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    31.01.2018

    Assicurazione per conto di chi spetta in ambito trasporti. Chi ha diritto all'indennizzo?


    Con una recente sentenza[1], la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi di un tema interessante, che potremmo riassumere nei seguenti termini: all’interno di un’assicurazione per conto di chi spetta, dove il rischio assicurato sia quello della perdita o avaria della merce nell'ambito di un trasporto su strada, quali regole devono essere applicate, in caso di sinistro, per individuare il soggetto avente diritto all’indennizzo?

     

    Per comprendere meglio la questione, vediamo in sintesi il caso pratico portato all’attenzione dei giudici.

     

    Una società di trasporti aveva sottoscritto - nella propria veste di vettore per conto terzi - alcune polizze assicurative per conto di chi spetta a copertura dei rischi connessi col trasporto. In occasione poi del trasporto, la predetta società, a seguito di rapina, perdeva il carico affidatole. Dal momento che gli assicuratori tardavano a liquidare l’indennizzo, il vettore decideva di rimborsare in prima persona ai committenti del trasporto gli importi corrispondenti al valore delle merci andate perdute, ottenendo da detti committenti la cessione dei diritti al recupero dell’indennizzo assicurativo.

     

    Citata in giudizio la compagnia assicuratrice, il vettore otteneva - in primo grado - la condanna di quest’ultima al pagamento in proprio favore dell’indennizzo.

     

    In secondo grado, tuttavia, era la compagnia assicuratrice a prevalere, sostenendo che - nella vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro - il diritto a domandare l’indennizzo spetterebbe al destinatario/acquirente delle merci e non al mittente/venditore.

     

    Quanto sopra in applicazione dell’art. 1510, II comma, c.c.[2], ai sensi del quale, il venditore (in ipotesi di vendita di cose mobili da trasportare) si libera dell’obbligo di consegna affidando la merce al vettore. Sulla scorta di questa regola, pertanto, i summenzionati committenti non avrebbero potuto cedere al vettore il diritto al recupero dell’indennizzo assicurativo, non essendo gli stessi committenti titolari di detto diritto.

     

    La Suprema Corte ha chiarito il tema, stabilendo che - in ipotesi come quella sopra delineata - la norma di riferimento non è l’art. 1510, II comma, c.c., bensì l’art. 1689 c.c.[3]. Secondo quest’ultima disposizione, i diritti derivanti dal contratto di trasporto verso il vettore si trasferiscono al destinatario dal momento in cui - arrivate le merci a destinazione o scaduto il termine entro cui sarebbero dovute arrivare - lo stesso ne chiede la riconsegna al vettore.

     

    Nel caso di specie, pertanto, posto che le merci (oggetto di rapina) non erano mai giunte a destinazione, i diritti verso il vettore (e quindi il diritto all’indennizzo) erano rimasti in capo al mittente. Ne consegue la validità della cessione dei diritti assicurativi da parte dei committenti il trasporto (effettivi titolari di detti diritti) in favore della società di trasporti.

     

    Il principio affermato dalla Corte di Cassazione è dunque - in sintesi - il seguente: “per stabilire la titolarità del diritto all’indennizzo occorre considerare l’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate, per cui la legittimazione del destinatario sussiste, ai sensi dell’art. 1689 c.c., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia chiesto la riconsegna al vettore[4].

     

    Da notare che la Suprema Corte aveva già affermato questo principio anche con riferimento ad un contratto di trasporto internazionale di merci su strada regolato dalla Convenzione di Ginevra del 19.05.1956 (la nota CMR). Per un approfondimento al riguardo, vi rimandiamo al numero 32 del nostro Shipping and Transport Bulletin, in cui ci eravamo occupati proprio di questo tema.

     

     

     

     

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.

    Per ulteriori informazioni contattare Laura Lombardini

     

     

     

     

     

     

     

    [1] Cass. Civ. Sez. III, n. 22044 del 22.09.2017.

     

    [2] Art. 1510, II comma, c.c. - “Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore”.

     

    [3] Art. 1689 c.c. - “I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore. Il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate. Nel caso in cui l'ammontare delle somme dovute sia controverso, il destinatario deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito”.

     

    [4] Cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 22044 del 22.09.2017.

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