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    05.12.2023

    Il CGA chiarisce: per autorizzazioni ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003 inizio lavori entro 3 anni dal rilascio del titolo e proroga (ipso iure) di 2 anni per inizio e ultimazione dei lavori per titoli rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2023


    Con il parere consultivo n. 464/2023, reso all’esito dell’Adunanza di Sezione del 21 novembre 2023, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGA), su richiesta dell’Assessorato regionale all’energia, si è pronunciato su una serie di quesiti alla luce delle recenti novelle, aventi ad oggetto le due seguenti questioni:

    (i) applicabilità del termine triennale per l’avvio dei lavori ex art. 15, c. 2, del d.P.R. n. 380/2001 (come modificato dall’art. 7-bis D.L. n. 50/2022) anche alle autorizzazioni uniche ex art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003;

    (ii) applicabilità, anche alle autorizzazioni uniche ex art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, della proroga di due anni ex art. 10-septies del D.L. n. 21/2022 del termine di inizio e fine dei lavori per i titoli abilitativi rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2023.

    Con riferimento al primo punto, il CGA ha chiarito che la disposizione dell’art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, ancorché inserita nell’ambito dell’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001, si riferisce altresì ai titoli previsti dall’art. 12 del D. Lgs. n.387/2003, “non potendo sussistere dubbio che la stessa riguardi le autorizzazioni (o, allo stesso modo, i titoli abilitativi) per la realizzazione e l’esercizio di IAFR” e non potendo accogliersi la tesi sostenuta dall’Amministrazione regionale secondo cui, essendo la materia urbanistica di competenza esclusiva della Regione, le disposizioni del d.P.R. n. 380/2001, se novellate, dovrebbero essere recepite con apposita norma dal legislatore regionale.

     

    Infatti, i giudici amministrativi, aderendo al precedente del TAR Marche (Sent. n. 110/2023 del 20 febbraio 2023), hanno chiarito che l’art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, seppur ha modificato il d.P.R. n. 380/2001 all’art. 15, comma 2, laddove ha previsto che: “per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l’inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo”, deve applicarsi senza dubbio ipso iure anche all’autorizzazione unica e non solamente al permesso di costruire.

     

    Con riferimento al secondo punto ovverosia alla proroga di due anni ex art. 10-septies del D.L. n. 21/2022 del termine di inizio e fine dei lavori per i titoli abilitativi rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2023, i giudici del CGA hanno ritenuto applicabile ispo iure il differimento del termine di avvio e ultimazione dei lavori di 2 anni anche alle autorizzazioni uniche ex art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 nonché “ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate”.

     

    Anche in questo caso, il Collegio, aderendo alla sentenza n.110/2023 resa dal TAR Marche, ha precisato che l’art. 10-septies, sebbene riguardi testualmente solo i titoli edilizi veri e propri, tenuto conto delle circostanze che avevano indotto il legislatore ad intervenire (difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi), investe anche altri settori, fra cui la costruzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

     

    In tal caso, al fine di beneficiare della proroga ex lege, è necessario che l’operatore presenti un’apposita comunicazione di volersi avvalere di tale proroga.

     

    In definitiva, seppur l’attività consultiva resa dal CGA non è destinata a supportare le scelte dell’Amministrazione regionale, tenuto conto che un tale compito spetta istituzionalmente all’Avvocatura di Stato, si ritiene che il chiarimento fornito dal CGA rappresenti un importante segnale per gli operatori titolari di autorizzazioni rilasciate prima del 31 dicembre 2023, i quali potranno presentare al Dipartimento regionale dell’energia una comunicazione chiedendo di avvalersi della proroga di 2 anni prevista dall’art 10-septies del D.L. n. 21/2022, senza che sia necessaria una previa istruttoria con conseguente rilascio di un provvedimento discrezionale da parte dell’Amministrazione.

     

     

     

    Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Giovanni Battista De Luca

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