1. Contesto dell'indagine
Il 17 febbraio 2026 la Commissione europea ha avviato un'indagine formale nei confronti di Shein, classificata come Very Large Online Platform (VLOP) ai sensi del Digital Services Act (DSA). L'iniziativa si inserisce nel quadro dei poteri di supervisione attribuiti alla Commissione per verificare il rispetto degli obblighi imposti alle piattaforme digitali di grandi dimensioni, in particolare con riferimento alla circolazione di prodotti illegali e contraffatti all'interno dei marketplace online. Tra i profili oggetto di analisi vi è la possibile presenza sulla piattaforma di beni che violano diritti di proprietà intellettuale, inclusi marchi, design e copyright. Shein è stata formalmente designata come VLOP dalla Commissione europea nell'ottobre 2023.
2. Gli obblighi del DSA in materia di prodotti illegali e IPR
Il Digital Services Act introduce un sistema di responsabilità e diligenza per le piattaforme online, incidendo direttamente anche sulla circolazione di prodotti contraffatti. Il DSA sostituisce il previgente regime di responsabilità degli intermediari introdotto dalla Direttiva sul Commercio Elettronico (2000/31/CE), rafforzando significativamente gli obblighi a carico delle piattaforme.
Tra gli obblighi più rilevanti:
a) Meccanismi di notice-and-action (art. 16 DSA): le piattaforme devono predisporre sistemi che consentano ai titolari di diritti di segnalare facilmente contenuti o prodotti illegali, inclusi articoli che violano diritti di proprietà intellettuale. Il sistema deve essere facilmente accessibile, dotato di un canale elettronico diretto, e capace di consentire segnalazioni sufficientemente precise. La piattaforma è tenuta a comunicare la decisione presa al segnalante, con obbligo di motivazione in caso di diniego.
b) Tracciabilità dei trader (art. 30 DSA): i marketplace devono raccogliere e verificare informazioni sui venditori professionali che operano sulla piattaforma — ragione sociale, partita IVA, dati bancari — secondo il principio del "Know Your Business Customer" (KYBC), al fine di ridurre la presenza di operatori che commercializzano prodotti contraffatti. I venditori che non abbiano fornito le informazioni richieste o la cui verifica sia fallita non possono operare sulla piattaforma.
c) Obblighi rafforzati per le VLOP (artt. 34–35 DSA): le piattaforme di dimensioni molto grandi devono: i) analizzare i rischi sistemici, tra cui la diffusione di prodotti illegali, con cadenza annuale; ii) adottare misure di mitigazione, come sistemi di controllo più efficaci e maggiore moderazione; iii) sottoporsi ad audit indipendenti sulla conformità delle misure adottate (art. 37 DSA).
d) Trasparenza e accesso ai dati: le VLOP devono fornire informazioni sulle modalità di funzionamento dei propri sistemi e sulle misure adottate per contrastare contenuti e prodotti illegali, nonché condividere dati con la Commissione e i ricercatori autorizzati (artt. 40–42 DSA).
3. Il focus dell'indagine: i prodotti contraffatti
Con specifico riguardo all'attività di Shein quale marketplace di terzi, l'indagine della Commissione riguarda in particolare la possibile insufficienza delle misure adottate dalla piattaforma per: prevenire la vendita, da parte di venditori terzi, di prodotti che violano marchi o design registrati; rimuovere rapidamente gli articoli segnalati come contraffatti attraverso i meccanismi di notice-and-action; garantire la tracciabilità e la corretta identificazione dei venditori terzi ai sensi dell'art. 30 DSA.
In questo contesto il DSA diventa uno strumento complementare rispetto al tradizionale enforcement dei diritti IP, poiché non interviene sul singolo atto di contraffazione compiuto dal venditore terzo, ma sulla governance della piattaforma che ne ha reso possibile la commercializzazione.
4. Possibili conseguenze dell'indagine
Se la Commissione dovesse accertare violazioni del Digital Services Act, potrebbe imporre:
misure correttive per rafforzare i sistemi di controllo della piattaforma (modifica dei sistemi di notice-and-action, rafforzamento della verifica dei seller, obbligo di report periodici);
sanzioni fino al 6% del fatturato globale annuo della società (art. 74 DSA);
penalità di mora fino al 5% del fatturato giornaliero medio per ogni giorno di ritardo nell'adempimento;
in casi di violazione grave e reiterata, misure d'urgenza e, in extremis, sospensione temporanea dell'accesso al servizio nell'UE (art. 76 DSA).
5. Conclusioni
L'indagine su Shein offre uno spunto significativo per riflettere sul ruolo che il Digital Services Act può svolgere, in via indiretta, nell'enforcement della proprietà intellettuale nell'economia digitale.
Il DSA rafforza la responsabilità procedurale delle piattaforme online, imponendo obblighi di diligenza più stringenti nella gestione dei prodotti potenzialmente contraffatti. Questo rappresenta un passo in avanti rispetto al regime previgente, ma non elimina le difficoltà strutturali dell'enforcement IP nel contesto digitale: la frammentazione delle catene di fornitura, la rapidità con cui i venditori scorretti si ricostituiscono sotto nuove identità e la complessità della verifica a scala globale rimangono sfide aperte.
Per i titolari di diritti, i meccanismi introdotti dal DSA — in particolare il notice-and-action e la tracciabilità dei trader — offrono strumenti aggiuntivi di tutela, che si affiancano senza sostituire i rimedi IP tradizionali. L'efficacia concreta di tali strumenti dipenderà tuttavia dall'effettiva implementazione da parte delle piattaforme e dal rigore con cui la Commissione eserciterà i propri poteri di supervisione.
L'esito dell'indagine su Shein fornirà indicazioni preziose sulla portata applicativa del DSA in questo ambito, ma è prematuro considerarlo un modello consolidato: si tratta di uno dei primi casi di enforcement nei confronti di una VLOP, e la prassi regolatoria è ancora in fase di definizione.