Con la Sentenza n. 21758 del 2019 la Suprema Corte è tornata ad occuparsi della legittimità della clausola inserita in una polizza assicurativa che subordina la garanzia per il rischio derivante dal furto merci all’adozione da parte del vettore di particolari dispositivi di sicurezza o all’osservanza specifici oneri, quali ad esempio: la sorveglianza ininterrotta del mezzo da parte dell’autista o di altro incaricato del vettore durante i periodi di sosta e fermata, la custodia del veicolo in locali con accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni.
Nello specifico, la Corte ha escluso che tali clausole possano considerarsi vessatorie ai sensi dell’art. 1341 c.c. in quanto le stesse non sono dirette a limitare le conseguenze della colpa o dell’inadempimento dell’assicuratore né, tanto meno, sono finalizzate ad escludere il rischio garantito.
In conformità con la più recente giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte ha ribadito che le predette clausole sono volte, invece, alla delimitazione del rischio assicurato riguardando il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, a specificare il rischio garantito (ovvero l’oggetto del contratto).
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