Oggi esaminiamo in sintesi gli ultimi tre parametri di valutazione delle istanze di rilascio e/o rinnovo delle concessioni demaniali marittime ex art. 18 Legge 84/94 dettati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (“MIT”) a mezzo di apposita circolare pubblicata in G.U. il 05.02.2018.
Trattasi, segnatamente, dei tre parametri che riportiamo qui di seguito per pronto riferimento:
Per quanto concerne il parametro sopra indicato sub lettera e), osserviamo in primo luogo come lo stesso faccia riferimento ad un tema (quello occupazionale) che - attesi i suoi evidenti profili di inte-resse pubblico - da sempre riveste una preminente rilevanza in tutti i procedimenti amministrativi di rilascio e/o rinnovo di concessioni ed autorizzazioni in ambito portuale.
Il parametro in parola richiama poi espressamente anche il tema del ricorso, da parte dell’aspirante concessionario, alla manodopera temporanea. La ratio di questo richiamo parrebbe riconducibile, in particolare, alla disposizione di cui all’art. 17, comma 15 bis, della Legge 84/94 [1]. In base a tale dispo-sizione, infatti, le Autorità di Sistema Portuale (“AdSP”) possono destinare una quota delle proprie entrate (derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate) al finanziamento della for-mazione o al ricollocamento del personale delle imprese di fornitura del lavoro portuale temporaneo. In un momento storico in cui molte di tali imprese sono in crisi e parrebbero destinate a ridimensio-narsi, anche in considerazione dello sviluppo tecnologico che oggi mira a rendere quasi completa-mente automatizzati i terminal (con conseguente riduzione del fabbisogno di manodopera da parte dei terminalisti), appare logico che le AdSP siano interessate a valutare quanto i progetti imprendito-riali presentati dagli aspiranti concessionari siano in grado di “aiutare” le predette imprese, fornendo occasioni di lavoro al loro personale.
Sempre con riferimento al tema occupazionale, pare infine opportuno ricordare anche la rilevanza delle norme dettate dal Regolamento UE 2017/352 (vds. in particolare l’art. 9.3) in relazione alla c.d. “clausola di salvaguardia”. Tale clausola, che riportiamo in nota per pronto riferimento [2], consente in sostanza all’ente di gestione di un porto, in ipotesi di “cambio” del concessionario, di esigere che i di-ritti e gli obblighi del concessionario uscente - derivanti da un contratto di lavoro ed esistenti alla data del “cambio” - siano trasferiti in capo al concessionario subentrante.
Relativamente al parametro sopra indicato sub lettera f), invece, notiamo come questi parrebbe riferirsi, in particolare, alle ipotesi in cui il piano operativo presentato dall’aspirante concessionario preveda l’esecuzione di lavori e sia quindi diretto a privilegiare le istanze (ed i relativi progetti alle stesse sottese) che riducano al minimo l’interruzione delle attività portuali e le interferenze dei predetti lavori con la corretta operatività del porto.
In questo senso, il parametro in parola potrebbe apparire anche come uno “strumento” per favorire in qualche modo gli attuali concessionari. Se è vero che non si può più parlare di un “diritto di insistenza” (anche perché ampiamente censurato a livello unionale), infatti, è altrettanto vero che questo criterio parrebbe poter avvantaggiare le imprese già concessionarie, rispetto alle quali non si porrebbero problematiche di continuità operativa. Il parametro in esame, pertanto, appare legittimo a condizione che non sia “strumentalizzato” in modo tale da riportare in vita - in pratica - il predetto di-ritto d’insistenza.
Venendo, infine, al parametro sopra indicato sub lettera g), rileviamo come si tratti di un parametro - dal contenuto molto ampio - che fa riferimento ad una serie di elementi in un certo senso “nuovi” o, meglio, che fino ad oggi non erano probabilmente mai stati “formalizzati” in maniera unitaria in una specifica disposizione.
Tali elementi possono ritenersi effettivamente interessanti rispetto al perseguimento dell’interesse pubblico. Pensiamo in primis ai profili di carattere ambientale, che certamente investono la sfera dell’interesse pubblico. In questa prospettiva supporremmo potrebbero essere positivamente valutati, ad esempio, progetti che prevedano soluzioni “green” per quanto riguarda le concrete modalità di esercizio delle attività portuali (utilizzo di mezzi di ultima generazione in grado di ridurre al minimo l’impatto ambientale, ricorso a fonti di energia rinnovabili, elettrificazione della banchina, impiego di mezzi elettrici, ecc.).
Anche il richiamo alle prospettive di innovazione tecnologica potrebbe in questo senso risultare in effetti coerente con una logica di perseguimento dell’interesse pubblico, tanto più in un contesto - come quello odierno - in cui l’innovazione tecnologica (anche in ambito portuale) parrebbe peraltro sensibile anche all’esigenza di una maggior tutela dell’ambiente. In questo scenario, la circolare in esame enfatizza tale esigenza di tutela anche “premiando” quei concessionari che stipulino accordi di partenariato con centri di ricerca ed università per accelerare il processo di innovazione tecnologica nelle realtà portuali.
Abbiamo quindi esaurito questa disamina dei parametri forniti dal MIT alle AdSP per stabilire criteri, tecnici ed economici, da utilizzare in sede di comparazione tra istanze concorrenti per il rilascio e/o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime ex art. 18 della Legge 84/94.
Non resta dunque che vedere come tali criteri verranno in concreto implementati dalle AdSP, ricor-dando come - per garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa - tali criteri (ed i punteggi relativi a ciascuno di essi) dovranno essere resi noti dalle AdSP prima di avviare i procedi-menti di comparazione tra istanze concorrenti.
Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.
Per ulteriori informazioni contattare Simone Gaggero.
[1]“Al fine di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera, l'Autorità di sistema portuale può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al presente articolo. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività del porto, le Autorità di sistema portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità stessa”.
[2]“Qualora l’aggiudicazione di un contratto di concessione o di un appalto pubblico determini un cambiamento di prestatore di servizi portuali, l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, può esigere che i diritti e gli obblighi del prestatore di servizi portuali uscente derivanti da un contratto di lavoro, o da un rapporto di lavoro definito dalla legislazione nazionale, ed esistenti alla data del cambiamento siano trasferiti verso il nuovo prestatore di servizi portuali. In tal caso, al personale impiegato dal prestatore di servizi portuali uscente sono concessi gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare nel caso di un trasferimento di imprese a norma della direttiva 2001/23/CE”.