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    04.10.2017

    I danni punitivi arrivano anche in Italia? Quali riflessi sul piano assicurativo?


    Negli ordinamenti giuridici anglosassoni (e, in particolare, in quello statunitense), è previsto l’istituto dei c.d. punitive damages (“danni punitivi” potremmo dire in italiano).

     

    Tali danni vengono riconosciuti al soggetto danneggiato a titolo di somma ulteriore rispetto all’importo necessario per compensare il pregiudizio subito.

     

    I punitive damages, quindi, hanno una funzione sanzionatoria/deterrente, volta a punire in maniera più decisa la condotta posta in essere dal danneggiante e a scoraggiarne il ripetersi in futuro.

     

    La nostra giurisprudenza aveva storicamente dimostrato un atteggiamento ostile rispetto a tale tipologia di danno, affermandone la contrarietà all’ordinamento italiano[1]. In particolare, l’approccio tradizionale della Corte di Cassazione era stato nel senso di non permettere il riconoscimento in Italia di sentenze straniere (in particolare, statunitensi) che avessero liquidato in favore del soggetto danneggiato un importo a titolo di danno punitivo.

     

    Questo storico atteggiamento pare ora mutato. Una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione[2], infatti, ha stabilito che l’istituto dei c.d. punitive damages non è, di per sé, incompatibile con l’ordinamento italiano.

     

    Senza entrare nel merito delle riflessioni di carattere giuridico, vediamo come sempre quali potrebbero essere le implicazioni pratiche di questa novità, considerando in particolare eventuali possibili riflessi sul panorama assicurativo della responsabilità civile (posto che il nuovo approccio della Suprema Corte di fatto consente l’ingresso nel nostro ordinamento ad una tipologia di danno fino a ieri non contemplata).

     

    Secondo i Supremi Giudici, infatti, la responsabilità civile non avrebbe la sola funzione di “restaurare la sfera patrimoniale” del danneggiato, bensì avrebbe carattere “polifunzionale”.

     

    La disciplina della responsabilità civile avrebbe cioè una pluralità di funzioni, tra le quali, quella primaria - ma non l’unica - sarebbe la funzione compensativo-riparatoria. Accanto ad essa, ve ne sarebbero naturalmente altre: secondo la Corte di Cassazione, dunque, anche nell’ordinamento italiano la liquidazione del danno potrebbe avere una funzione preventiva o una funzione sanzionatorio-punitiva[3].

     

    Il riconoscimento dell’istituto dei punitive damages nel nostro ordinamento non è, tuttavia, privo di barriere all’entrata. La sentenza straniera che ha riconosciuto un risarcimento a titolo di danni punitivi, infatti, non può porsi in contrasto con l’art. 23 della nostra Costituzione, secondo cui “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. Pertanto, “nell’ordinamento straniero … deve esservi un ancoraggio normativo per una ipotesi di condanna a risarcimenti punitivi[4].

     

    In conclusione, la sentenza delle Sezioni Unite è certamente innovativa, ma la sua portata non va eccessivamente enfatizzata, alla luce dei rigorosi limiti posti al riconoscimento delle sentenze straniere contenenti condanne a punitive damages.

     

    Volendo sintetizzare, potremmo dire che - almeno per ora - non si tratta di un’apertura indiscriminata alla figura del risarcimento punitivo, ma piuttosto del mero riconoscimento che tale istituto non è in necessario contrasto con il nostro ordinamento.

     

    Dal punto di vista assicurativo, non possiamo escludere che, a seguito di tale decisione, i premi delle polizze a copertura della responsabilità civile per l’attività svolta (in particolare) negli Stati Uniti possano subire un aumento.

     

    Inoltre, a coloro i quali svolgano la propria attività imprenditoriale in paesi che prevedono l’istituto dei punitive damages (in primo luogo gli U.S.A.), suggeriamo, in ogni caso, di controllare che le eventuali polizze sottoscritte a copertura della propria responsabilità civile non prevedano esclusioni per danni riconosciuti a titolo punitivo.

     

     

     

     

     

    [1] Cfr. Cass. sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1183 e Cass. sez. I, 8 febbraio 2012, n. 1781

     

    [2] Sentenza n. 16601/17.

     

    [3] Pensiamo per esempio alla “prestazione sanzionatoria” di cui alla normativa relativa agli interessi moratori applicabili in caso di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali.

     

    [4] In altri termini, la sentenza straniera che riconosce al danneggiato un importo a titolo di punitive damages deve essere pronunciata sulla base di una legge che garantisca la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della medesima e i limiti quantitativi del risarcimento.

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