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    26.01.2018

    Immobilizzazioni immateriali, la valutazione pesa sull’avviamento


    Tratto da il Quotidiano del Fisco - il Sole 24 Ore

     

    Nonostante il recente allineamento dell’Oic 24 “immobilizzazioni immateriali” allo Ias 38 “attività immateriali”, tra i due principi rimangono ancora delle differenze significative. In altri termini, alcune “risorse immateriali” qualificabili come asset immateriali in base ai principi contabili nazionali non sono qualificabili come attività immateriali in base ai principi internazionali e viceversa.

     

    Tali circostanze assumono particolare rilevanza in occasione della first time adoption oppure di operazioni qualificabili come business combinations ai sensi dell’Ifrs 3 in cui l’acquirente è un soggetto Ias adopter mentre l’acquisito è un soggetto che adotta i principi contabili nazionali. Ciò in quanto in tali occasioni può esservi la necessità di eliminare le attività non qualificabili come asset immateriali ai sensi dello Ias 38 oppure di iscrivere attività immateriali che sono tali ai sensi dello Ias 38 ma non dell’Oic24. Si analizzano di seguito alcune fattispecie per le quali il divario tra i due standard contabili non è stato colmato.

     

    Rilevazione iniziale

     

    Nella fase di rilevazione iniziale, si riscontrano differenze, ad esempio, con riferimento alle spese di impianto e ampliamento, alle spese di formazione personale, di pubblicità e ai costi di sviluppo e ai marchi. I costi di impianto e di ampliamento, ovvero i costi che si sostengono nelle fasi di start-up o di accrescimento, sono iscrivibili nello stato patrimoniale in base all’Oic 24, mentre in base allo Ias 38 devono essere imputati a conto economico.

     

    Anche le spese di formazione del personale o di pubblicità sostenute in relazione all’avviamento di una nuova impresa o attività, sono capitalizzabili, a determinate condizioni, in base all’Oic 24, mentre devono essere imputate a conto economico secondo lo Ias 38.

     

    In merito ai costi di sviluppo, eliminata dall’Oic 24 la possibilità di capitalizzare le spese di ricerca, si assiste a un sostanziale allineamento a quanto previsto dallo Ias 38. Ciononostante, dato che i due standard contabili prevedono alcune differenti condizioni per la capitalizzazione, può verificarsi, ad esempio, che alcuni costi di sviluppo non iscrivibili all’attivo in applicazione dell’Oic 24 siano capitalizzati in applicazione dello Ias 38. È il caso, ad esempio, delle liste clienti.

     

    Infine, i marchi (nonché, le testate giornalistiche e i diritti simili) in base all’Oic 24 sono iscrivibili all’attivo tra le immobilizzazioni immateriali sia se generati internamente sia se acquisiti da terzi, mentre, in base allo Ias 38 essi devono essere iscritti tra le attività immateriali unicamente qualora siano acquisiti da terzi (anche per effetto di una business combination).

     

    Valutazione iniziale

     

    Le attività immateriali, inoltre, in base allo Ias 38 possono essere valutate non solo al costo, come nell’Oic 24, ma anche al fair value secondo quanto previsto nel criterio del revaluation model. Tale modello, che prevede in ogni caso l’effettuazione di ammortamenti e di impairment test, risulta nella pratica difficilmente applicabile a causa dell’assenza di un mercato attivo degli asset immateriali.

     

    Valutazione successiva

     

    Con riferimento, invece, alla fase di valutazione successiva, si riscontrano divergenze rilevanti sull’avviamento. Il Dlgs n. 139/2015 ha modificato l’articolo 2426 del codice civile stabilendo che l’avviamento può essere ammortizzato lungo la sua vita utile e, ove questo dato non possa stimarsi in modo attendibile, in un periodo di dieci anni. Al contrario, in base agli Ias/Ifrs, l’avviamento iscritto a seguito di una business acquisition costituisce un’attività a vita utile indefinita che non è soggetta ad ammortamento ma a verifica periodica di eventuali riduzioni di valore (c.d. impairment test). In ambito Ias, peraltro, tale comportamento contabile è previsto non solo per l’avviamento ma anche per tutte le attività che presentino i requisiti per qualificarsi come a vita utile indefinita.

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