Dopo la recentissima sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata lo scorso 3 febbraio (ne avevamo parlato qui: Il Consiglio di Stato conferma la prescrizione decennale del diritto del GSE al recupero degli incentivi indebitamente erogati), anche il TAR Lazio, Sez. III ter, con sentenza pubblicata il 17 febbraio 2025, n. 3443, è tornato a pronunciarsi sul tema della prescrizione decennale del diritto del GSE al recupero degli incentivi indebitamente erogati in caso di conguagli tariffari precisando che: il dies a quo della prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto del Gestore può essere fatto valere, ovverosia dal 30 giugno dell’anno successivo a quello solare di produzione.
Nella fattispecie, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Gestore ordinava la restituzione degli incentivi percepiti in eccesso sulla base dei conguagli per il periodo 2012-2015, con riferimento ad un impianto fotovoltaico su edificio ammesso al Quarto Conto Energia.
Il ricorrente, oltre a lamentare l’erroneità delle letture effettuate dal Gestore in sede di conguaglio, ha contestato l’intervenuta prescrizione del diritto di credito del GSE con riferimento all’annualità del 2012, in quanto l’impugnata richiesta di restituzione è stata notificata nel novembre del 2022 ovverosia oltre i dieci anni dall’incasso degli incentivi percepiti da luglio ad ottobre 2012.
Chiarite le modalità di determinazione dell’incentivo in concreto spettante ai proponenti in questione, basate sulla previsione di cui all’art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 91/2014, secondo la quale il GSE eroga le tariffe incentivanti “con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva entro il 30 giugno dell’anno successivo”, il TAR Lazio ha ribadito che l’azione di recupero da parte del Gestore delle somme corrisposte e non dovute deve ritenersi soggetta all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 del cod. civ., “il cui termine decorre dal giorno di erogazione delle somme, avendo l'azione di ripetizione dell’indebito come suo fondamento l’inesistenza, totale o parziale, dell’obbligazione adempiuta da una parte, perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto o è venuto meno successivamente”.
Partendo da tale presupposto, il TAR Lazio ha precisato che, in caso di conguaglio, l’individuazione materiale delle somme relative all’anno solare di produzione ha luogo entro il 30 giugno dell’anno successivo rispetto a quello di produzione.
La ratio sottesa a tale orientamento risiederebbe nella peculiarità del sistema di erogazione degli incentivi basato su rate di acconto e conguaglio finale, che consente al Gestore di ottenere “una quantificazione completa dell’energia prodotta nell’anno solare di riferimento solamente nell’anno successivo” e, in tal modo (i) confrontare la produzione effettiva con la produzione presunta; (ii) ottenere l’incentivo in concreto spettante, moltiplicando la produzione effettiva per la tariffa riconosciuta; (iii) effettuare la somma algebrica tra incentivo erogato in acconto e incentivo in concreto spettante; (iv) ricavare l’importo da sottoporre a conguaglio.
Secondo i giudici del TAR Lazio, quindi, solo l’esatta determinazione nell’anno successivo rispetto all’anno solare di produzione consente al GSE, da un lato, di effettuare il conguaglio una volta ricevute i dati effettivi di produzione dell’impianto dal gestore di rete e, dall’altro, di esercitare il proprio diritto a chiedere la restituzione degli incentivi erogati e non dovuti.