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    15.01.2026

    Esce l'intermediario ed entra l'Sgr nell'Acf


    Una recente decisione dell'Arbitro per le controversie finanziarie consolida il principio per cui legittimata a essere convenuta in giudizio è la società di gestione del risparmio, e non l'intermediario collocatore del fondo, qualora la richiesta dell'investitore sia volta alla restituzione delle somme investite (si veda la Decisione n. 7709 del 19 novembre 2024, ma anche più di recente la Decisione n. 8225 del 23 ottobre 2025). 

    L'Arbitro, infatti, pronunciandosi sulla eccezione sollevata da parte dell'intermediario collocatore dei fondi, cui veniva contestata la perdita derivante dall'investimento, con richiesta di restituzione della somma originariamente investita, ha affermato il principio secondo cui il ruolo di mero collocatore dell'intermediario non consente di individuare quest'ultimo quale parte del contratto che, invece, si sviluppa lungo l'asse investitore e Sgr che è, pertanto, il soggetto nei confronti del quale non possono che essere avanzate richieste restitutorie con riferimento ai capitali investiti. 

    L'EFFETTIVA CONTROPARTE CONTRATTUALE 

    Legittimato passivo, dunque, rispetto alle domande di risoluzione (e invalidità) del relativo rapporto contrattuale deve ritenersi non l'intermediario collocatore (che, come noto, interviene esclusivamente in sede di commercializzazione del prodotto), bensì il soggetto emittente, in quanto effettiva controparte contrattuale. I binari sui quali si muove questa affermazione sono quelli che distinguono i cosiddetti rimedi "restitutori" da quelli "risarcitori", che possono sembrare simili, ma che in realtà sono assolutamente differenti tra loro. 

    AZIONE DI NATURA RESTITUTORIA 

    La ripetizione d'indebito oggettivo, che deriva in conseguenza della caducazione del contratto (in virtù di una pronuncia di nullità, annullamento o risoluzione), rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, ed è circoscritta tra colui che dispone il pagamento ed il destinatario del pagamento stesso (sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante, visto che a ogni effetto è il destinatario colui che deve qualificarsi come effettivo beneficiario). 

    È proprio su questa traiettoria decisionale che, quindi, si colloca il ragionamento spiegato dal Collegio dell'Acf per cui, se l'investitore agisce con richieste che hanno finalità restitutorie delle somme corrisposte per l'investimento (quindi con domande che presuppongono l'accoglimento di un'azione di nullità, annulla mento o risoluzione dell'investimento) la legittimazione spetta alla Sgr, mentre se le finalità sono risarcitorie la responsabilità è dell'intermediario collocatore. 

    ALCUNE OBIEZIONI 

    Si deve obiettare tuttavia che, proprio per il ruolo che l'intermediario assume, si possono determinare nullità conseguenti e derivanti da situazioni oggettivamente estranee al rapporto investitore ed Sgr: di conseguenza la nullità potrebbe astratta mente dipendere da condotte non imputabili alla Sgr, quale ad esempio la mancanza del contratto disciplinante la prestazione dei servizi di investimento, oppure l'eventuale vizio del consenso dell'investitore. In questo caso, dunque, la Sgr sarebbe chiamata a rispondere in via diretta e restitutoria, nei confronti dell'investitore, in relazione a condotte a sé non imputabili, aggravando la posizione della stessa Sgr rispetto a una situazione da parte propria non governabile. Chiaramente tale particolare situazione non si verifica nel momento in cui oggetto della contestazione da parte dell'investitore sia la documentazione predisposta dalla Sgr, la gestione del fondo o, comunque, attività che si colleghino direttamente all'investimento, laddove il soggetto legittimato a resistere alle domande dell'investitore è esclusivamente la Sgr. 

    QUANDO RISPONDE IL COLLOCATORE 

    Qualora sia oggetto di contestazione, da parte dell'investitore, la mancata osservanza degli obblighi di informativa, assumendo di non avere ricevuto alcuna informativa sufficientemente precisa, circostanziata e specifica sulla natura e la portata delle operazioni di investimento, ossia si lamenti la mancata con segna di Kid relativi ai fondi, ossia ancora una carenza legata all'attività di consulenza, il soggetto legittimato a contraddire è necessariamente l'intermediario collocatore in quanto si tratta di attività legate alla prestazione dei servizi di investimento che l'intermediario deve rispettare nei confronti della propria clientela: l'eventuale violazione di tali obblighi conducono ver so una eventuale condanna di risarcimento del danno da individuare secondo i criteri notoriamente sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione.

    Il contributo a cura di Paolo Francesco Bruno per Fondi & Sicav - Dicembre 2025 / Gennaio 2026.

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