuncia nell'ambito del procedimento cautelare, senza che ciò implichi l'avvio di un processo di merito sulla titolarità o sulla validità del diritto.
Fermo restando che la decisione pone delle questioni pratiche che saranno rimesse alla prassi, si si può formulare una prima valutazione operativa per in caso di inibitoria già rilasciata, che si basa sulla situazione del caso concreto:
Questione ancora attiva: l’inibitoria risulta concretamente operante, sussiste un interesse economico sottostante e il resistente potrebbe essere incentivato a reagire; in tale contesto, il rischio di un’istanza di revoca appare non trascurabile. In questo scenario, l’avvio del giudizio di merito può rappresentare una soluzione prudenziale, idonea a rafforzare la posizione del titolare e a ridurre i profili di incertezza.
Questione non più attiva: l’inibitoria sembra aver esaurito i suoi effetti pratici, il resistente ha adempiuto o non è più operativo nel settore, ovvero non emergono interessi economici residui tali da incentivarne una reazione; in tali circostanze, il rischio di un’istanza di revoca può ritenersi limitato. In questo caso, l’instaurazione del giudizio di merito potrebbe non risultare necessaria.
5. Conclusioni
La pronuncia segna un importante riallineamento della disciplina italiana al quadro europeo: l'urgenza può giustificare una tutela immediata e incisiva, ma non può sostituire indefinitamente l'accertamento nel merito. Per i titolari di diritti IP, ciò impone una maggiore attenzione strategica nella gestione del contenzioso cautelare e, per le inibitorie già ottenute e ancora attive, una valutazione ponderata sull'opportunità di instaurare il giudizio di merito. Per i destinatari delle inibitorie, la sentenza apre invece nuovi spazi di reazione contro misure rimaste efficaci senza un successivo accertamento nel merito.