Con provvedimento n. 107/2021, l’IVASS ha modificato la definizione di “portafoglio” di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) del Regolamento ISVAP n. 14/2008 (mediante la soppressione delle parole: “il portafoglio non può essere costituito da soli sinistri”), al fine di rimuovere lo specifico divieto di trasferire portafogli costituiti da soli sinistri, espressamente escluso nella sua originaria formulazione.
Nell’ambito della propria analisi sull’impatto di questo provvedimento, l’IVASS ha rilevato, in particolare, che tale modifica (diretta a consentire il trasferimento di portafogli di soli sinistri) è giustificata dal mutamento delle condizioni economico-finanziarie che caratterizzano il mercato di riferimento, il quale richiede una maggiore flessibilità gestionale. Contestualmente, l’Istituto ha evidenziato che la permanenza di tale esclusione all’interno del sistema normativo italiano “potrebbe risultare svantaggiosa per le imprese operanti nel territorio della Repubblica, in termini di competitività, in quanto tale tipologia di trasferimento di portafoglio e di gestione in run-off sono consentiti in altri Paesi europei”.
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