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    05.10.2026

    Conto Energia e "exit strategy": pubblicato il DM Fuoriuscita


    In attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, del Decreto-Legge n. 21/2026, convertito con modificazioni dalla Legge n. 49/2026 (il “Decreto Bollette”), il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”) con il decreto n. 262 del 10 agosto 2026 (il “DM Fuoriuscita”), pubblicato il 28 settembre 2026 sul sito istituzionale del Ministero e in vigore dal 29 settembre 2026, ha definito le modalità operative relative alla c.d. exit strategy dai meccanismi di incentivazione per gli impianti fotovoltaici ammessi alle prime quattro edizioni del “Conto Energia”, introdotte dall’articolo 2, comma 4, del Decreto Bollette.

    Proseguendo la rubrica dedicata al Decreto Bollette e riprendendo le considerazioni già svolte nel nostro precedente approfondimento sul tema, il presente articolo analizza le regole introdotte dal DM Fuoriuscita, gli aspetti che tale decreto lascia irrisolti e le implicazioni dell’obbligo di rifacimento integrale degli impianti, con particolare riguardo alla possibilità di accedere ai nuovi meccanismi di supporto.

     

    1. PREMESSE E CONTESTO ALL’ESITO DELLE ADESIONI ALLO “SPALMA-INCENTIVI”

    Come noto, l’art. 2 del Decreto Bollette, al fine di ridurre la componente ASOS degli oneri generali di sistema, ha introdotto due misure volontarie rivolte ai soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici di potenza nominale incentivata superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe o premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto energia con scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2029, non dipendenti dai prezzi di mercato, riconosciuti dal GSE ai sensi dei DM 28 luglio 2005, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011 (“Impianti Incentivati”).

    In particolare, sono stati introdotti: (i) il nuovo “spalma-incentivi” (commi 1-3), con adesione entro il 31 maggio 2026, e (ii) la fuoriuscita anticipata dal regime incentivante (comma 4), efficace dal 1° gennaio 2028, entro un contingente complessivo di 10 GW (“Contingente”) e subordinata al rifacimento integrale degli impianti, la cui definizione delle modalità attuative della fuoriuscita era demandata a un decreto del MASE, che costituisce oggetto di analisi del presente articolo. In particolare, il Decreto Bollette riserva agli impianti che aderiscono volontariamente al nuovo “spalma-incentivi” un accesso diretto alla fuoriuscita anticipata, prevedendo invece una procedura competitiva qualora il Contingente non risulti saturato. Tale procedura competitiva, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera d) del Decreto Bollette, si applica anche nel caso in cui le richieste di adesione al nuovo “spalma-incentivi” superino il Contingente.

    A tal proposito, il DM Fuoriuscita dà atto che le richieste di adesione allo “spalma-incentivi” presentate entro il 31 maggio 2026 non superano il Contingente. Resta quindi esclusa l’ipotesi di cui all’art. 2, co. 4, lett. d) del Decreto Bollette. Trova, dunque, applicazione il doppio canale di accesso già illustrato nel precedente approfondimento, che prevede l’accesso diretto per coloro i quali hanno aderito allo spalma-incentivi e una procedura competitiva, nei limiti del contingente residuo, per tutti gli altri soggetti.

     

    2. MODALITÀ DI ACCESSO

    Al fine di esercitare la facoltà di fuoriuscita anticipata, i soggetti responsabili degli Impianti Incentivati – che abbiano aderito o meno allo “spalma-incentivi” – dovranno presentare al GSE una manifestazione di interesse entro trenta giorni dalla pubblicazione delle regole operative del GSE (le “Regole Operative”), secondo le modalità ivi disciplinate. 

    Ne consegue che:

    • accedono direttamente alla fuoriuscita i soggetti che hanno aderito allo spalma-incentivi ai sensi dell’art. 2, commi 1-3, del Decreto Bollette e che presentano la manifestazione di interesse (art. 2, co. 2, DM Fuoriuscita);

    • accedono alla fuoriuscita tramite procedura competitiva i soggetti che non hanno aderito allo spalma-incentivi e che abbiano, in ogni caso, presentato la manifestazione di interesse (art. 2, co. 3, DM Fuoriuscita).

    Le Regole Operative devono essere pubblicate dal GSE entro trenta giorni dall’entrata in vigore del DM Fuoriuscita. Entro i successivi dieci giorni il GSE emana l’avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse (art. 7, co. 3).

     

    3. LA PROCEDURA COMPETITIVA

    La procedura competitiva, bandita dal GSE, si svolgerà in forma telematica entro il 30 giugno 2027 e la data di svolgimento della procedura sarà definita dalle Regole Operative. I principali elementi da tenere in considerazione sono i seguenti:

    • valore base: è determinato ai sensi dell’art. 2, co. 4, lett. c), n. 2) del Decreto Bollette (90% del valore attualizzato dei flussi di cassa residui degli incentivi spettanti tra il 1° gennaio 2028 e la scadenza della convenzione) ed è reso disponibile dal GSE secondo le Regole Operative (art. 3, co. 3);

    • contingente: è pari a 10 GW decurtati della potenza degli impianti ad accesso diretto e deve in ogni caso essere inferiore di almeno il 5% rispetto al totale dei volumi per i quali è stata presentata la manifestazione di interesse (art. 3, co. 4);

    • tempistiche: la finestra per la presentazione delle domande non può superare dieci giorni lavorativi e le graduatorie sono pubblicate entro i successivi dieci giorni lavorativi;

    • offerte e graduatoria: le istanze, inviate tramite il sito del GSE, recano un’offerta di riduzione percentuale rispetto al valore base. Il GSE ordina le offerte in senso decrescente rispetto al «beneficio atteso per il sistema» fino a saturazione del Contingente e, a parità di beneficio atteso, accorda priorità all’anteriorità della data di completamento della domanda (art. 4, commi 1, 3 e 6);

    • ultima offerta accettata: qualora la disponibilità del contingente per l’ultima offerta accettata sia inferiore alla potenza per la quale si richiede l’accesso, è comunque ammessa in graduatoria l’intera quota di potenza dell’impianto (art. 4, co. 4).

    L’inserimento in posizione utile in graduatoria costituisce, da un lato, impegno del GSE al riconoscimento del corrispettivo di aggiudicazione e, dall’altro, esercizio dell’opzione di fuoriuscita da parte del soggetto richiedente (art. 4, co. 5).

     

    4. GLI OBBLIGHI DI RIFACIMENTO INTEGRALE

    I soggetti che accedono alla fuoriuscita, sia in via diretta che tramite procedura competitiva (in entrambi i casi a seguito di presentazione di manifestazione d’interesse), sono tenuti a (art. 2, co. 4):

    1. realizzare interventi di rifacimento integrale degli Impianti Incentivati a decorrere dal 1° gennaio 2028 ed entro il 31 dicembre 2030;

    2. garantire che il rifacimento comporti un incremento di potenza idoneo ad assicurare livelli di producibilità almeno pari: (i) al 30% rispetto al valore atteso nel periodo di incentivazione residua, per gli impianti con moduli non collocati a terra ovvero collocati a terra in area agricola; (ii) al doppio del valore atteso nel medesimo periodo, per tutti gli altri impianti;

    3. utilizzare esclusivamente moduli iscritti al registro di cui all’art. 12 del D.L. n. 181/2023, conformi ai requisiti territoriali e tecnici di cui al co. 1, lett. b) e c) della medesima disposizione;

    4. contrattualizzare a termine, anche attraverso i meccanismi di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 199/2021, di seguito richiamati, l’energia prodotta e immessa in rete ascrivibile alla potenza residua rispetto all’incremento di producibilità ottenuta grazie agli interventi di rifacimento.

    Gli obblighi relativi ai moduli e alla contrattualizzazione a termine, di cui alle lettere c) e d) che precedono, devono essere rispettati per i dieci anni successivi all’entrata in esercizio dell’intervento, «pena la decadenza dai benefici percepiti».

    Con riferimento a tale termine decennale, occorre osservare che il Decreto Bollette, pur subordinando l’erogazione dei corrispettivi a tali condizioni, non ne indica la durata e riferisce l’obbligo sui moduli alla sola «realizzazione degli interventi». Per effetto del DM Fuoriuscita, invece, l’obbligo diventa maggiormente gravoso in quanto, per un decennio a decorrere dall’entrata in esercizio, anche le eventuali sostituzioni dovranno avvenire con moduli iscritti al relativo registro e la quota di energia ascrivibile alla potenza residua dovrà restare coperta da contratti a termine senza soluzione di continuità, con un orizzonte che può estendersi sino al 2040. Il riferimento ai benefici «percepiti» lascia inoltre intendere che la decadenza possa comportare la restituzione delle rate già incassate, senza alcuna graduazione in funzione della gravità o del momento della violazione.

     

    5. VERIFICHE, EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO E DECADENZA

    Il procedimento successivo all’ammissione si articola nelle seguenti fasi:

    • gli impianti devono essere oggetto di rifacimento integrale a decorrere dal 1° gennaio 2028 ed entrare in esercizio entro il 31 dicembre 2030; in caso contrario, il GSE dichiara la decadenza dal diritto ai corrispettivi (art. 5);

    • l’entrata in esercizio dell’intervento deve essere comunicata al GSE entro novanta giorni dalla data registrata su GAUDÌ, a pena di perdita del diritto al corrispettivo, ovvero di decadenza dalla graduatoria (art. 6, co. 1);

    • entro i novanta giorni successivi il GSE verifica l’entrata in esercizio e il rispetto degli obblighi di cui all’art. 2, co. 4; l’esito negativo comporta la decadenza (art. 6, commi 2 e 3);

    • in caso di esito positivo, entro il trentesimo giorno successivo il GSE regola con le controparti il pagamento del corrispettivo, anche nell’ambito dei contratti attuativi dei meccanismi di cui agli artt. 6, 7 e 7-bis del D.Lgs. n. 199/2021 (art. 6, commi 4 e 5).

    Le Regole Operative dovranno disciplinare, tra l’altro, i modelli di istanza, la data della procedura competitiva, lo schema di avviso, i contratti-tipo, la documentazione da trasmettere con la comunicazione di entrata in esercizio, gli obblighi dei beneficiari, gli oneri istruttori e le modalità di calcolo dell’incremento di potenza (art. 7, co. 2). Al GSE spetta, infine, il monitoraggio degli effetti della misura (art. 8).

     

    6. IL REVAMPING E LA PARTECIPAZIONE AI NUOVI MECCANISMI DI SUPPORTO

    6.1 Il doppio regime di remunerazione

    Il DM Fuoriuscita conferma l’impostazione del Decreto Bollette, che prevede per l’impianto oggetto di rifacimento un doppio regime: (i) per la potenza corrispondente all’incremento di producibilità, la possibilità di partecipare ai meccanismi di supporto di cui agli artt. 6, 7 e 7-bis del D.Lgs. n. 199/2021, tra cui il FER-X (art. 2, co. 6); (ii) per la potenza residua, l’obbligo di contrattualizzazione a termine dell’energia immessa in rete (art. 2, co. 4, lett. d)).

    Positivamente, il DM chiarisce che l’accesso ai meccanismi di supporto per la quota incrementale spetta sia agli impianti ad accesso diretto sia a quelli selezionati tramite procedura competitiva, laddove il Decreto Bollette richiamava letteralmente la sola procedura di cui alla lett. b).

    6.2 Un perimetro più ristretto di quello legislativo

    Per la potenza residua, il Decreto Bollette ammette, in alternativa alla contrattualizzazione a termine, l’incentivazione mediante i meccanismi di cui agli artt. 6, 7 e 7-bis del D.Lgs. n. 199/2021, compatibilmente con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Il DM Fuoriuscita menziona invece soltanto la contrattualizzazione a termine, restringendo le opzioni previste dalla norma primaria. Pertanto, un chiarimento in sede di Regole Operative appare opportuno.

    Letto in combinato disposto con l’art. 6, co. 6, l’obbligo di contrattualizzazione si traduce, di fatto, in un impegno di copertura decennale, senza che siano definiti la durata minima dei contratti, la tipologia ammessa (PPA fisici o finanziari, contratti a termine con trader), la quota minima di energia coperta e le modalità di verifica da parte del GSE.

    6.3 Misura e ripartizione dell’energia

    La coesistenza, sul medesimo impianto, di un contratto per differenza sulla quota incrementale e di un contratto a termine sulla quota residua richiede regole univoche di ripartizione dell’energia prodotta, presumibilmente su base proporzionale (non essendo prevista al momento l’installazione di strumenti di misurazione per ciascuna sezione d’impianto). Occorrerà inoltre definire come la «potenza corrispondente all’incremento di producibilità» sia individuata a partire da un parametro espresso in energia: aspetto rimesso alle Regole Operative (art. 7, co. 2, lett. l)) e decisivo sia per la partecipazione alle aste FER-X sia per la strutturazione dei PPA.

    6.4 Gli strumenti del Decreto Bollette per la contrattazione a termine

    Per la quota residua, gli operatori potranno avvalersi degli strumenti introdotti dall’art. 4 del Decreto Bollette: la bacheca di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 199/2021 con sezioni dedicate ai contratti di durata non inferiore a tre anni, la garanzia di ultima istanza del GSE con il supporto di SACE e il servizio di aggregazione della domanda affidato ad Acquirente Unico.

    Resta da chiarire se agli impianti fuoriusciti possa applicarsi la premialità del 15% prevista dall’art. 4, commi 12 e 13 del Decreto Bollette per gli impianti selezionati da Acquirente Unico «al termine del periodo di incentivazione»: la risposta dipende dall’equiparazione, o meno, della fuoriuscita anticipata alla naturale scadenza del periodo incentivante e potrebbe incidere in misura non trascurabile sull’attrattività della misura.

    6.5 Profili autorizzativi, di rete e contrattuali

    Sul piano autorizzativo, il rifacimento integrale di impianti in area industriale beneficia del regime di attività libera a prescindere dalla potenza risultante, a condizione che l’impianto continui a ricadere interamente in area industriale. Tuttavia, in assenza di superfici aggiuntive all’interno del medesimo perimetro, il raggiungimento della soglia potrebbe risultare tecnicamente difficoltoso e troveranno applicazione i regimi ordinari del D.Lgs. n. 190/2024, in funzione dell’area e dell’entità dell’intervento.

    Quanto alla rete, l’incremento di potenza richiederà in molti casi l’adeguamento della connessione e in assenza di clausole di salvaguardia per ritardi non imputabili al produttore, i tempi di rilascio delle soluzioni di connessione rappresentano un potenziale fattore di rischio rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2030.

    Infine, come già evidenziato, l’adesione impone una revisione complessiva dell’assetto contrattuale dell’impianto: estensione dei diritti di superficie e dei contratti di disponibilità delle aree su un orizzonte coerente con gli obblighi decennali, rinegoziazione dei finanziamenti in essere, approvvigionamento di moduli iscritti al registro in un arco temporale concentrato e, verosimilmente, caratterizzato da elevata domanda.

     

    7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

    Il DM Fuoriuscita fornisce alla misura la struttura procedurale che mancava, ma rimette alle Regole Operative gli elementi decisivi per la valutazione economica degli operatori: il calcolo dell’incremento di potenza, il valore base, i contratti-tipo, la data della procedura. Al contempo, il provvedimento introduce vincoli non previsti dalla norma primaria (l’obbligo decennale, il “taglio” del 5% del Contingente) e ne restringe altri (le opzioni di remunerazione della potenza residua), senza risolvere il disallineamento con il termine del 30 settembre 2026.

    Trovano quindi conferma, e per certi versi si accentuano, le perplessità espresse all’indomani dell’entrata in vigore del Decreto Bollette: la fuoriuscita anticipata si configura come un’operazione industriale e finanziaria complessa, i cui benefici andranno ponderati rispetto alla rinuncia a flussi di cassa certi e a un orizzonte di impegni che, per effetto del DM, si estende di almeno dieci anni oltre il rifacimento.

    In attesa delle Regole Operative, attese nel corso del mese di ottobre, gli operatori interessati potrebbero avviare sin d’ora una due diligence tecnico-legale sui singoli impianti (producibilità attesa, regime autorizzativo, disponibilità di rete e delle aree, vincoli contrattuali e finanziari), così da poter assumere in tempi brevi una decisione consapevole una volta definito il quadro attuativo.

     

    1. ^ Cfr. «Decreto Bollette ed impatti sul mercato energetico: l’intervento sui Conti Energia», Energy Law Italy, 2 marzo 2026, disponibile al link https://www.advant-nctm.com/news-e-approfondimenti/decreto-bollette-ed-impatti-sul-mercato-energetico-lintervento-sui-conti-energia.
    2. ^ Il registro, istituito dall’art. 12 del D.L. n. 181/2023, convertito dalla Legge n. 11/2024, è tenuto dall’ENEA; il DM Fuoriuscita, in linea con il Decreto Bollette, richiede la conformità ai requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 della norma.
    3. ^ Cfr. art. 2, co. 4, lett. e), n. 7) del Decreto Bollette, che ammette, per l’energia ascrivibile alla potenza residua, la contrattualizzazione a termine «o» l’incentivazione mediante i meccanismi di supporto di cui agli artt. 6, 7 e 7-bis del D.Lgs. n. 199/2021, «compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato».
    4. ^ Ai sensi dell’art. 4, co. 13 del Decreto Bollette, la premialità si applica, tra l’altro, agli impianti di potenza superiore a 20 kW che siano stati beneficiari dei DM 28 luglio 2005, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011.

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