Si riporta qui di seguito una rassegna delle pronunce più rilevanti recentemente intervenute in merito alle procedure autorizzative per la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
1. Impianti su aree industriali, ex cave e discariche - Autorizzazione con DILA senza necessità di acquisire altri pareri.
Con sentenza n. 1922/2024, il TAR Veneto ha ritenuto sia doverosa applicazione dell’art. 22 bis, D.lgs. n. 199/2021, introdotto dall’art. 47 comma 1 lett. b) del D.L. 13/2023, in caso di installazione di impianti fotovoltaici a terra e delle relative opere di connesse e infrastrutture necessarie nelle zone e nelle aree a destinazione urbanistica industriale, artigianale e commerciale o, ancora, in discariche o lotti di discariche chiusi e ripristinati, ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, che, in quanto attività di manutenzione ordinaria, non è subordinata all’acquisizione di alcun permesso, autorizzazione o atto di assenso. In questi casi, l’eventuale provvedimento di rigetto adottato dall’ente competente all’esito della PAS, (erroneamente) attivata dall’operatore, deve ritenersi del tutto illegittimo. Ciò vale anche nel caso il cui la predetta procedura sia stata attivata (in questo caso opportunamente) prima dell’entrata in vigore del citato art. 22 bis, in quanto, in virtù del principio tempus regit actum, la nuova disposizione, in assenza di diverse previsioni di carattere transitorio, si applica anche ai procedimenti a quella data già in corso.
2. Autorizzazione in PAS in aree idonee – Anche le opere connesse possono essere autorizzate in PAS ove ricadenti in aree non idonee.
Con ordinanza n. 605/2024, il TAR Palermo, richiamando la previsione di cui al comma 1 ter, art. 22, D.lgs. n. 199/2021, ha osservato come le infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti FER “possono beneficiare della disciplina autorizzatoria semplificata prevista per le aree idonee, indipendentemente dalla loro ubicazione”: ciò comporta che, anche laddove tali infrastrutture siano ubicate in aree non idonee, esse possano comunque – in astratto – essere trattate come insistenti in aree idonee, con le semplificazioni procedurali che ne derivano, lasciando quindi in capo all’Amministrazione il compito di motivare eventuali ragioni di incompatibilità delle opere con l’area in cui devono essere inserite, avuto riguardo alle specifiche caratteristiche del territorio e ai vincoli che su di esso insistono. A tali considerazioni, il TAR giunge anche in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale le aree non incluse tra quelle idonee “non possono essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell’ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee” (cfr. ex multis, T.A.R. Palermo, Sez. V, ordinanze collegiali n. 3272 dell’8 novembre 2023, n. 3814 del 20 dicembre 2023, n. 95 dell’11 gennaio 2024 e, da ultimo, n. 87 del 22 febbraio 2024).
Con la medesima ordinanza, inoltre, il TAR Palermo coglie occasione per dare rilievo al periculum che deriva dal ritardo che l’Amministrazione competente accumula nel rilascio del titolo autorizzativo, dovendo considerare sia che la realizzazione dell’impianto stesso è connessa alla capacità di rete prenotata dal proponente mediante l’accettazione del preventivo di connessione (STMG), sia la limitata durata della stessa prenotazione, pari a soli 270 giorni lavorativi dall’accettazione del preventivo, pena la perdita di validità della prenotazione e la conseguente esposizione al rischio del proponente all’eventuale esaurimento della capacità di rete.
3. Autorizzazione in aree idonee – Non è vincolante il parere della Soprintendenza.
Con sentenza n. 867/2024, il TAR Sardegna ha statuito che “se la richiesta di VIA riguarda un progetto di impianti da ubicare in aree idonee per legge, come nel caso ora in esame, il parere dell’Autorità preposta alla Tutela del Paesaggio non è vincolante, ragion per cui i ministeri competenti devono adottare l’atto conclusivo del procedimento sulla scorta di una motivazione autonoma, non potendo limitarsi a recepire pedissequamente il parere espresso dalla Soprintendenza stessa, ciò specialmente quando, come nel caso ora in esame, il parere della stessa è contraddetto da quello espresso da altri uffici che hanno partecipato all’istruttoria”. Nel caso di specie, osserva il collegio, il provvedimento di rigetto adottato dal MASE è illegittimo nella misura in cui si limita a richiamare pedissequamente il parere negativo della Soprintendenza speciale per il PNRR, senza nulla aggiungere e senza neppure fare riferimento ai pareri favorevoli che nel corso dell’istruttoria erano stati espressi da altri uffici, in particolar modo la Commissione Tecnica VIA-VAS dello stesso MASE.
4. Autorizzazione in aree idonee – Il Comune non può introdurre nuove limitazioni per la realizzazione di impianti FER.
Con sentenza n. 3464/2024, il TAR Lombardia ha rilevato come “l’introduzione a livello prettamente locale di un sistema di regole volte a restringere l’ambito delle aree concretamente utilizzabili per l’insediamento di impianti fotovoltaici, senza chiare motivazioni che giustifichino l’introduzione di tali misure in funzione della tutela di interessi concorrenti potenzialmente pregiudicati e parimenti meritevoli di salvaguardia, nonché in violazione del principio di stretta proporzionalità rispetto alle esigenze di tutela perseguite, si ponga in contrasto anche con il favor manifestato dalla legislazione eurounitaria, in particolare dal Regolamento (UE) 2022/2577 del 22.12.2022, secondo cui “la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio sono considerati d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi””. Censurando le norme di cui al regolamento edilizio comunale, il TAR ha precisato che se il sito scelto per l’installazione dell’impianto fotovoltaico ricade su area dichiarata idonea ex lege, all’ente locale non rimane alcuno spazio valutativo in ordine all’insediabilità dell’opera. Il Comune non ha invero il potere di stabilire, neppure indirettamente attraverso previsioni che vorrebbero limitarsi a disciplinare lo ius aedificandi, in quali aree possano essere installati detti impianti, essendo la competenza relativa alla localizzazione degli stessi ripartita unicamente tra Stato e Regioni. L’unico margine discrezionale che residua all’amministrazione comunale attiene alla possibilità di introdurre una regolamentazione prettamente edilizia relativa ad aspetti costruttivi, che deve tuttavia muoversi entro confini rigorosi ed essere declinata secondo un principio di stretta proporzionalità per rimanere tale e non trasmodare nella surrettizia previsione di criteri ostativi all’insediamento di tali fonti energetiche.
5. Criterio di priorità nella VIA – Non viene meno la perentorietà dei termini del procedimento di VIA per i progetti non prioritari.
Con sentenza n. 9793/2024, il Consiglio di Stato ha ribadito la perentorietà di tutti i termini del procedimento di VIA (cfr. art. 25, comma 7, D.lgs. 152/2006). Interrogandosi sulla portata interpretativa dell’art. 8, comma 1, del D.lgs. 152/2006, come modificato dal dl 17/2022, “nella parte in cui stabilisce un criterio di precedenza nella valutazione dei progetti aventi un rilevante impatto economico, occupazionale o aventi autorizzazioni in scadenza”, il Consiglio di Stato ha, infatti, ritenuto che “in ogni caso, anche a prescindere dalle modalità utilizzate dall’amministrazione per dare concretezza al criterio legislativo della priorità, il Ministero avrebbe dovuto adottare, a legislazione vigente, delle misure organizzative tali da consentire l’esame dei progetti prioritari, fermo restando il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti relativi ai progetti non prioritari in quanto non derogati da alcuna disposizione di legge”. Il criterio di priorità assume, quindi, mera rilevanza interna ai fini di una ordinata ed efficace gestione degli iter autorizzatori da parte degli organi a ciò deputati, “ma non è tale da assumere, al contempo, una portata derogatoria della disciplina legale del termine di conclusione del procedimento”.
6. Tempus regit actum – L’art. 22 bis del D.Lgs. n. 199/2021 si applica anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.
Con sentenza n. 790/2024, il TAR Sardegna ha accolto il ricorso promosso avverso il diniego di un’autorizzazione unica ex art. 12, D.Lgs. n. 387 del 2003, avente ad oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 104,076 insistente su area industriale, in ragione del principio tempus regit actum, essendo nelle more del procedimento autorizzativo entrato in vigore l’art. 47 del D.L. 24.2.2023, n. 13 (conv. L. 23.4.2023, n. 41) che ha introdotto l’art. 22 bis nel corpo del D.lgs. n. 199 del 2021, rubricato “Procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici”.
Per il Collegio: “Il diniego regionale impugnato, stante la sopravvenienza normativa, non è legittimo”, dal momento che “il progetto in questione non è più soggetto al regime dell’autorizzazione unica” con la conseguenza che “il procedimento per il suo rilascio si sarebbe dovuto chiudere con una archiviazione (o altro atto equipollente) che dichiarasse l’inapplicabilità del regime (…) per essere l’attività qualificabile come manutenzione ordinaria non soggetta ad autorizzazione e, dunque, attività ad edilizia libera” in virtù dell’entrata in vigore dell’art. 22 bis.
7. VIA Statale - Il criterio di priorità per la trattazione di alcuni progetti non fa venir meno la perentorietà dei termini di conclusione del procedimento per i progetti “non prioritari”.
Con la sentenza n. 830/2024, il TAR Sardegna ha dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato dal MASE rispetto all’obbligo di provvedere in relazione all’adozione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nei termini previsti dagli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152 del 2006 sulla base dell’assunto per il quale “l’introduzione di un criterio di priorità nella trattazione delle istanze basato sulla maggiore potenza dell’impianto (art. 8, co. 1, d.lgs. n. 152/2006) non può di per sé solo legittimare il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento (art. 25, co. 7, d.lgs. n. 152/2006) per gli altri procedimenti, attesa anche la circostanza che, seppure di potenza inferiore, sono tesi a soddisfare interessi riconducibili all’esercizio dell’impresa” (Cons. Stato, Sez. IV, ord. 20 maggio 2024, n. 1882)”.
8. Economicità dell’azione amministrativa – Moratoria Sarda - L’operatore può chiedere all’Amministrazione comunale di qualificare correttamente la propria domanda alla luce del dato normativo sopravvenuto.
Con la sentenza n. 844/2024, il TAR Sardegna osserva che, successivamente all’entrata in vigore della L. 5/2024 (c.d. Moratoria Sardegna), l’operatore può chiedere all’Amministrazione comunale di qualificare correttamente la propria domanda alla luce del dato normativo sopravvenuto, fornendo la documentazione necessaria alla luce delle precisazioni fornite dalla stessa legge regionale sulle caratteristiche del c.d. “agrivoltaico” esente dalla moratoria.
La diversa opinione, espressa dall’amministrazione, per cui la ricorrente avrebbe potuto formulare una nuova istanza ai sensi della normativa sopravvenuta dando così vita ad un nuovo procedimento, sconta il rilievo che elementari esigenze di concentrazione, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa impongono di ritenere che qualora sia già aperto una canale comunicativo – procedimentale tra l’Amministrazione e i privati, e sopravvenga un diverso e rilevante dato normativo, lo stesso canale venga utilizzato per precisare - alla luce del mutamento intervenuto - i contenuti e le caratteristiche del bene della vita di cui è già stato chiesto il riconoscimento.
9. Eolico - In caso di aree da acquisire mediante procedura espropriativa, la mancata disponibilità delle aree non è condizione ostativa al riconoscimento dell’avvenuta formazione tacita del titolo autorizzativo.
Con la sentenza n. 847/2024, il TAR Sardegna ha ritenuto tacitamente formatosi il titolo autorizzativo per la realizzazione delle opere di repowering di un parco eolico composto da n. 27 aerogeneratori e con potenza complessiva pari a 121,5 MW a seguito del decorso del termine di 60 giorni previsto dal d.l. n. 50/2022 dalla presentazione dell’istanza.
Sul punto, l’Amministrazione ha opposto la mancata dimostrazione della disponibilità delle aree da parte della ricorrente, evidenziando come non si possa ritenere conclusa tacitamente anche la procedura espropriativa.
Tale affermazione, tuttavia, secondo il TAR, non è coerente con il dato normativo, dato che l’art. 12, comma 4 bis del d.lgs. n. 387/2003 prevede che per gli impianti diversi da quelli indicati nel primo alinea (tra i quali non rientrano i parchi eolici) l’operatore “[…]in sede di presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 3, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse”.
Ne consegue che l’Amministrazione non avrebbe potuto opporre la mancata disponibilità delle aree quale condizione ostativa al riconoscimento dell’avvenuta formazione tacita del titolo autorizzativo, dato che la loro effettiva disponibilità dipenderà dallo svolgimento delle procedure espropriative a valle dell’avvenuta conclusione del procedimento autorizzativo.
Né la formazione tacita del titolo può essere impedita, come ritenuto dall’Amministrazione, dalla moratoria disposta dalla legge regionale n. 5/2024, considerato che la stessa è entrata in vigore il 4 luglio 2024, ossia in data ampiamente successiva alla formazione del titolo della ricorrente e sul quale non ha potuto produrre alcun effetto preclusivo.
10. L’inidoneità dell’area per mancanza dei presupposti applicativi di una delle ipotesi di cui al comma 8, art. 20, D.lgs. 199/2021, non impedisce la qualificazione di idoneità dell’area per sussistenza dei presupposti relativi a una diversa fattispecie di cui al medesimo comma.
Nel caso di specie, affrontato dal TAR Toscana con sentenza n. 1359/2024, l’Amministrazione aveva negato l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in ragione della circostanza che lo stesso, pur ricadendo in area idonea ai sensi della lettera c-ter, comma 8, art. 20, D.Lgs. 199/2021, non rientrava tra le aree idonee di cui alla lettera c-quater essendo l'area interessata ricompresa nel perimetro di un bene sottoposto a tutela ai sensi dell’art.12, comma 1 del D. Lgs.vo 42/2004 e ss.mm.ii.
Per il TAR Toscana: “Le riportate disposizioni vanno interpretate, come affermato da recente giurisprudenza (anche di questa stessa Sezione), nel senso che esse prevedono due distinte ipotesi, tra loro cumulative, di idoneità ex lege di aree territoriali alla realizzazione di impianti fotovoltaici. In altre parole, l’accertata sussistenza dei presupposti applicativi di una delle due disposizioni recate dalle lettere c-ter e c-quater impone di ritenere idonea l’area. Più in particolare, e con specifico riferimento al presente giudizio, l’eventuale non operatività della lettera c-quater non esclude l’autorizzabilità dell’opera ai sensi della lettera c-ter, in quanto la seconda delle due disposizioni (quater) aggiunge una nuova ipotesi di idoneità legale, facendo testualmente salva l’operatività della prima norma (ter)”.