La tua ricerca

    08.11.2021

    Regolamento (UE) 2017/352 e servizi tecnico nautici: chi controlla il controllore?


    Il Regolamento (UE) 2017/352, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti[1], rappresenta oggi un testo normativo fondamentale nell’ambito della nostra industry. Un testo normativo - ricordiamo - di portata generale, obbligatorio in tutti i propri elementi e, soprattutto, direttamente applicabile negli ordinamenti degli stati membri dell’UE (per intenderci: come se fosse una legge “nazionale” di tali Stati membri).

     

    Vi è però un profilo rispetto al quale il Regolamento (UE) 2017/352 richiede - ai fini della propria corretta attuazione - un “intervento” degli Stati membri. Ai sensi dell’articolo 16 del regolamento in esame, infatti, “ogni Stato membro provvede affinché sia in vigore una procedura efficace per gestire i reclami derivanti dall’applicazione del presente regolamento per i suoi porti marittimi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento”.

     

    Da notare come - sempre ai sensi del sopra citato art. 16 del regolamento in parola - la gestione dei reclami debba essere effettuata “in modo da evitare i conflitti di interesse ed essere indipendente sul piano funzionale dagli enti di gestione del porto o dai prestatori di servizi portuali”. A tal fine, gli Stati membri sono chiamati a garantire che sussista “un’effettiva separazione funzionale tra la gestione dei reclami, da un lato, e la proprietà e la gestione di porti, la fornitura di servizi portuali e l’utilizzo del porto, dall’altro”.

     

    In termini pratici, gli Stati membri sono dunque chiamati a definire un’efficace procedura per la gestione dei reclami derivanti dall’applicazione del Regolamento (UE) 2017/352, nonché - naturalmente - ad individuare un’autorità indipendente deputata a gestire appunto tali reclami.

     

    In un precedente articolo del nostro Shipping and Transport Bulletin[2] avevamo segnalato come - a marzo 2021 - il nostro Paese non avesse ancora definito un’efficace procedura di gestione dei summenzionati reclami né individuato l’autorità competente in concreto a gestirli.

     

    Avevamo quindi registrato il rischio, per il nostro Paese, di andare incontro ad una procedura di infrazione. Il rischio si è poi in effetti concretizzato nel momento in cui la Commissione - a giugno 2021 - ha effettivamente inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora per non aver, di fatto, provveduto a definire la procedura ed individuare l’autorità di cui sopra[3].

     

    Questo tema ritorna oggi di attualità perché l’Italia “s’è desta”, ma con una decisione che legittima il sorgere di qualche interrogativo.

     

    Come si evince infatti dal sito della Commissione europea che “raccoglie” le notifiche in relazione all’applicazione degli artt. 16 e 17 del Regolamento (UE) 2017/352 da parte degli Stati membri, il nostro Paese avrebbe optato per una separazione delle competenze tra due distinte autorità.

     

    Per venire subito al dunque, l’Italia avrebbe individuato l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (“ART”) come autorità competente (ed invero già operativa) per la gestione di tutti i reclami derivanti dall’applicazione del Regolamento (UE) 2017/352, con però una significativa eccezione rappresentata dall’ambito dei servizi tecnico nautici (rimorchio, pilotaggio ed ormeggio).

     

    L’Italia ha giustificato (rectius: motivato) questa decisione sulla scorta delle “evidenti connessioni con la sicurezza della navigazione” che avrebbero (ed in effetti hanno) i sopra citati servizi, connessioni tali da imporre la loro sottoposizione “ad attività di regolazione e vigilanza degli organi statali”.

     

    Per questa ragione, l’Italia ha ritenuto di costituire nell’ambito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (“MIMS”) “una specifica struttura indipendente con specifici compiti di vigilanza e controllo intersettoriali che potrà, con riferimento ai citati servizi tecnico nautici, svolgere le funzioni di autorità competente alla trattazione dei reclami discendenti dall’applicazione del Regolamento assicurando, nel contempo, i requisiti di indipendenza funzionale sia dalle altre strutture ministeriali che dagli enti di gestione del porto e dai prestatori di servizi portuali”.

     

    Posto che, in ultima istanza, i procedimenti di rilascio delle concessioni ed i procedimenti di revisione tariffaria dei servizi tecnico nautici fanno capo al MIMS, la domanda sorge spontanea: potrà una struttura costituita all’interno del MIMS avere l’indipendenza necessaria per gestire reclami che - pensiamo in primis al tema delle tariffe - potranno derivare da determinazioni ratificate dal MIMS stesso?

     

    Ci perdoneranno i nostri lettori, ma - volendo semplificare al massimo - ci troveremmo in uno scenario in cui l’operatore deciso a contestare una tariffa approvata dal MIMS dovrebbe sottoporre il proprio reclamo al MIMS stesso.

     

    Da un lato, non dubitiamo del fatto che la struttura pensata dal MIMS sarà effettivamente dotata di tutto quanto necessario per garantirne la completa autonomia, ma dall’altro lato potremmo comprendere eventuali perplessità da parte - in particolare - degli utenti dei servizi  tecnico nautici, interessati ad avere un’autorità pienamente in grado, ricorrendone  i presupposti,  di tutelare i loro interessi ed intervenire quindi qualora, ad esempio, vengano applicate tariffe ritenute non “giustificate”.

     

    Qualche perplessità, peraltro, parrebbe averla già sommessamente manifestata proprio l’ART[4], la quale - in virtù della sua chiara veste di autorità indipendente - si sarebbe probabilmente attesa di venire designata quale autorità competente ai sensi dell’art. 16 del Regolamento (UE) 2017/352 per tutti i possibili reclami derivanti dall’applicazione di tale normativa, senza eccezione alcuna (ed in particolare senza l’esclusione di un ambito cruciale come quello dei servizi tecnico nautici)[5].

     

    Non sta a noi esprimere giudizi ed in ogni caso occorrerà prima di tutto comprendere come sarà in pratica organizzata questa struttura indipendente. Di certo ci sono - da un lato - l’importanza fondamentale delle disposizioni dettate dal Regolamento (UE) 2017/352 e - dall’altro lato - la conseguente necessità che venga in concreto garantita agli operatori (rectius: agli utenti dei servizi portuali) la possibilità di vedere pienamente applicate le norme del predetto regolamento.

     

     

     

    Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Simone Gaggero.

     

     

     

     

     

    [1] Per una panoramica del Regolamento (UE) 2017/352, qui di seguito i link ad alcuni precedenti articoli del nostro Shipping&Transport Bulletin: “Il Regolamento UE 2017/352 in materia di servizi portuali e trasparenza finanziaria: fornitura di servizi portuali (prima parte)“ (Dicembre-Gennaio 2019); “Il Regolamento UE 2017/352 in materia di servizi portuali e trasparenza finanziaria: “limitazioni” al numero di prestatori di servizi portuali ed obblighi di servizio pubblico (seconda parte)“ (Febbraio-Marzo 2019); “Il Regolamento UE 2017/352 in materia di servizi portuali e trasparenza finanziaria: i princìpi generali in materia di trasparenza finanziaria e diritti d’uso dell’infrastruttura portuale“ (Aprile-Maggio 2019).

    [2]Il Regolamento (UE) 2017/352 e la mancata individuazione dell’autorità competente per la gestione dei reclami“(Gennaio-Marzo 2021).

    [3] Per la precisione, la lettera di costituzione in mora - inviata anche a Croazia e Slovenia - si riferisce alla mancata notifica alla Commissione europea dell’autorità individuata.

    [4] Alla presentazione del rapporto annuale dell’ART alla Camera dei Deputati, il presidente dell’ART si sarebbe infatti chiesto se l’attribuzione alla costituenda “struttura indipendente” in seno al MIMS della competenza in materia  di servizi tecnico nautici possa ritenersi “compatibile con l’obiettivo del regolamento di attribuire ad un soggetto indipendente il compito di ricevere i reclami sull’attuazione dei contenuti del regolamento stesso da parte dei soggetti competenti e irrogare eventuali sanzioni”. L’attenzione, evidentemente, cade subito sull’aggettivo “indipendente”.

    [5] Ambito che oggi attraversa peraltro una fase importante, con l’avvio delle nuove gare per il rilascio delle concessioni per il servizio di rimorchio portuale.

    L'UE, le tasse sui carburanti e il futuro del trasporto marittimo
    Il semestre belga di Presidenza del Consiglio Ue ha riaperto il dibattito sulla revisione della Direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici ETD (Energy Taxation Directive), l’ultima proposta ancora …
    Approfondisci
    L'autogol sul transhipment container rischia di far perdere completamente i traffici extra-Ue
    Rossi (Assarmatori) quantifica invece in 100mila euro in più a viaggio per navi da 8.000 Teu l’extra-onere per i container destinati all’Europa. “Siamo di fatto alla vigilia dell’entrata in vigore della n…
    Approfondisci
    Diritto Marittimo, nasce una nuova realtà con ADVANT Nctm e Studio Legale Berlingieri
    “Siamo particolarmente compiaciuti di questa integrazione” Milano – Il Senior Partner di ADVANT Nctm, Paolo Montironi, e il Senior Partner dello Studio Legale Berlingieri, Giorgio Berlingieri, annuncian…
    Approfondisci
    ADVANT Nctm e Studio Legale Berlingieri: una integrazione per rafforzare e consolidare la leadership nel settore…
    Il Senior Partner di ADVANT Nctm, Paolo Montironi, e il Senior Partner dello Studio Legale Berlingieri, Giorgio Berlingieri, hanno il piacere di comunicare l’integrazione dei rispettivi Studi per rafforzar…
    Approfondisci
    Approvata la legge annuale per il mercato e la concorrenza: cosa cambia per il mondo portuale?
    Al termine di un lungo iter legislativo è stata approvata la legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2021 [1] (“Legge Concorrenza 2021”); iter che, come noto, aveva subito alcuni rallentamenti a …
    Approfondisci
    Pacchetto clima “Fit for 55” e protezione dell’ambiente: quali implicazioni per il trasporto marittimo?
    Premessa L’Unione europea ha assunto da anni la leadership nella difesa dell’ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici. Il trasporto marittimo europeo, oltre alle norme dettate dall’IMO[1], ha pa…
    Approfondisci
    Tic tac tic tac… tempo di approvare la legge annuale sulla concorrenza 2021
    Torniamo su un argomento molto discusso al momento e che abbiamo già avuto modo di trattare nei nostri precedenti numeri[1]: la legge annuale sulla concorrenza. La legge annuale sulla concorrenza per l’…
    Approfondisci
    Meno rifiuti in mare, più negli impianti portuali: la Direttiva (UE) 2019/883
    Sono passati oramai più di due anni dall’entrata in vigore della Direttiva (UE) 2019/883 “relativa agli impianti di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE …
    Approfondisci
    "It takes two to tango": la Commissione europea risponde con un controricorso al ricorso delle AdSP sulla tassaz…
    Non è passato sicuramente inosservato il controricorso presentato, in data 7 luglio 2021, dalla Commissione europea (nel prosieguo, il “Controricorso”) in risposta al ricorso delle Autorità di Sistema Port…
    Approfondisci