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    06.11.2026

    Data Center in Lombardia: nuove proposte su PPA e connessione alla RTN e possibili impatti su costi e tempi degli investimenti


    Come noto, con la Legge Regionale n. 11 del 3 giugno 2026 (la “Legge Regionale” o la “LR”) la Lombardia è stata la prima Regione italiana a dotarsi di una disciplina organica dedicata all’insediamento dei Data Center (“DC”). 

    A distanza di quattro mesi dall’entrata in vigore della Legge Regionale e, in particolare, il 22 ottobre u.s., la Giunta regionale è nuovamente intervenuta sulla materia approvando una proposta di legge recante plurime modifiche alla LR di rilievo tutt’altro che marginale ai fini dello sviluppo delle prossime iniziative e che è attualmente all’esame del Consiglio regionale.

    Il quadro delineato dalla Legge Regionale e le modifiche proposte dalla Giunta regionale lombarda offrono lo spunto per alcune considerazioni preliminari sui potenziali impatti delle novità normative sul mercato di riferimento.

     

    Priorità e prescrizioni insediative ed energetico-ambientali

    Tra i principali tratti distintivi della nuova disciplina emerge, innanzitutto, il tentativo di conciliare la crescita di un’infrastruttura ormai essenziale con le esigenze di tutela ambientale e di governo del territorio.

    Priorità

    La Legge Regionale individua alcune “priorità insediative ed energetico-ambientali” da tenere in debita considerazione nelle fasi embrionali degli investimenti in materia di DC. È ritenuta preferenziale la localizzazione dei DC in aree di rigenerazione urbana o in siti dismessi, ivi comprese aree di cave e miniere dismesse o non più attive, contaminate, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate.

    Nell’ambito dell’esercizio dei DC riveste natura prioritaria l’utilizzo di energia da fonti a impatto carbonico neutrale nonché il recupero e il riuso del calore generato dai sistemi di raffreddamento. Devono essere privilegiate soluzioni di riutilizzo dell’energia termica da raffreddamento delle infrastrutture digitali in processi di teleriscaldamento, in altri usi che impiegano i cascami termici, a favore di comunità energetiche rinnovabili, di utenze pubbliche o collettive.

    In aggiunta, per effetto delle modifiche introdotte dalla Giunta regionale nell’ambito dello sviluppo di tali iniziative devono essere privilegiate soluzioni tecnologiche, ad elevata efficienza idrica, che effettuano il riciclo delle acque piovane e grigie interne o che prevedono la restituzione delle acque utilizzate a sistemi irrigui o ambientali compatibili.

    Sul punto con la DGR n. XII/6645 del 3 agosto 2026 (la “DGR 6645/2026”) la Giunta regionale ha definito i criteri per la verifica del perseguimento delle priorità insediative ed energetico-ambientali che, verosimilmente, dovranno essere aggiornati alla luce dei recenti emendamenti proposti dalla Giunta regionale.

    Prescrizioni

    Il profilo più rilevante introdotto di recente dalla Giunta regionale riguarda con tutta evidenza le prescrizioni che gli operatori sono tenuti ad osservare ai fini dell’avvio dell’iter autorizzativo.

    Nello specifico, alla luce dei recenti emendamenti, per la realizzazione di nuovi DC e per l’ampliamento di DC esistenti, l’approvvigionamento dell’energia elettrica destinata all’alimentazione degli stessi, per la quota non coperta da energia prodotta da fonti rinnovabili e autoconsumata nel sito, deve essere assicurato mediante uno o più accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili.

    Quanto ai sistemi di raffreddamento, per la realizzazione dei DC e per l’ampliamento di quelli esistenti non è consentita l’adozione di sistemi che comportino consumo di acqua, indipendentemente dalla provenienza della risorsa idrica, esclusi gli impianti a circuito chiuso e relativi sistemi di reintegro, nonché i sistemi ad elevata efficienza idrica o che prevedano l’utilizzo di acqua contaminata e successivo trattamento ai fini della restituzione in ambiente con caratteristiche qualitative previste dalla normativa vigente, garantendo un bilancio idrico sostenibile, il miglioramento della qualità delle acque restituite rispetto a quelle prelevate e la compatibilità termica con il corpo idrico ricevente.

    L’istanza per l’autorizzazione alla realizzazione o all’ampliamento di centri dati con soluzione di connessione definitiva alla RTN, certificata dal gestore della RTN, deve essere corredata dalla soluzione di connessione che preveda il collegamento a stazioni elettriche esistenti, già autorizzate ovvero il cui progetto sia stato depositato ai fini autorizzativi. Resta ferma la possibilità, per il proponente, di prevedere, nelle more della realizzazione della connessione definitiva, una soluzione di connessione temporanea alla rete in media tensione, certificata dal gestore della rete.

     

    Misure premiali 

    Ai sensi dell’art. 3 della LR, nel caso di insediamento dei DC secondo una o più delle priorità energetico-ambientali sopra descritte, trovano applicazione misure premiali che comprendono la riduzione dei termini del procedimento di valutazione di compatibilità relativo ai DC con richiesta di connessione superiore a 10 MW e l’adozione di protocolli di semplificazione. È inoltre prevista una priorità nell’assegnazione di risorse finanziarie regionali previste in bandi e avvisi per l’innovazione digitale, la transizione industriale e il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche e di connettività in fibra ottica, nonché per interventi di rigenerazione urbana e territoriale.

    Sul piano degli oneri e delle dotazioni, le misure premiali includono la riduzione del contributo di costruzione in relazione alla componente riferita all’incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, entro un minimo del 10 per cento e fino a un massimo del 30 per cento. È prevista anche la riduzione della superficie destinata a parcheggi pertinenziali nella misura del 50%, incrementabile fino ad un massimo del 75% con deliberazione del consiglio comunale o in sede di variante.

    Ai sensi dell’art. 3, co. 3 della LR tali misure premiali possono, inoltre, essere integrate dai Comuni prevedendone di ulteriori. 

    Sulla base di quanto disposto dalla DGR 6645/2026, nell’ambito degli iter autorizzativi deve trovare applicazione il principio secondo cui all’aumentare del livello complessivo di perseguimento delle priorità corrisponde l’accesso a misure premiali progressivamente più incisive, in ragione del maggiore beneficio pubblico generato dall’intervento.

    La fascia A, nella quale risultano soddisfatte quattro priorità, consente l’accesso a tutte le misure: riduzione dei termini procedimentali, protocollo di semplificazione, priorità nei bandi regionali, riduzione del contributo di costruzione e riduzione della superficie destinata a parcheggi. La fascia B, corrispondente a tre priorità soddisfatte, dà accesso alla riduzione dei termini procedimentali, al protocollo di semplificazione, alla priorità nei bandi regionali e alla riduzione del contributo di costruzione.

    Per la fascia C, che richiede il soddisfacimento di due priorità, sono previsti la riduzione dei termini procedimentali, il protocollo di semplificazione e la priorità nei bandi regionali. La fascia D, relativa al soddisfacimento di una sola priorità, consente invece di beneficiare della riduzione dei termini procedimentali e del protocollo di semplificazione.

     

    Misure penalizzanti

    Le misure premiali sono affiancate da specifiche misure “penalizzanti”; in particolare, è previsto che l’insediamento di DC in aree agricole determini un incremento del contributo di costruzione del 100%, elevato fino al 200% qualora l’intervento interessi aree di particolare rilevanza naturale e ambientale e da destinare a misure compensative. 

    Inoltre, sulla base degli emendamenti proposti dalla Giunta regionale, in tali casi, qualora l’intervento non risulti conforme alle destinazioni d’uso, ai parametri urbanistici o alle altre previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente, l’insediamento del DC è subordinato all’approvazione di una variante al Piano di Governo del Territorio (“PGT”). Qualora, invece, la disciplina urbanistica vigente consenta già l’insediamento della destinazione d’uso produttiva alla quale il DC è riconducibile e la trasformazione urbanistica dell’area risulti già assentita dagli strumenti di pianificazione comunale, l’intervento è subordinato all’approvazione di un piano attuativo.

    Ove la Valutazione Ambientale Strategica (“VAS”) del PGT non abbia già considerato la localizzazione di DC nell’area interessata e i relativi effetti territoriali, ambientali, paesaggistici, infrastrutturali, energetici e sulle risorse idriche, il piano attuativo è assoggettato a VAS ai sensi del Codice dell’Ambiente. Nell’ambito del procedimento di formazione del piano attuativo o della variante urbanistica sono valutate le alternative localizzative ragionevolmente praticabili, tenuto conto degli obiettivi della pianificazione territoriale di coordinamento sovracomunale e del piano territoriale regionale.

     

    Profili urbanistici

    Sulla base di quanto disposto dalla Legge Regionale, come emendata dalla Giunta regionale, i DC con potenza oltre 5 MW risultano compatibili non soltanto con le destinazioni produttive, ma anche con quelle terziarie e direzionali. 

    Una disciplina particolare è prevista per gli impianti integrati con centrali o impianti di teleriscaldamento ai fini del recupero e della valorizzazione dell’energia termica prodotta dai sistemi di raffreddamento: in tal caso l’insediamento dell’infrastruttura è ammesso anche in aree con destinazione a servizi tecnologici. Ad ogni modo, ai fini del calcolo del contributo di costruzione e della definizione delle dotazioni territoriali, i DC sono qualificati come insediamenti di carattere produttivo, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell’area in cui sono localizzati.

    Quanto al contributo di costruzione, la sua componente relativa al costo di costruzione sarà determinata applicando i parametri previsti per gli insediamenti produttivi (industria e artigianato), che si distinguono da quelli applicabili, ad esempio, agli usi terziari o direzionali. In concreto, ciò implica che l’importo del contributo sarà calcolato secondo le tabelle parametriche regionali e comunali riferite alla categoria produttiva, con riflessi diretti sull’entità degli oneri a carico del soggetto attuatore.

    Anche sul fronte delle dotazioni territoriali (ossia degli standard urbanistici), la qualificazione come insediamento produttivo determina l’applicazione delle dotazioni minime di legge previste per tale tipologia, che tipicamente comprendono superfici destinate a parcheggi pertinenziali e di relazione, aree verdi e spazi di uso pubblico, calcolati in proporzione alla superficie lorda di pavimento o all’indice di edificabilità dell’intervento. È peraltro in tale contesto che si inserisce la misura premiale prevista dalla Legge Regionale, la quale consente – per i data center che rispettino le priorità energetico-ambientali – la riduzione degli standard relativi ai parcheggi pertinenziali nella misura compresa tra il 50% e il 75%, con un significativo alleggerimento degli obblighi di cessione o monetizzazione.

    In sintesi, la scelta di ancorare il regime degli oneri e degli standard alla categoria produttiva mira a garantire uniformità di trattamento su tutto il territorio regionale e a rendere prevedibile e comparabile il quadro di costi urbanistici, a prescindere dalla diversa classificazione funzionale delle aree di insediamento.

     

    Gli accordi di pianificazione sovracomunale

    Sulla scorta di quanto disposto dall’art. 5, co. 7 della LR, gli interventi per la realizzazione o l’ampliamento di DC con potenza superiore a 10 MW, si qualificano di rilevanza sovracomunale e sono assoggettati a valutazione di compatibilità mediante apposita conferenza consultiva di concertazione per la verifica delle esternalità e degli impatti sulle componenti territoriali, ambientali, infrastrutturali e sociali, ai fini della sottoscrizione di specifico accordo territoriale di pianificazione sovracomunale per l’adozione di forme di coordinamento e di misure perequative e compensative, ecologiche, ambientali, energetiche e di riqualificazione urbana e territoriale. 

    In merito, con la DGR n. XII/6814 del 28 settembre 2026 (la “DGR 6814/2026”) sono state approvate le modalità di svolgimento della conferenza consultiva nonché i criteri per la determinazione delle misure perequative e compensative.

     

    Profili autorizzativi

    La Legge Regionale dedica particolare attenzione anche all’organizzazione dei procedimenti amministrativi. Nel caso di DC di potenza tra 50 e 300 MW, qualora sia necessario il rilascio di un’AIA, si applica il procedimento unico di cui all’art. 8 del Decreto Legge n. 21 del 20 febbraio 2026, anche noto come “DL Bollette”, e l’autorità competente è la Regione, che agisce anche con il supporto dell’ARPA.

    È inoltre prevista l’istituzione di uno Sportello regionale dedicato ai data center, che di fatto diventa il front office di riferimento per i procedimenti autorizzatori nei casi in cui l’autorità competente al rilascio dell’AIA sia la Regione.

    Ai fini dell’istruttoria, i progetti devono essere corredati da una relazione energetica che comprenda le soluzioni adottate per massimizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili in sito e le motivazioni tecnico-economiche che giustificano il mancato o parziale utilizzo di tali soluzioni. La relazione deve inoltre contenere le valutazioni previsionali degli indicatori di prestazione energetica e ambientale sulla base delle migliori tecnologie disponibili e applicabili allo specifico progetto, nonché uno studio di fattibilità tecnico-economica per il recupero del calore tramite teleriscaldamento, ove previsto dal progetto.

    In aggiunta, sulla base degli emendamenti approvati di recente dalla Giunta regionale, la relazione in questione dovrà comprendere anche la quota del fabbisogno elettrico coperta da contratti di acquisto di energia prodotta da fonti rinnovabili, certificata mediante garanzie di origine, indicando, in caso di ricorso a PPA, la durata contrattuale, il quantitativo di energia contrattualizzato e le relative garanzie di origine. Dovrà inoltre illustrare le soluzioni tecnologiche adottate per il raffreddamento e l’assenza di consumo di acqua per il raffreddamento dell’infrastruttura digitale.

     

    Considerazioni preliminari

    Le modifiche alla Legge Regionale approvate dalla Giunta lombarda lo scorso 22 ottobre costituiscono, allo stato, una proposta legislativa ancora sottoposta all'esame del Consiglio regionale e su cui, inoltre, è in corso una consultazione anche con Terna e i Comuni coinvolti. Le disposizioni illustrate non sono, pertanto, ancora entrate in vigore e non può escludersi che il relativo testo sia oggetto di ulteriori modifiche o emendamenti nel corso dell'iter di approvazione.

    Ciò premesso, l'intervento del legislatore regionale appare ispirato all'obiettivo, certamente condivisibile, di favorire uno sviluppo ordinato e sostenibile dei Data Center, privilegiandone l'insediamento in aree urbanisticamente idonee e promuovendo un adeguato contemperamento tra le esigenze di crescita delle infrastrutture digitali, la tutela delle risorse ambientali e paesaggistiche e gli interessi delle comunità locali.

    Tale impostazione assume particolare rilevanza in un contesto caratterizzato dalla crescente domanda di capacità elaborativa e dalla conseguente necessità di realizzare nuove infrastrutture digitali, il cui sviluppo richiede investimenti significativi e una programmazione di medio-lungo periodo.

    Nondimeno, alcune delle prescrizioni introdotte dalla proposta di modifica potrebbero determinare effetti non trascurabili sui costi, sulle tempistiche di sviluppo e, più in generale, sull'attrattività del mercato lombardo per gli operatori e gli investitori del settore.

    Un primo profilo di attenzione riguarda le nuove prescrizioni in materia di utilizzo delle risorse idriche, che introducono limitazioni particolarmente stringenti rispetto alle tecnologie di raffreddamento utilizzabili. 

    Sebbene tali previsioni rispondano all'esigenza di preservare una risorsa sempre più strategica, esse potrebbero comportare la necessità di adottare soluzioni tecnologiche più complesse e onerose, con conseguenti incrementi dei costi di investimento e, potenzialmente, dei costi operativi. La concreta incidenza di tali obblighi dovrà essere valutata anche in funzione delle caratteristiche dimensionali e tecnologiche dei singoli progetti, nonché della disponibilità di soluzioni alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili.

    Un secondo elemento di criticità attiene all'obbligo di assicurare l'approvvigionamento dell'energia elettrica mediante PPA, per la quota di fabbisogno non soddisfatta attraverso l'autoproduzione in sito. 

    La previsione, letta congiuntamente ai nuovi contenuti richiesti per la relazione energetica da allegare all'istanza autorizzativa, sembra anticipare alla fase di avvio del procedimento la necessità di definire gli accordi di approvvigionamento energetico.

    Si tratta di un aspetto particolarmente rilevante sotto il profilo commerciale e finanziario, considerato che la negoziazione di un PPA richiede normalmente una preventiva definizione dei fabbisogni energetici, delle condizioni economiche e della durata dell'approvvigionamento, oltre che un adeguato coordinamento con le tempistiche di realizzazione e messa in esercizio dell'infrastruttura. L'eventuale necessità di perfezionare tali accordi prima dell'ottenimento dei titoli autorizzativi potrebbe, pertanto, determinare un incremento dei costi di sviluppo e un allungamento della fase preliminare degli investimenti, imponendo agli operatori di assumere impegni contrattuali quando la concreta realizzabilità del progetto presenta ancora elementi di incertezza.

    Un ulteriore profilo di attenzione riguarda la disciplina delle connessioni alla rete elettrica. La proposta di modifica introduce, infatti, l'obbligo di corredare l'istanza autorizzativa, per i Data Center con connessione definitiva alla RTN, di una soluzione di connessione “certificata” da Terna, che preveda il collegamento a stazioni elettriche esistenti, già autorizzate ovvero il cui progetto sia stato depositato ai fini autorizzativi.

    La previsione solleva alcune incertezze interpretative, considerato che il vigente Codice di Rete se, da un lato, disciplina l’accettazione della soluzione e la validazione del progetto delle opere di rete, dall’altro, non sembra contemplare, nell'ambito della procedura di connessione delle unità di consumo, un autonomo atto espressamente qualificato come “certificazione della soluzione di connessione”. 

    Sarebbe pertanto opportuno chiarire la natura e i presupposti di tale certificazione, nonché il suo rapporto con gli atti già previsti dalla disciplina regolatoria, al fine di evitare fattori di incertezza suscettibili di incidere sulle tempistiche di avvio dei procedimenti autorizzativi.

    Tale esigenza di coordinamento assume particolare rilievo anche alla luce della consultazione pubblica avviata da Terna lo scorso 13 ottobre, avente ad oggetto una proposta di aggiornamento del Codice di Rete che introduce, tra l'altro, il nuovo Allegato A.86, dedicato ai requisiti tecnici di connessione dei Data Center alle reti in alta e altissima tensione. La consultazione, aperta fino al 13 novembre 2026, potrebbe rappresentare un'importante occasione per favorire il coordinamento tra la disciplina regionale e quella regolatoria nazionale, assicurando agli operatori maggiore chiarezza sui requisiti tecnici e documentali richiesti per lo sviluppo delle nuove iniziative.

    Non da ultimo, un ulteriore profilo meritevole di attenzione riguarda la determinazione delle misure perequative e compensative connesse agli insediamenti di rilevanza sovracomunale. 

    Sul punto, la DGR 6814/2026, pur individuando i criteri metodologici e i principi cui deve ispirarsi la definizione delle misure, non introduce parametri quantitativi predeterminati né limiti economici massimi rispetto al valore dell'investimento.

    Diversamente da quanto osservabile nella disciplina delle fonti rinnovabili, nella quale sono previsti specifici criteri e limiti per la quantificazione delle misure compensative, il modello delineato dalla normativa lombarda rimette sostanzialmente alla concertazione tra le amministrazioni interessate l'individuazione delle misure e della relativa entità economica, nel rispetto di un generale principio di proporzionalità.

    Tale impostazione, pur consentendo di adattare le misure alle specifiche caratteristiche dell'intervento e del territorio interessato, potrebbe tradursi in una minore prevedibilità degli oneri a carico degli operatori e in una possibile disomogeneità applicativa tra iniziative analoghe, con conseguenti difficoltà nella valutazione preventiva della sostenibilità economico-finanziaria degli investimenti.

    In tale prospettiva, sarebbe pertanto auspicabile che il quadro regolatorio fosse accompagnato da criteri maggiormente oggettivi e verificabili per la quantificazione delle misure compensative, così da assicurare un adeguato equilibrio tra le esigenze di riequilibrio territoriale e quelle di certezza dei costi e di programmazione degli investimenti.

    In definitiva, la disciplina lombarda rappresenta un importante tentativo di governare lo sviluppo di un settore strategico per la competitività e la transizione digitale del Paese. La sfida sarà tuttavia quella di coniugare gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale con la necessità di preservare condizioni regolatorie e autorizzative sufficientemente certe, prevedibili e competitive, evitando che l'introduzione di nuovi obblighi si traduca in un incremento degli oneri e delle tempistiche tale da scoraggiare gli investimenti o favorirne la localizzazione in altri territori.

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