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    06.02.2024

    Via libera alla conversione del D.L. Energia: le principali modifiche e novità


    Con l’approvazione definitiva da parte del Senato del 31 gennaio 2024, si chiude il processo di conversione del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (c.d. D.L. Energia). La Camera dei Deputati aveva già approvato il disegno di legge di conversione, a seguito della questione di fiducia posta dal Governo sul relativo testo. Di seguito si segnalano le principali novità e modifiche contenute nel testo approvato, all’esito di vari emendamenti in fase di conversione.

     

    In primo luogo, rispetto alla prima versione del meccanismo del nuovo c.d. “Energy Release” introdotto dall’art. 1 del D.L. (per il cui primo commento si rimanda al seguente link):

    • le imprese energivore potranno acquistare l’energia da fonti rinnovabili “anche indirettamente”;
    • gli impianti necessari per realizzare la nuova capacità di generazione potranno avere una potenza minima di 200 kW (invece che di 1 MW);

    In secondo luogo, è stato soppresso l’art. 4, comma 2, del D.L., il quale prevedeva l’istituzione di un contributo annuale a carico dei titolari di impianti FER di potenza superiore a 20 kW, da versare per i primi 3 anni dall’entrata in esercizio, qualora i titolari avessero acquisito il titolo per la costruzione dell’impianto tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030. Tale contributo annuale, pari a 10 Euro per ogni kW di potenza dell’impianto, sarebbe stato corrisposto al GSE ed avrebbe alimentato un fondo MASE a favore delle Regioni per l’adozione di misure di decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio. Alla luce della soppressione del comma 2, il fondo per le Regioni di cui al comma 1 si regge su parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica ex art. 23 del D. Lgs. n. 47/2020.

     

    Un’ulteriore novità è rappresentata dall’aggiunta dell’art.4-bis, mediante il quale viene esteso l’ambito di applicazione della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (c.d. Screening VIA) agli interventi di modifica anche sostanziale, per operazioni di revamping, repowering e rebuilding di impianti di produzione di energia elettrica da fonti eoliche o solari.

     

    L‘art. 4-ter, comma 2, del D.L. reintroduce, dopo quasi 12 (dodici) anni, la possibilità di accedere ai meccanismi incentivanti di cui al D. Lgs. n. 199/2021 (e non anche al D.M. 4 luglio 2019, c.d. FER 1) per gli impianti fotovoltaici su aree agricole.

     

    L’art 4-ter, comma 3, del D.L. modifica il D. Lgs. n. 199/2021, nella parte in cui dispone che sia agevolata, in via prioritaria, la partecipazione agli incentivi a chi esegue interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti realizzati in aree agricole che comportano la realizzazione di nuovi impianti o di nuove sezioni di impianto, sulla medesima area e a parità di superficie agricola occupata, con incremento della potenza complessiva.

     

    Inoltre, l’art. 4-septies del D.L. introduce al D. Lgs. n. 199/2021 l’art. 7-bis, il quale dispone che con uno o più decreti del MASE siano definite le modalità per l’istituzione di un nuovo meccanismo incentivante, alternativo a quelli già previsti dagli artt. 6 e 7, finalizzato alla promozione di investimenti in capacità di produzione di energia da FER, definendo una serie di principi e criteri (lett. a-o).

     

    Tramite l’inserimento del comma 3-ter all’art. 5 del D.L., gli incentivi GSE previsti dal D.M. 15 settembre 2022, prima riservati, tra gli altri, ai nuovi impianti di produzione di biometano alimentati da FORSU, sono estesi anche agli impianti alimentati da FORSU che siano stati oggetto di riconversione.

     

    Riguardo le misure di sviluppo degli impianti eolici galleggianti in mare, l’art. 8 del D.L. Energia è stato modificato, prevedendo che il MASE pubblichi un avviso volto all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’ individuazione, in almeno 2 (due) porti nel Mezzogiorno o aree portuali limitrofe ad aree nelle quali sia in corso l’eliminazione graduale dell’uso del carbone, di aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo di investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e di infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare. Con la medesima modifica, è stata altresì prevista la pubblicazione di un vademecum del MASE per i soggetti proponenti, relativo ad adempimenti ed informazioni minime necessari all’avvio del procedimento unico per l’autorizzazione degli impianti eolici offshore.

     

    Con il comma 9-undecies dell’art. 9 del D.L., si prevede che l’avvio delle procedure di autorizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo elettrochimico, comprese le relative opere connesse, non necessita del parere di conformità tecnica sulle soluzioni progettuali degli impianti di rete per la connessione da parte del gestore di rete, comunque acquisito nel corso del procedimento autorizzativo ai fini dell’emanazione del provvedimento finale.

     

    Sono state innalzate, poi, le soglie per VIA e Screening VIA (rispettivamente a 25 MW e 12 MW) in aree idonee, così come quella per l’accesso alla PAS in aree idonee (fino a 12 MW).

     

    In ultimo, l’art. 12-bis del D.L. reca modifiche alla normativa sullo smaltimento dei pannelli fotovoltaici (D. Lgs. n. 49/2014), nella parte in cui esclude che la mancata corrispondenza tra le matricole RAEE comunicate e quelle presenti in sito possa costituire una violazione rilevante ai fini dell’erogazione degli incentivi e, pertanto, sanzionabile ai fini dell’art. 42 del D. Lgs. n. 28/2011, fermo restando l’obbligo per il soggetto responsabile di comunicare al GSE gli interventi di manutenzione che comportano la sostituzione dei moduli fotovoltaici.

     

    Sempre in tema di RAEE, è ora previsto che, con riferimento al trattenimento della quota per la gestione del fine vita dei pannelli da parte del GSE, quest’ultima sia determinata nella misura pari al doppio di quella determinata sulla base dei costi medi di adesione ai consorzi o determinati dai sistemi collettivi.

     

    Per l’analisi del testo completo del disegno di legge di conversione, cliccare qui.

     

     

     

    Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Piero Viganò, Giovanni Battista De LucaErnesto Rossi Scarpa Gregorj e Alessandro Vittoria.

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