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    18.06.2019

    L’Autorità di Sistema Portuale è un’impresa ai fini della normativa antitrust


    Con una recente sentenza, il Tribunale di Genova ha riconosciuto come un’Autorità di Sistema Portuale italiana (“AdSP”), rispetto all’attività di concessione di aree demaniali dietro corrispettivo, debba essere considerata un’“impresa” ai fini della normativa antitrust. Si tratta di una sentenza a suo modo “innovativa” perché è la prima volta che la giurisprudenza italiana perviene al predetto riconoscimento.

     

    Quanto sopra nonostante a livello europeo già da tempo non vi fossero dubbi in merito alla natura di impresa degli enti di gestione dei porti.

     

    In Italia, infatti, eravamo rimasti ancorati al dato formale per cui - ai sensi della Legge 84/94 - le AdSP sono qualificate come enti pubblici non economici cui la predetta legge conferisce soltanto funzioni di “enti regolatori”, precludendo loro la possibilità di svolgere attività portuali.

     

    Sul punto, fino ad oggi, si potevano annoverare precedenti significativi, benché riguardanti fattispe-cie che non riguardavano le AdSP: si ricorda, ad esempio, la sentenza della Corte di Cassazione a Se-zioni Unite, con cui è stata riconosciuta la natura di impresa dell’Agenzia del Territorio rispetto all’attività di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni a terzi [1]. Il Tribunale di Genova ha corret-tamente richiamato tale precedente per evidenziare come “la nozione di impresa, nell'ambito del diritto comunitario della concorrenza, abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle modalità di finanziamento”.

     

    In altri termini, secondo il principio affermato dalla Suprema Corte (e fatto proprio anche dal Tribu-nale di Genova), la nozione di impresa sarebbe di carattere più economico che giuridico, con la con-seguenza che il suo tratto caratteristico starebbe nell’esercizio organizzato e duraturo di un’attività economica sul mercato, a prescindere da come il soggetto che svolge detta attività sia formalmente qualificato. In questa prospettiva risulterebbe dunque irrilevante la qualifica formale di ente pubblico non economico.

     

    Questa impostazione è quella già seguita dalla Corte i Giustizia dell’UE, la quale aveva già chiarito che:

    • la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a pre-scindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento, e che co-stituisce un’attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato[2];
    • la circostanza che un ente disponga, per l’esercizio di una parte delle proprie attività, di pre-rogative dei pubblici poteri non impedisce, di per sé sola, di qualificarlo come impresa ai sensi del diritto comunitario della concorrenza per il resto delle sue attività economiche (...)[3].

    Stabilito dunque che la qualifica di ente pubblico non economico non può rappresentare di per sé un ostacolo al riconoscimento delle AdSP come imprese, non resterebbe che capire se le AdSP svolgano o meno un’attività economica.

     

    In questo senso è utile rifarsi nuovamente (seguendo il ragionamento del Tribunale di Genova) al co-stante orientamento della Commissione Europea, secondo il quale le Autorità di Sistema Portuale svolgono attività economica e sono qualificabili come imprese. Secondo la Commissione UE, infatti, “lo sfruttamento commerciale di infrastrutture portuali e la costruzione di simili infrastrutture ai fini di sfruttamento commerciale costituiscono attività economiche”  [4]

     

    La stessa Commissione ha poi precisato che le Autorità di Sistema Portuale esercitano un’attività economica in quanto “rilasciano concessioni o autorizzazioni (uso di un bene dietro pagamento di un canone) a imprese (generalmente) private per l’impiego commerciale del bene (infrastruttura portuale di base) e la fornitura di servizi (ad esempio carico, scarico, pilotaggio, traino) a compagnie di navigazione” [5].

     

    Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale di Genova ha ritenuto che un’AdSP possa (rectius debba) essere considerata un’impresa ai fini della normativa antitrust rispetto all’attività di concessione dietro corrispettivo di aree.

     

    A ciò si aggiunga che - sul mercato del rilascio delle concessioni dietro pagamento di un corrispettivo - l’AdSP occupano evidentemente una posizione dominante, essendo di fatto monopoliste ex lege e più precisamente è stato ritenuto che la rilevanza a livello pratico della sentenza qui commentata non è di poco conto.

     

    Come noto, infatti, la legge 287/1990, vieta alle imprese in posizione dominante di abusare di tale posizione, essendo al contrario gravate (come afferma il Consiglio di Stato [6]), da una “speciale responsabilità” che impone loro – in particolare – di astenersi da comportamenti che potrebbero avere un effetto distorsivo della concorrenza.

     

    Tanto è vero che il caso deciso con la sentenza in commento aveva ad oggetto proprio il ricorso di un concessionario che riteneva di essere stato discriminato dall’AdSP nella misura in cui quest’ultima aveva realizzato una serie di interventi infrastrutturali a vantaggio di un concessionario concorrente (pur avendo ricevuto le stesse richieste di intervento anche dal concessionario attore). Secondo la tesi di quest’ultimo, quindi, la AdSP avrebbe tenuto una condotta discriminatoria tale da alterare in-giustificatamente gli equilibri concorrenziali all’interno del porto.

     

    Questa sentenza del Tribunale di Genova potrebbe quindi rappresentare uno strumento in più nelle mani dei concessionari per far valere i propri diritti ed opporsi a condotte delle AdSP che potrebbero apparire discriminatorie o comunque lesive dei principi della concorrenza.

     

     

     

     

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.

    Per ulteriori informazioni contattare Alberto Torrazza o Ekaterina Aksenova.

     

     

     

     

     

     

     

    [1]Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 30175 del 30/12/2011

    [2]Vds. Corte di Giustizia, causa C-35/96, Commissione/Italia, punto 36

    [3]Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 1° luglio 2008, causa C-49/07, MOTOE c. Stato Ellenico, punto 25.

    [4]Vds. decisione della Commissione Europea Aiuti di Stato SA.38399 (2018/E) – Tassazione dei Porti in Italia. Per un com-mento sulla vicenda vds. Shipping & Transport Bulletin giugno – luglio 2018

    [5]Vds. decisione della Commissione Europea Aiuti di Stato SA.38399 (2018/E) – Tassazione dei Porti in Italia. Per un com-mento sulla vicenda vds. Shipping & Transport Bulletin giugno – luglio 2018

    [6]Consiglio di Stato, sentenza n. 1673 del 8 aprile 2014.