Con il Provvedimento n. 108/2021 del 27 gennaio 2021, IVASS ha apportato modifica al Regolamento n. 43/2019 conformando la normativa regolamentare assicurativa alle nuove disposizioni previste dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 luglio 2020, prevedenti l’estensione della sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli nel bilancio civilistico local GAAP.
In considerazione delle particolari situazioni che stanno vivendo i mercati finanziari in questo periodo, le imprese di assicurazione potranno avvalersi della facoltà, anche in relazione alla chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2020, di valutare i titoli del portafoglio di carattere non durevole al valore iscritto nell’ultimo bilancio approvato ovvero, per i titoli non presenti a tale data, di valutarli al costo di acquisizione. Si specifica che tale facoltà non è estesa anche alle minusvalenze di carattere durevole.
Va sottolineato come il presente emendamento al Regolamento n. 43/2019 non implica alcuna modifica in relazione alla disciplina: (i) della trasmissione all’IVASS di informazioni aggiuntive; (ii) dell’accantonamento degli utili emersi dall’esercizio della facoltà a una riserva indisponibile; (iii) dei requisiti di informativa pubblica. Inoltre, affinché la società possa avvalersi della facoltà prevista al presente Provvedimento per l’esercizio 2020 si richiede, come per il precedente esercizio 2019, che tale decisione sia adottata mediante delibera dell’organo amministrativo, in considerazione di una specifica relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale.
*
Sempre in materia di principi contabili e bilancio delle imprese che svolgono attività assicurativa e riassicurativa, in data 27 gennaio 2021, l’IVASS, con Provvedimento n. 109/2021, ha recepito nella normativa secondaria italiana le modifiche apportate dal Regolamento UE 2020/2097 alla disciplina europea su i principi contabili da adottare ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, nella specie per quanto concerne l’International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9 Financial Instruments).
Con il presente Provvedimento infatti si dispone, conformemente alla nuova disciplina comunitaria, l’estensione dei termini per l’applicazione dell’IFRS 9, precedentemente fissati per il 1° gennaio 2021, al 1° gennaio 2023.
Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Antonia Di Bella, Michele Zucca, Anthony Perotto e Guido Foglia.