In data 27 aprile 2021, I’IVASS ha pubblicato il Regolamento n. 47 recante disposizioni in materia di risanamento e finanziamento di cui al titolo XVI del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private (“CAP”). Con tale Regolamento, l’Istituto ha fornito una disciplina di dettaglio in materia di piani di risanamento e finanziamento, tanto individuali quanto di gruppo, in attuazione dell’art. 223-ter CAP (che richiedeva all’IVASS di emanare le norme riguardanti, in particolare, i dati e le informazioni da indicare nel piano di risanamento di cui all'articolo 222 e nel piano di finanziamento i cui all'articolo 222-bis).
L’IVASS ha delineato la disciplina attuativa delle misure di salvaguardia, risanamento e liquidazioni previste nel CAP tanto a livello contenutistico quanto procedimentale per le: (i) imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia; (ii) imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo con sede secondaria in Italia; e (iii) le ultime società controllanti italiane[1].
Più nel dettaglio il regolamento disciplina i contenuti e le modalità di predisposizione e approvazione del piano di risanamento e del piano di finanziamento, nonché di presentazione delle relative relazioni, concernenti le misure adottate e l’esecuzione dei piani, da presentare all’Istituto.
Il testo completo del Regolamento e della relativa Relazione sono disponibili sul sito dell’IVASS: https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2021/n47/index.html
Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Michele Zucca, Anthony Perotto e Guido Foglia.
[1] Si specifica che se tali società sono a loro volta controllate da imprese di assicurazione e riassicurazione, da una società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno stato membro, le disposizioni del Reg. 47/2021 troveranno applicazione solo nel caso in cui l’IVASS abbia disposto la vigilanza a livello di sottogruppo nazionale.