Tratto da il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore
Le società Oic adopter che abbiano effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi riconoscendo al cliente termini di pagamento differiti oltre le normali condizioni di mercato, senza prevedere la corresponsione di alcun interesse devono procedere nel bilancio 2017 all’attualizzazione del credito commerciale facendo attenzione a tenere distinta la parte di tale credito alimentata dal ricavo da quella che si genera per effetto della rilevazione dell’Iva a debito.
Le regole contabili
Il novellato articolo 2426, numero 8), del codice civile, infatti, prevede che i crediti (e i debiti) sono rilevati in bilancio tenendo conto del fattore temporale e dunque attualizzando tali poste nel caso in cui, al momento della rilevazione iniziale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali risulti significativamente diverso da quello di mercato. L’Oic 15 pubblicato nel dicembre 2016 fornisce indicazioni per applicare il nuovo criterio specificando che, per il principio di rilevanza, lo stesso può non essere applicato ai crediti e ai debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o se il tasso contrattuale non sia significativamente diverso da quello di mercato.
Il trattamento contabile
Ipotizzando che una società all’inizio del 2017 abbia effettuato un’operazione di cessione di un bene ad un prezzo pari a 1.220, Iva al 22% inclusa, concedendo al cliente la possibilità di pagare il dovuto dopo 24 mesi, per valutare se sia necessaria l’attualizzazione del credito è necessario preliminarmente individuare il tasso di mercato ovvero il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare di finanziamento con termini e condizioni comparabili. Proseguendo con l’esempio ed ipotizzando un tasso di mercato pari al 5%, la società al momento della cessione deve iscrivere il credito al valore attualizzato pari a 1.107 (1.220/1,05*1,05). Inoltre, secondo quanto riportato nell’esempio 1A dell’Oic 15, si devono rilevare in avere un ricavo per 907 (1.000/1,05*1,05) e Iva a debito per 220 mentre in dare si contabilizza un costo per oneri finanziari per 20 (pari all’Iva a debito di 220 meno il valore attualizzato dell’Iva a debito (200=220/1,05*1,05).
Al termine del primo e del secondo anno, inoltre, si devono rilevare gli interessi attivi al tasso del 5% sul credito iscritto a 1.107 e dunque pari rispettivamente a 55 e 58, riallineando in tal modo il valore del credito al suo nominale (1.107 più 55 più 58 è infatti uguale a 1.220, importo che il cliente deve pagare alla fine die 24 mesi).
Le regole fiscali
Si tratta ora di comprendere quale trattamento fiscale debba essere applicato agli interessi passivi corrispondenti all’effetto dell’attualizzazione sull’Iva addebitata al cliente e a quelli attivi rilevati con riferimento al ricavo. Premesso che l’articolo 13- bis, del Dl 244/2016, ha introdotto il principio di derivazione rafforzata del reddito Ires dalle risultanze di bilancio, il Dm 3 agosto 2017, per effetto del richiamo operato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), all’articolo 2, comma 1, del Dm 1° aprile 2009, ha poi confermato che assumono rilevanza anche per i soggetti Oic gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma, pur nel rispetto delle disposizioni del Tuir che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi.
Il trattamento tributario
Tornando all’esempio, dunque, con riferimento agli interessi contabilizzati per effetto dell’attualizzazione, in sede di determinazione del reddito Ires, nessuna variazione specifica deve essere operata. In fase di applicazione del test del Rol (articolo 96 del Tuir), si ritiene che gli interessi attivi rilevino in misura pari a 35 (pari a 55 meno 20, e dunque al netto di quelli passivi contabilizzati per tener conto dell’effetto Iva).