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    12.02.2021

    Entrata in vigore del Decreto legislativo n. 187/2020: importanti modifiche al Codice delle Assicurazioni Private in materia, in particolare, di distribuzione assicurativa


    In data 9 febbraio 2021, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 187 del 30 dicembre 2020 (il “Decreto”). Il Decreto, adottato ad integrazione delle disposizioni attuative della direttiva (UE) 2016/97 (c.d. IDD), introduce alcune modifiche al Codice delle Assicurazioni Private (il “Codice”), con particolare riguardo alla distribuzione di prodotti assicurativi.

     

     

    1. Nuova definizione di attività di distribuzione (ri)assicurativa

    Tra le principali novità introdotte dal Decreto vi è una nuova definizione di attività di distribuzione assicurativa e ri-assicurativa di cui all’art 106 del Codice.

     

    Rispetto alla versione previgente, la nuova definizione precisa espressamente che l’attività di consulenza, che rientra nel novero delle attività che costituiscono attività di distribuzione assicurativa, riguarda la consulenza come definita dell’articolo 1, comma 1, lettera m-ter) del Codice, ovvero “l'attività consistente nel fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in relazione ad uno o più contratti di assicurazione”.

     

    La nuova versione dell’art. 6 include inoltre al comma 2 una specifica definizione di attività di distribuzione ri-assicurativa, distinta da quella assicurativa.

     

     

    1. Obblighi di formazione in capo agli intermediari a titolo accessori

    Con riguardo alla disciplina degli intermediari a titolo accessorio, il novellato Codice dispone l’estensione ai medesimi, mediante la modifica dell’art 109-bis, degli obblighi di formazione professionale (i quali saranno tuttavia definiti da un emanando decreto IVASS).

     

    A tali soggetti viene anche esteso il regime previsto all’art. 119 comma 3 del Codice: gli stessi divengono dunque responsabili per l’attività di intermediazione svolta dai soggetti ad essa addetti, quali i loro dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati impegnati nella distribuzione assicurativa e iscritti alla sezione E del Registro Unico degli Intermediari.

     

     

    1. Obblighi in materia di remunerazione

    Il Decreto modifica inoltre l’art. 119-bis, comma del Codice. Il testo previgente prevedeva che i distributori “non ricevono un compenso e non offrono un compenso ai loro dipendenti e non ne valutano le prestazioni in modo contrario al loro dovere di agire nel migliore interesse dei contraenti previsto dal comma 1”. La nuova versione, forse al fine di evitare possibili incertezze, non include più l’espressione “e non ne valutano le prestazioni”.

     

     

    1. Requisiti di onorabilità

    Il Decreto dispone inoltre che la persona fisica responsabile della distribuzione assicurativa per un intermediario iscritto alla lettera D del Registro Unico degli intermediari debba possedere i requisiti di professionalità e onorabilità individuati da regolamento IVASS.

     

     

    1. Vendita abbinata

    Ancora, la nuova formulazione del Codice prevede l’obbligo per i soggetti impegnati nella distribuzione di prodotti assicurativi in abbinamento di fornire sempre un’adeguata descrizione delle diverse componenti a prescindere dall’eventuale decisione del contraente di acquistare separatamente le componenti del pacchetto offerto.

     

    Ciò, diversamente dalla precedente versione che imponeva la necessità di descrizione delle caratteristiche delle varie componenti solo nel caso di acquisto separato delle componenti del pacchetto offerto al cliente.

     

    Un’ulteriore importante novità sempre in materia di vendita abbinata è la possibilità da parte di IVASS di applicare le misure cautelari ed interdittive di cui all’articolo 120-quinques comma 5 del Codice indipendentemente dal fatto che l’accessorietà̀ afferisca all’assicurazione o al servizio o prodotto diverso dall’assicurazione. L’intervento dell’IVASS è dunque consentito anche ove il prodotto principale sia un prodotto (o servizio) di natura non assicurativa (e la polizza sia accessoria a tale prodotto).

     

     

    1. Materiale pubblicitario e poteri IVASS

    È poi abrogato il comma 3 dell’art. 182 del Codice, il quale prevedeva la possibilità per l’IVASS di richiedere, pur in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario utilizzato da imprese e intermediari.

     

     

    1. Obblighi delle imprese in fase di esecuzione dei contratti

    Il nuovo Art. 183 del Codice (come modificato dal Decreto) dispone che gli obblighi di comportamento in capo alle imprese (i.e. dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza; obbligo di identificare ed evitare conflitti di interessi; realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente) si applichino anche alla fase dell’offerta dei contratti (in aggiunta alla fase di esecuzione degli stessi).

     

     

    1. Procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

    Il Decreto introduce inoltre una disciplina di raccordo tra il sistema di risoluzione delle controversie previsto dal Codice (il c.d. arbitro assicurativo) e le procedure di mediazione e negoziazione assistita.

     

    In particolare, viene previsto un regime di alternatività tra tali strumenti di c.d. alternative dispute resolution.

     

     

    1. Sanzioni

    Da ultimo, vengono apportate diverse modifiche alle disposizioni sulle sanzioni amministrative pecuniarie.

     

    In particolare, vengono estese le sanzioni di cui agli artt. 324 e 324-bis del Codice anche alle condotte concernenti la fase di realizzazione del prodotto assicurativo.

     

    Mediante la modifica dell’art. 324-quinquies, si precisa che si ha reiterazione della violazione quando “nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un’altra violazione della stessa indole”.

     

    Viene infine chiarito, all’art. 325-bis del Codice, che nel caso il fatturato (sulla base del quale la sanzione è calcolato) non sia determinabile, la sanzione applicabile è compresa tra un minimo di € 5.000,00 e un massimo di € 5 milioni.

     

     

     

     

     

    Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Michele Zucca, Anthony Perotto e Guido Foglia.

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