Come già evidenziato in un precedente numero della nostra newsletter[6], il TAR Piemonte si è pronunciato più volte in merito all’ambito delle competenze regolatorie dell’Autorità italiana di Regolazione dei Trasporti (“ART”) ed all’obbligo di pagamento del contributo per il suo funzionamento.
L’istituzione dell’ART si deve all’art. 37, I comma, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., che ha assegnato a tale Autorità - nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture ed ai servizi accessori - specifiche competenze e corrispondenti poteri.
Per garantire il funzionamento dell’ART, inoltre, il comma 6, lett. b, del medesimo articolo 37 cit. ha previsto “un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non supe-riore all'uno per mille del fatturato derivanti dall'esercizio delle attività svolte percepiti nell'ultimo esercizio”.
Proprio in punto di potere impositivo dell’ART e quantificazione di tale contributo, si è in passato pronunciata la Corte Costituzionale, facendo chiarezza con l’ordinanza n. 69/2017: il giudice delle leggi, infatti, pur avendo considerato il contributo in esame una prestazione patrimoniale imposta e quindi soggetta alla riserva di legge di cui all’art. 23 della Costituzione, ha ritenuto legittimo il potere imposi-tivo dell’ART e le modalità di quantificazione del contributo, ravvisando nella legge “limiti, indirizzi, parametri e vincoli procedimentali complessivamente adeguati ad arginarne la discrezionalità”.
La stessa Corte Costituzionale ha poi fissato un principio dal quale il TAR Piemonte, nelle proprie pronunce in tema di pagamento del contributo in parola, parrebbe non essersi mai discostato.
Secondo la Corte Costituzionale, il novero dei soggetti obbligati al pagamento del contributo non sarebbe individuato “dal mero riferimento a un'ampia, quanto indefinita, nozione di "mercato dei trasporti" (e dei "servizi accessori"); al contrario, deve ritenersi che includa solo coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l'ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali”.
In altri termini, il contributo sarebbe dovuto soltanto a seguito del concreto esercizio, da parte dell’ART, dei propri poteri regolatori, non essendo sufficiente - per legittimare la richiesta di pagamento del contributo - il solo fatto che l’Autorità in parola abbia, sulla carta, la possibilità di esercitare il proprio potere regolatorio in un determinato settore[7].
Di recente, il TAR Piemonte ha avuto occasione di ribadire il summenzionato principio. Vediamo qui di seguito mediante quali nuove pronunce - ed in che termini - il TAR abbia quindi confermato la propria impostazione.
1. La sentenza n. 1127 del 11 novembre 2019 in tema di trasporto marittimo di passeggeri e merci
In questo caso, il TAR Piemonte ha valutato la posizione di una compagnia di navigazione italiana, che svolge il servizio di trasporto marittimo di passeggeri e merci, senza oneri di servizio pubblico.
Tale impresa aveva impugnato le delibere dell’ART concernenti la determinazione della misura e delle modalità di versamento del contributo dovuto per l’anno 2019, nonché l’individuazione della ricor-rente stessa quale soggetto tenuto al pagamento del contributo in parola.
Nel caso, in particolare, veniva in considerazione il contributo dovuto per l’anno 2019, sicché al fine di stabilire se l’Autorità avesse concretamente avviato nel settore del trasporto marittimo di persone o di merci l’esercizio delle proprie competenze istituzionali - in data antecedente alla determinazione del contributo - occorre far riferimento agli atti ed ai provvedimenti adottati prima del dicem-bre 2018 (venendo a tal fine in rilievo - alla luce della riforma dell’art. 37 d.l. 201/2011 di cui infra - non soltanto gli atti ed i provvedimenti di carattere propriamente regolatorio, ma in generale lo svolgimento di qualsiasi attività attribuita all’ART dalla legge).
In relazione agli unici provvedimenti rilevanti a tal fine sottoposti alla sua attenzione [8], il TAR ha osservato come nessuno di tali provvedimenti avesse invero quali destinatari della regolazione soggetti esercenti il trasporto marittimo di merci.
La ricorrente, secondo il giudice adito, relativamente al segmento di mercato del trasporto marittimo di merci, opera certamente in un mercato liberalizzato, beneficiando della regolazione che ART svolge nei confronti delle infrastrutture portuali, ma senza che il proprio specifico settore di competenza sia stato interessato da qualsivoglia intervento di carattere regolatorio dell’Autorità.
La soluzione - ovvero l’inapplicabilità di alcun contributo per tale attività - risulta quindi coerente con quanto già più volte statuito dal TAR piemontese in materia di debenza del contributo in questione.
Il ricorso è stato quindi accolto nella parte in cui ha contestato l’assoggettabilità al pagamento del contributo 2019 del segmento di attività (“mercato”) relativo al trasporto marittimo di merci, con conseguente annullamento della delibera ART impugnata nella parte in cui assoggetta a detto contributo i servizi di “trasporto di (…) merci via mare e per vie navigabili interne”.
Discorso diverso viene fatto, invece, in relazione all’altro segmento di mercato in cui opera la ricorrente, cioè quello del trasporto marittimo di passeggeri, senza oneri di servizio pubblico.
In relazione a questo diverso profilo, il TAR svolge alcune considerazioni imposte dal nuovo testo dell’art. 37 d.l. 201/2011, come modificato a seguito del ricordato intervento della Corte Costituzio-nale, che assoggetta a contributo tutti gli operatori economici del settore del trasporto che operino in un mercato in relazione al quale l’Autorità abbia concretamente esercitato non solo le competenze regolatorie di cui al comma 2 o le attività strumentali alla regolazione di cui al comma 3 dell’art. 37, ma indistintamente tutte “le attività previste dalla legge”.
È questo il caso dei poteri esercitati dall’ART in qualità di organismo responsabile dell’applicazione del regolamento UE n. 1177/2010, concernente la tutela dei diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.
Sono stati quindi dichiarati illegittimi ed annullati i provvedimenti impugnati nella parte in cui hanno assoggettato al pagamento del contributo 2019 le imprese che operano nel settore del trasporto marittimo di merci, mentre gli stessi provvedimenti sono stati ritenuti legittimi nella parte in cui hanno assoggettato al medesimo contributo le imprese che operano nel settore del trasporto marittimo di passeggeri.
2. La sentenza n. 55 del 22 gennaio 2020 in tema di imprese terministiche portuali
In questo caso il TAR Piemonte si è pronunciato in merito al ricorso presentato da una serie di imprese terministiche avverso le delibere dell’ART che avevano imposto il pagamento del contributo in esame, per l’anno 2019, anche a carico delle imprese esercenti l’attività di terminalisti portuali.
Le ricorrenti, in particolare, avevano sostenuto che l’ART non avesse invero esercitato alcuna propria competenza nel settore (liberalizzato) in cui le stesse operano e nel cui ambito si troverebbero soggette al controllo delle Autorità di Sistema Portuale e non dell’ART.
Il giudice amministrativo, tuttavia, ha ribadito come - al fine di verificare se un’impresa sia tenuta o meno al pagamento del contributo - sia necessario accertare se, nello specifico mercato in cui l’impresa opera, l’ART abbia concretamente avviato (in epoca antecedente all’adozione degli atti determinativi del contributo) l’esercizio delle proprie competenze e delle proprie attività istituzionali. Ciò dovendosi considerare - alla luce della summenzionata riforma dell’art. 37 d.l. 201/2011 - non soltanto le attività di carattere propriamente regolatorio, bensì qualsiasi attività attribuita all’ART dalla legge.
In tale contesto, il TAR Piemonte ha ritenuto che la delibera ART n. 57/2018 (“Metodologie e criteri per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali. Prime misure di regolazione”) abbia in effetti regolamentato le infrastrutture portuali ed inciso su temi quali - ad esempio - la durata ed il contenuto delle concessioni di cui i terminalisti sono titolari, potendosi quindi considerare un provvedimento a mezzo del quale l’ART ha in concreto esercitato le proprie competenze nel settore del terminalismo portuale.
A nulla sono valse, in questo senso, le contestazioni dei ricorrenti, ad avviso dei quali sarebbero state le Autorità di Sistema Portuale le uniche destinatarie del predetto provvedimento. Secondo il TAR Piemonte, infatti, l’atto dell’ART avrebbe riguardato sia le Autorità di Sistema Portuale sia gli operatori del settore, ovvero i terminalisti (che risulterebbero di conseguenza tenuti al pagamento del contributo).
3. La sentenza n. 115 del 10 febbraio 2020 in tema di compagnie crocieristiche
In quest’ultimo caso, una compagnia di navigazione operante nel settore crocieristico aveva impu-gnato le delibere dell’ART che le avevano imposto il pagamento del contributo qui in esame per l’anno 2019.
Anche in tale circostanza, tuttavia, il TAR Piemonte ha ribadito la propria posizione, facendo specifico riferimento - in particolare - alla già citata riforma dell’art. 37 d.l. 201/2011. In base a tale riforma, come abbiamo visto, la soggezione al contributo non deriva più soltanto dal concreto esercizio - da parte dell’ART - delle proprie competenze regolatorie in senso stretto o dalle attività strumentali alla regolazione, bensì anche - più in generale - dal “compimento delle attività previste dalla legge”.
Va quindi ribadito come l’ART operi quale organismo responsabile dell’applicazione del summenzionato Reg. UE n. 1177/2010 concernente la tutela dei diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne. Tale ruolo non implica di per sé l’esercizio di un compito di regolazione, quanto un’attività di “law enforcement” della normativa unionale e di “advocacy” (vedasi relazioni informative al Parlamento o svolgimento di indagini conoscitive). In questo contesto, osserva il TAR Piemonte, l’ART ha in particolare disciplinato il procedimento sanzionatorio di cui al predetto regolamento europeo e gestito i relativi reclami.
Il predetto giudice amministrativo ha quindi confermato come l’ART abbia compiuto attività previste della legge nel settore del trasporto marittimo di passeggeri e - di conseguenza - le imprese operanti in tale settore siano soggette al pagamento del contributo in questione.
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Il filone giurisprudenziale relativo al pagamento del contributo per il funzionamento dell’ART è ancora attivo e sono attese, in particolare, le prossime decisioni del Consiglio di Stato. Torneremo quindi su questo spinoso argomento.
Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.
Per ulteriori informazioni contattare Franco Rossi o Simone Gaggero.
[6] V. Shipping & Transport Bulletin giugno - luglio 2018.
[7] In base a questo principio, ricordiamo, il TAR Piemonte (con sentenza n. 513/2018) aveva già annullato la delibera dell’ART n. 139/2016 nella parte in cui imponeva il pagamento del contributo 2017 alle imprese terminaliste portuali. Ciò in quanto - ad avviso del TAR - l’ART non aveva concretamente posto in essere alcuna attività regolatoria nel settore del terminalismo portuale fino al termine del 2017.
[8] Vale a dire la delibera ART n. 86/2015 del 19 ottobre 2015 e le note ART del 27 gennaio 2016 e 27 maggio 2016.