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    03.06.2025

    La richiesta di integrazione documentale da parte della PA interrompe il termine decadenziale per la proposizione del ricorso avverso il silenzio


    Con le sentenze nn. 324, 325 e 326 del 26 maggio 2025, il TAR Basilicata ha chiarito che il termine per proporre il ricorso avverso il silenzio è interrotto qualora vengano avanzate delle richieste di integrazione documentale da parte della Pubblica Amministrazione.

    Nei giudizi definiti con le sentenze nn. 324 e 325/2025, le vicende sono speculari. Era stata presentata un’istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale. A tale istanza, l’Amministrazione aveva risposto solo tre anni dopo chiedendo un’integrazione documentale. Dopo aver adempiuto a tale richiesta, l’Amministrazione però era rimasta inerte non rispettando così il termine di conclusione del procedimento stabilito in 230 giorni.

    Invece, nel giudizio definito con la sentenza n. 326/2025 era stata presentata un’istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico, cui la Regione aveva dato seguito solo due anni dopo tramite richiesta di integrazione documentale. Anche in questa fattispecie, l’Amministrazione era rimasta inerte violando il termine di 90 giorni per concludere il procedimento.

    L’art. 31 c.p.a. al comma 2 stabilisce che l’azione avverso il silenzio “può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento”.

    In tutte e tre i giudizi questo termine decadenziale risulta ampiamente decorso, ma il TAR Basilicata ha invece accolto tutti i ricorsi. Questo perché ha ritenuto che la risposta alla richiesta di integrazione documentale - proveniente dall’Amministrazione - costituisca un evento interruttivo del termine, mentre sarebbe ininfluente l’istanza di sospensione ex art. 27 bis, co. 5, secondo periodo, del D.lgs. n. 152/2006 avanzata dal privato e concessa dall’Amministrazione.

    Perciò, siccome dalla data in cui la ricorrente aveva risposto alla richiesta di integrazione documentale era iniziato a decorrere il rimanente termine procedimentale per indire la Conferenza di servizi, il TAR in tutti e tre i giudizi ha condannato la Regione Basilicata a convocare la Conferenza dei servizi e a concludere il procedimento.

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