La tua ricerca

    04.01.2021

    Insurance activity in Italy after the end of Brexit transition period: a new Italian Law Decree


    With a new Law Decree issued on 31 December 2020 (Decreto Legge 31 Dicembre 2020 N. 183), the Italian Government has set – amongst several others – some important rules on operations and activities in Italy of UK-based Insurers after 31 December 2020 i.e. after the end of the Brexit transition period (as provided by the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union signed on 24 January 2020).

     

    The Decreto Legge – in the light of the peculiar situation and of the need for urgent and immediate measurers following the UK withdrawal from the EU – allows UK insurers some room to carry out certain activities, subject to a number of limits and requirements. In particular, according to Article 22 of the Decreto Legge:

    i. UK Insurers which, at the end of the transition period, are authorized to carry out insurance activity in Italy under the right of establishment or freedom to provide services will be removed, from such date, from the IVASS register of EU Insurers referred to under article 26 of the Italian Insurance Code (“IIC”).

    ii. However, such UK insurers, after the end of the transition period, will continue their activity limited to the handling of contracts and policies pending as at such date (…nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso a tale data), without underwriting new contracts or renewing existing policies, until their natural expiry date or until the deadline provided for by the “plan” referred to at iii. (b.) below. IVASS will properly inform the market of the temporary contract management activity by such UK Insurers.

    iii. Such UK Insurers:

    a. Within 15 days from the end of the transition period (and so by 15 January 2021), must inform – also by publication on their website – policyholders, insureds and other beneficiaries of insurance services of the regime applicable to them.

    b. By 90 days from the end of the transition period (and so by 31 March 2021), must file with IVASS a plan containing the management measures allowing such undertakings to properly and promptly perform contracts and coverages pending at 31 December 2020, including the payment of claims.

    c.Must then file with IVASS an annual report as to the implementation of the plan under let. b above.

    iv. As of the expiry of the transition period, policyholders and insureds have the right to unilaterally (and with no cost) terminate any existing contract whose duration exceeds one year, by giving written notice to the relevant UK Insurer. Such termination will be effective at the end of the yearly policy period which is running on the termination notice date. Automatic/tacit renewal clauses included in existing policies will be ineffective.

    v. The provision of Article 193 of the Insurance Code (essentially providing for the regulatory control over EU insurers) and any other insurance provision (including sanctions referred to in Title XVIII of the Insurance Code) relevant to the same will continue to apply to such undertakings during such period of temporary contract management activity.

    vi. Italian undertakings which, at 31 December 2020, are authorized to carry out insurance or reinsurance activity in the territory of the United Kingdom under the right of establishment or the freedom to provide services will continue to their activity, without prejudice to articles 22 and 59-quinquies of the Insurance Code and in compliance with the laws of the United Kingdom.

    No specific provisions are instead laid down by Art. 22 of the Decree with regard to insurance and reinsurance intermediaries authorized to carry out insurance activity in Italy under the right of establishment or the freedom to provide services.

     

    This article is for information purposes only and is not, and cannot be intended as, a professional opinion on the topics dealt with. For further information please contact Anthony PerottoGuido FogliaMichele Zucca e Matteo Marabini.

     

     

     

    Italian version:

     

    Decreto Legge 31 Dicembre 2020 n. 183: nuove disposizioni riguardanti l'attività in Italia delle imprese di assicurazione con sede nel Regno Unito post Brexit

     

    Con il Decreto Legge n. 183 pubblicato in data 31 dicembre 2020 (il “Decreto”), il Governo ha fissato – tra le altre cose – alcune importanti previsioni relative all’attività svolta in Italia da imprese di assicurazione con sede in Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020, ossia dopo la conclusione del periodo di transizione come previsto dall'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione Europea firmato il 24 gennaio 2020 (c.d. Brexit).

     

    Il Decreto– alla luce della particolare situazione e della necessità di disporre di misure urgenti e immediate a seguito del recesso del Regno Unito dall'UE – consente agli assicuratori britannici di continuare a svolgere determinate attività, nel rispetto di una serie di limiti e requisiti.

     

    In particolare, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto:

    i. le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito che, alla scadenza del periodo di transizione, sono abilitate a esercitare l’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi sono cancellate, dal giorno successivo a tale data, dall'Elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro di cui all'articolo 26 del Codice delle Assicurazioni Private ("CAP").

    ii. Tali imprese proseguono, dopo la scadenza del periodo di transizione, l’attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso a tale data senza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o a altro termine evidenziato dall'impresa nel piano di cui al punto iii. (b.) sotto. Della prosecuzione temporanea di tale operatività l'IVASS dà adeguata evidenza al pubblico.

    iii. Le suddette imprese del Regno Unito, inoltre:

    a. informano, entro quindici giorni dalla fine del periodo di transizione (e quindi entro il 15 gennaio 2021), anche mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività a esse applicabile;

    b. presentano all'IVASS, entro novanta giorni dalla fine del periodo di transizione (e quindi entro il 31 marzo 2021), un piano contenente le misure che consentono di dare spedita e corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri;

    c. trasmettono all'IVASS, con cadenza annuale, una relazione contenente lo stato di attuazione del piano.

    iv. Dalla scadenza del periodo di transizione il contraente può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa, ovvero esercitare altre forme di scioglimento dal vincolo contrattuale; le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di esercizio del recesso stesso.

    v. Alle suddette imprese del Regno Unito, nelle more del periodo di prosecuzione temporanea di cui sopra, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 193 CAP e ogni altra disposizione in materia assicurativa relativa alle stesse, fino al termine del periodo di transizione, ivi incluse le disposizioni di cui al titolo XVIII del CAP. Si applica altresì la disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del CAP.

    vi. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane che, al termine del periodo di transizione, sono abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa o riassicurativa nel Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi proseguono l'esercizio dell’attività, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies CAP e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.

    L'art. 22 del Decreto non contiene alcuna previsione per quanto riguarda gli intermediari assicurativi e riassicurativi autorizzati a operare in Italia in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

     

     

     

    Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Anthony Perotto, Guido Foglia, Michele Zucca o Matteo Marabini

    Regolamento IVASS n. 47 del 27 aprile 2021: disposizioni in materia di piani di risanamento e finanziamento di i…
    In data 27 aprile 2021, I’IVASS ha pubblicato il Regolamento n. 47 recante disposizioni in materia di risanamento e finanziamento di cui al titolo XVI del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle as…
    Approfondisci
    Entrata in vigore del Decreto legislativo n. 187/2020: importanti modifiche al Codice delle Assicurazioni Privat…
    In data 9 febbraio 2021, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 187 del 30 dicembre 2020 (il “Decreto”). Il Decreto, adottato ad integrazione delle disposizioni attuative della direttiva (UE) 2016/9…
    Approfondisci
    L’IVASS pubblica i Provvedimenti n. 108/2021 e 109/2021 che dispongono l’estensione dei termini della sospension…
    Con il Provvedimento n. 108/2021 del 27 gennaio 2021, IVASS ha apportato modifica al Regolamento n. 43/2019 conformando la normativa regolamentare assicurativa alle nuove disposizioni previste dal decreto …
    Approfondisci
    Provvedimento IVASS n. 107 del 12 gennaio 2021: modifica alla definizione di “portafoglio” contenuta nel Regolam…
    Con provvedimento n. 107/2021, l’IVASS ha modificato la definizione di “portafoglio” di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) del Regolamento ISVAP n. 14/2008 (mediante la soppressione delle parole: “il …
    Approfondisci
    Decreto Legge 31 Dicembre 2020 n. 183: nuove disposizioni riguardanti l'attività in Italia delle imprese di assi…
    Con il Decreto Legge n. 183 pubblicato in data 31 dicembre 2020 (il “Decreto”), il Governo ha fissato – tra le altre cose – alcune importanti previsioni relative all’attività svolta in Italia da imprese di…
    Approfondisci
    Provvedimento IVASS n. 101 del 10 dicembre 2020: l’Ivass anticipa al 5 febbraio 2021 talune semplificazioni prev…
    Con l’adozione da parte di IVASS del Provvedimento n. 97 del 4 agosto 2020 si è completato il processo di integrazione nell’ordinamento italiano della disciplina dell’attività di distribuzione dei prodotti…
    Approfondisci
    Infezione contratta durante intervento chirurgico. Non sussiste responsabilità dei sanitari se questi hanno segu…
    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale penale di Cosenza, con decreto in data 26 marzo 2020, su richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto l’archiviazione di un procedimento penale incardi…
    Approfondisci
    ASSICURATIVO | Le misure del Decreto Liquidità in materia societaria e fallimentare – Impatto sulle coperture as…
    Con l’emanazione del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 (noto anche come “Decreto Liquidità”), il Governo italiano ha inteso fornire una risposta all’emergenza sanitaria in corso, introducendo una serie…
    Approfondisci
    Lettera al mercato di Banca d'Italia e IVASS in merito all'offerta di prodotti abbinati a finanziamenti
    In data 17 marzo 2020 Banca d’Italia ed IVASS hanno pubblicato una lettera congiunta al mercato nella quale è stato affrontato nuovamente il tema dell’offerta di prodotti non finanziari in abbinamento ad u…
    Approfondisci