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    14.01.2025

    Il MASE pubblica le Regole operative del decreto FER 2


    Lo scorso 23 dicembre, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha segnalato in Gazzetta Ufficiale la pubblicazione sul proprio sito istituzionale del decreto direttoriale del 10 dicembre 2024, recante “Approvazione delle regole operative del decreto 19 giugno 2024″, c.d. FER 2, entrato in vigore l’11 dicembre 2024 (giorno successivo alla relativa pubblicazione sul sito). Prende così definitivamente forma il decreto per l'incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati.

    Le Regole operative, elaborate dal GSE, forniscono le informazioni necessarie per l’adempimento di quanto previsto dal FER 2 e, in via generale, dal quadro normativo e regolatorio vigente in materia.

    Il documento illustra i tempi e le modalità di svolgimento delle procedure competitive previste, le modalità di riallocazione della capacità produttiva eventualmente non assegnata, le modalità e gli adempimenti previsti per la partecipazione alle procedure e per l’inserimento in posizione utile nelle graduatorie. Sono, inoltre, disciplinati i criteri di formazione delle graduatorie e i motivi di esclusione nonché gli effetti delle rinunce e i motivi che, eventualmente accertati successivamente all’entrata in esercizio, in fase di valutazione della richiesta di accesso agli incentivi, comportano la decadenza dalla graduatoria.

    A ciascuna procedura competitiva corrisponde:

    • un bando (avviso pubblico);

    • un contingente di capacità produttiva, espresso in MW, per ogni procedura prevista, da assegnare agli impianti che partecipano alla procedura;

    • una graduatoria, redatta dal GSE in esito alla selezione dei progetti e che tiene conto dell’eventuale ribasso percentuale offerto rispetto alla tariffa di riferimento posta a base della procedura competitiva e dell’eventuale applicazione dei criteri di priorità.

    Il FER 2 prevede nove tipologie di procedure, dipendenti dalla tipologia di impianto e dalla categoria di intervento. Le tipologie di impianto ammesse sono:

    • impianti a biogas di potenza nominale non superiore a 300 kW elettrici;

    • impianti a biomassa di potenza nominale non superiore a 1.000 kW elettrici;

    • impianti solari termodinamici di qualsiasi potenza;

    • impianti eolici off-shore floating e impianti eolici off-shore su fondazioni fisse con distanza minima dalla costa pari a 12 miglia nautiche, di qualsiasi potenza;

    • impianti fotovoltaici off-shore floating e impianti fotovoltaici floating su acque interne, di qualsiasi potenza;

    • impianti da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina di qualsiasi potenza; 

    • impianti geotermici, tradizionali con innovazioni o a emissioni nulle, di qualsiasi potenza.

    Il FER 2 punta a sostenere la realizzazione di 4,6 GW complessivi tra il 2024 e il 2028.

    Le tariffe incentivanti variano tra i 100 €/MWh e i 300 €/MWh a seconda della tecnologia e della potenza. La tecnologia sulla quale il Decreto punta maggiormente è l’eolico off-shore con 3,8 GW.

    Per partecipare alle aste bisogna essere in possesso del titolo abilitativo (o provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto) e di un preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva. Vanno poi rispettati determinati requisiti minimi ambientali e prestazionali

    Alle procedure sono ammessi sia interventi di nuova costruzione sia, per i soli impianti geotermici tradizionali con innovazioni, interventi per il rifacimento di impianti già esistenti.

    Ciascuna procedura competitiva resta aperta per un periodo di 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del bando sul sito web del GSE e le relative graduatorie sono pubblicate entro i 90 giorni successivi alla data di chiusura. 

    In caso di mancata saturazione del contingente di potenza, il GSE, per ogni tipologia di procedura, al fine di riallocare le risorse disponibili, prevede dei meccanismi di riallocazione della potenza non assegnata: in ciascuna procedura competitiva la quota di potenza residua non assegnata è attribuita al contingente della prima procedura successiva, fino all’esaurimento dei contingenti.

    Inoltre, il GSE valuterà la possibilità di riallocare la quota di potenza relativa a impianti risultati ammessi in posizione utile in una precedente graduatoria e per i quali il soggetto richiedente abbia presentato rinuncia.

    È previsto un meccanismo di controllo e integrazione delle domande. Nondimeno, nessuna responsabilità potrà essere attribuita al GSE, per mancata segnalazione di inesattezze o carenze documentali, in ordine ad asseriti errori commessi all’atto della richiesta di iscrizione alle procedure competitive o di errata trasmissione della documentazione obbligatoria da parte del soggetto richiedente, non potendosi invocare il principio del “soccorso istruttorio”.

    La mancata evidenza del possesso dei requisiti e/o dei criteri di priorità dichiarati in fase di iscrizione, determina l’esclusione dalla graduatoria.

    Il FER 2 prevede per i soggetti richiedenti, in fase di iscrizione, la possibilità (per gli impianti con potenza fino a 300 kW) o l’obbligo (per gli impianti con potenza superiore a 300 kW) di formulare un’offerta di riduzione percentuale della tariffa di riferimento. A parità di riduzione offerta, e in caso di saturazione del contingente, verranno, infatti, presi in considerazione gli altri criteri di priorità previsti dal decreto:

    a) impianti realizzati nelle aree identificate come idonee in attuazione dell’articolo 20 e 23 del decreto legislativo n. 199 del 2021;

    b) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

    L’offerta di riduzione percentuale deve essere maggiore o uguale al 2%, per impianti con potenza superiore a 300 kW. Per ciascuna tipologia di procedura, la tariffa di riferimento è quella di cui all’Allegato 1 al FER 2, ridotta del 3% all’anno a partire dal 2025. Per gli impianti con potenza fino a 300 kW, tale riduzione si applica a partire dal 2026.

    Per gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie pubblicate a valle delle rispettive procedure competitive, il FER 2 prevede, in base alla fonte, alla categoria di intervento e alla tipologia di soggetto richiedente, il rispetto di precisi limiti temporali per l’entrata in esercizio ai fini dell’accesso agli incentivi; successivamente all’entrata in esercizio, il soggetto richiedente può formulare richiesta di incentivo.

    Il documento disciplina anche la fase di richiesta di riconoscimento dell’incentivo, il relativo procedimento di valutazione e verifica, la determinazione della tariffa, l’attivazione dei contratti e successive modalità erogazione dell’incentivo, prevedendo altresì specifiche condizioni di cumulabilità con altre misure nonché il sistema delle verifiche e controlli.

    Il FER 2 prevede due tipologie di incentivi: una tariffa omnicomprensiva o un incentivo, calcolato come differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario dell’energia (riferito alla zona di mercato in cui è immessa in rete l’energia elettrica prodotta dall’impianto). Nel caso in cui la differenza sia positiva, il GSE eroga gli incentivi in misura pari alla già menzionata differenza, sull’energia incentivata ovverosia sulla produzione netta immessa in rete. Nel caso in cui il valore dell’incentivo risulti negativo, il GSE provvederà a richiedere la restituzione di tale differenziale mediante conguaglio, compensazione su altre partite di competenza del medesimo soggetto o corresponsione diretta. Gli impianti di potenza inferiore o uguale a 300 kW possono optare per l’una o per l’altra tipologia. Per gli impianti di potenza superiore a 300 kW è previsto esclusivamente il riconoscimento dell’incentivo. 

    Nel caso di tariffa omnicomprensiva, il corrispettivo erogato comprende la remunerazione dell’energia prodotta e immessa in rete, che è ritirata dal GSE; nel caso di incentivo, l’energia prodotta e immessa in rete resta invece nella disponibilità del produttore.

    Il primo bando si è aperto il 16 dicembre per gli impianti biogas e biomassa per un contingente di 10 MW e si chiuderà alle ore 12 del 14 febbraio 2025.

    Il calendario delle procedure successive sarà approvato dal Ministero, su proposta del Gestore, entro il 31 marzo 2025 e comunicato dal GSE due mesi prima dell’apertura di ogni procedura.

    Il decreto prevede almeno una procedura per anno per biogas e biomasse e almeno tre procedure sull’intero periodo, cioè fino a fine 2028, per le altre tecnologie.

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