Proseguiamo la nostra breve analisi delle nuove linee guida per il rilascio delle concessioni per l’esercizio del servizio di rimorchio portuale pubblicate a marzo di quest’anno dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (“MIT”) [9] .
Nel precedente numero della nostra newsletter, abbiamo esaminato - in particolare - le premesse su cui si fondano queste linee guida e le relative disposizioni in materia di procedura per l’individuazione del concessionario e per il rilascio delle concessioni.
Vediamo ora le informazioni che l’Amministrazione deve necessariamente inserire nei bandi di gara ed i requisiti di partecipazione alle gare, per poi introdurre il tema dei criteri di valutazione delle offerte.
Le informazioni che l’Amministrazione deve inserire nei bandi di gara
Le linee guida prevedono che l’Amministrazione debba necessariamente fornire, nei documenti di gara, le seguenti informazioni:
• forme soggettive di partecipazione dei concorrenti ammesse (che sono poi quelle previste dall’art. 45 del “Nuovo Codice Appalti” [10]);
• criteri di valutazione delle offerte e relative griglie di valutazione;
• criteri di formazione ad adeguamento delle tariffe del servizio;
• costo complessivo massimo del servizio che può essere offerto in gara;
• descrizione dell’organizzazione base del servizio;
• requisiti di partecipazione alla gara;
• espresso avviso che la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario ed al rispetto delle tempistiche da questo previste per i programmati investimenti (da notare che il concorrente dovrà assumere formalmente l’impegno a rispettare tali condizioni, cui la concessione risulta pertanto soggetta).
Le linee guida, inoltre, stabiliscono che debbano essere fornite ai concorrenti tutte le informazioni di natura economica utili a definire il rischio operativo (vedasi, ad esempio, i flussi di traffico e le relative tariffe pagate negli anni precedenti la gara, ma anche le modalità di calcolo delle tariffe per il periodo della concessione a gara e la relativa stima della massima capacità contributiva che l’Amministrazione procedente ritiene possa essere posta a carico dell’utenza portuale).
Da segnalare, infine, come gli atti di gara debbano altresì prevedere (i) che il concorrente sia tenuto ad indicare, nella propria offerta, i costi per l’osservanza delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e (ii) la c.d. “clausola sociale”, vale a dire di fatto l’impegno del concorrente aggiudicatario ad applicare i contratti collettivi di settore (come già previsto dal Reg. UE 352/2017) a condizione - precisano però le linee guida - che tale impegno sia compatibile con l’organizzazione d’impresa e le strategie aziendali del predetto aggiudicatario [11].
Rispetto alla c.d. “clausola sociale”, vale la pena ricordare come - secondo il Consiglio di Stato - tale clausola non costituirebbe invero un requisito di partecipazione alla gara, bensì una modalità di esecuzione del servizio (con la conseguenza che competerà all’Amministrazione verificarne l’osservanza da parte del concessionario).
I requisiti di partecipazione alle gare
Premesso che i requisiti generali di partecipazione sono quelli previsti dall’art. 80 del “Nuovo Codice Appalti” (per esempio, non aver subito una condanna in via definitiva per determinati reati), vediamo gli ulteriori requisiti indicati dalle linee guida in commento.
Tali ulteriori requisiti si possono suddividere in due categorie: (i) quelli afferenti alla capacità economica e finanziaria e (ii) quelli afferenti alla capacità tecnica.
Per quanto concerne i primi, le linee guida considerano (i) il fatturato specifico relativo all’attività di rimorchio portuale (calcolato sulla base dei fatturati degli ultimi due esercizi fiscali prima della gara) e (ii) la solvibilità attestata da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati.
Per quanto concerne i requisiti di capacità tecnica, invece, il concorrente deve dimostrare di possedere (i) esperienza pregressa, consistente nell’aver svolto l’attività di rimorchio portuale per almeno 36 mesi consecutivi nei cinque anni antecedenti la gara; (ii) disponibilità dell’organico ritenuto neces-sario dall’Autorità Marittima per svolgere il servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori [12]; (iii) disponibilità del numero di rimorchiatori necessario ad assicurare l’erogazione del servizio nei termini stabiliti dal bando di gara [13].
I criteri di valutazione delle offerte
I criteri di valutazione delle offerte vengono stabiliti attraverso le c.d. “griglie di valutazione”. Allegate alla circolare in esame ci sono delle griglie di valutazione espressamente definite indicative e, quindi, soggette ad eventuali modifiche in ragione delle specifiche esigenze di ogni singola realtà portuale.
I criteri di valutazione hanno ad oggetto tanto i requisiti tecnici (allo scopo individuare i concorrenti in grado di garantire il più alto livello possibile di tutela della sicurezza e di operatività delle strutture portuali) quanto i requisiti economici.
Le linee guida prevedono di attribuire ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica un punteggio massimo di 75 punti ed ai criteri di valutazione dell’offerta economica un punteggio massimo di 25 punti. Nulla vieta, tuttavia, di stabilire un diverso rapporto tra il “peso” dell’offerta tecnica e quello dell’offerta economica, salvo - in ogni caso - rispettare il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Senza entrare qui nei tecnicismi che caratterizzano i metodi di calcolo utilizzabili dalle Amministrazioni per stabilire il punteggio finale di ciascun concorrente, segnaliamo come ogni metodo debba comunque consentire - alla fine del procedimento valutativo - l’assegnazione a ciascun concorrente di un unico punteggio finale (in termini numerici).
Nel prossimo numero della nostra newsletter vedremo nello specifico i criteri di valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche previsti dalle linee guida in commento, per poi concludere la nostra analisi con l’esame dei criteri di formazione e di adeguamento delle tariffe.
Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.
Per ulteriori informazioni contattare Simone Gaggero.
[9] Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 11 del 19.03.2019.
[10] Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50.
[11] Ciò in quanto le concessioni in parola non sarebbero ad alta intensità di manodopera.
[12] Da notare che i componenti stranieri dell’equipaggio dovranno avere una conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B1 del Common European Framework of Reference for Languages.
[13] I bandi di gara devono fornire adeguate informazioni anche rispetto alle caratteristiche tecniche della flotta ritenute necessarie dall’Amministrazione. In particolare, la flotta dovrà essere divisa in due gruppi: prime linee e seconde linee. Le prime linee sono i rimorchiatori necessari per l’erogazione ordinaria del servizio, mentre le seconde linee servono a garantire la continuità del servizio qualora uno o più rimorchiatori della prima linea risultassero temporaneamente indisponibili (per esempio per interventi di manutenzione) oppure in ipotesi di picchi di domanda od eventuali emergenze. La circolare in esame precisa come i bandi di gara debbano stabilire i giorni minimi di attività, su base annua, delle prime linee allo scopo di evitare che il concessionario “abusi” delle seconde linee.